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Direttore dei Lavori, attenzione: l'alta sorveglianza delle opere è "roba tua". Di cosa si tratta?

Cassazione: il direttore dei lavori deve eseguire l'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi

Direttore dei lavori: cos'è l'alta sorveglianza delle opere?

Tra i compiti del direttore dei lavori, molto spesso il progettista tecnico, ce n'è uno molto particolare che conviene memorizzare bene. Si tratta dell'alta sorveglianza delle opere, una serie di adempimenti ricordati in una recente ordinanza della Cassazione (la n.7336/2019), che assume particolare rilevanza per le conseguenze che comporta in caso il DL non adempia a questo obbligo.

Alta sorveglianza delle opere: le specifiche

Di fatto, gli ermellini ribadiscono un concetto già esposto: "in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi".

Alta sorveglianza: non serve la presenza costante, ma...

Pertanto, non si sottrae a responsabilità "il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)".

Nel caso di specie, la Cassazione accoglie il ricorso confermando quanto già affermato dalla Corte di Appello, che ha sostenuto che, quanto agli accertati vizi e difformità "di poco momento" dei lavori edili eseguiti dall'impresa (avendo compromesso meno di 1/10 del totale delle opere), non vi fosse corresponsabilità del direttore dei lavori, non essendo lo stesso "tenuto ad essere costantemente presente in cantiere e a rilevare tutto quanto eseguito (come al microscopio)", ed essendo perciò da imputare soltanto all'appaltatore le manchevolezze accertate. I difetti accertati consisevano nel cattivo funzionamento della fossa biologica e nell'errata contabilizzazione dello sbancamento del cortile.

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