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Direttiva Case green: la transizione verso edifici energeticamente efficienti e sostenibili

La direttiva Case Green fa parte del pacchetto di riforme europee Fit For 55 che mira a migliorare l’efficienza energetica degli edifici nell’UE. Introduce obblighi per gli stati membri di ridurre gradualmente l’uso di combustibili fossili nel settore edilizio, efficientando il settore e riducendone l’impatto ambientale e le emissioni, in vista dell’ambizioso traguardo di un settore a zero emissioni entro il 2050. In questo articolo verranno affrontate le specifiche tecniche della direttiva.

Nella sessione plenaria del 12 marzo 2024, dopo un anno di negoziati, il Parlamento europeo ha votato a favore dell’approvazione della direttiva europea Case green (Energy Performance of Building Directive, EPBD). In attesa dell’approvazione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vengono messi in rassegna gli aspetti tecnici previsti dalla nuova direttiva.

La direttiva Case green è inclusa nel pacchetto di riforme Fit for 55 (“Pronti per il 55%”) e si propone di ridurre le emissioni dell’Unione Europea al fine di raggiungere l’obiettivo di emissioni zero entro il 2050 andando a ristrutturare e riqualificare il patrimonio edilizio europeo ed efficientando i sistemi di condizionamento.

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Obiettivi generali della direttiva Case Green

L’obiettivo fissato della direttiva è la riduzione dei consumi di energia di una quota pari al 16% entro il 2030, mentre traguardo più ambizioso è atteso per l’anno 2050: certificare il patrimonio edilizio a zero emissioni, raggiungendo la neutralità climatica.

Il requisito primario imposto sarà quello di assicurare che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria derivi dalla riqualificazione degli edifici caratterizzati dalle prestazioni peggiori e dai consumi più elevati.

Entro il 2030, sarà necessario ristrutturare il 15% degli immobili non residenziali e, entro il 2033, il 26% degli edifici rientranti nelle classi energetiche più basse.

Secondo le statistiche fornite dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e le stime dell’associazione italiana dei costruttori edili (Ance), l’Italia conta approssimativamente 12 milioni di edifici destinati all’uso residenziale e l’attenzione prioritaria sarà rivolta verso i circa 9 milioni di edifici caratterizzati da prestazioni energetiche inferiori.

Inoltre, secondo le stime di Enea, il 70% degli stabili italiani appartengono a classi energetiche inferiori alla D, il 30,3% in classe G, il 24% in F e il 15,6% in classe E, per cui i lavori di riqualificazione interesseranno la maggior parte degli stabili italiani.

  

Edifici di nuova costruzione

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli edifici di nuova costruzione rispettino gli standard previsti dalla normativa. In particolare, dovranno rispettare gli standard a emissioni zero (nZEB):

  • A partire dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici;
  • A partire dal 1° gennaio 2030, tutti i nuovi edifici, residenziali e non residenziali.

Prima del raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i nuovi edifici rispettino almeno gli standard di energia quasi zero e soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica.

Nel caso in cui gli enti pubblici pianifichino di utilizzare un edificio di nuova costruzione non di loro proprietà, devono fare in modo che tale edificio sia progettato per rispettare lo standard di emissioni zero.

Le emissioni di gas serra prodotte nel ciclo di vita di uno stabile devono essere monitorate per tutti gli edifici di nuova costruzione, adottando il parametro GWP (Global Warming Potential) e includendolo negli attestati di prestazione energetica, nello specifico, sarà necessario:

  • A decorrere dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 1000 m2;
  • A decorrere dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

  

Edifici esistenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la prestazione energetica degli edifici, o delle loro componenti, soggetti a significative ristrutturazioni, venga migliorata al fine di conformarsi ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti.

Ogni Stato membro stabilisce una soglia di prestazione energetica minima, che garantisca che tali edifici non superino la soglia massima di domanda energetica, definita come la quantità di energia consumata dall’edificio rapportata alla sua superficie utile [kWh/(m2∙a)], stabilita sulla base del parco immobiliare non residenziale in data 1° gennaio 2020.

Ogni stato membro prevede una soglia massima di prestazione energetica, in modo che il 16% del totale degli immobili non residenziali superi tale soglia (conosciuta come “soglia del 16%”) e una seconda soglia massima di prestazione energetica posta affinché il 26% del parco immobiliare non residenziale nazionale superi tale soglia (nota come “soglia del 26%”).

In linea generale, è previsto che tutti gli edifici non residenziali siano al di sotto:

  • Della soglia del 16% entro il 2030;
  • Della soglia del 26% entro il 2035.

Il rispetto di tali soglie è verificato sulla base di un certificato di prestazione energetica o, se del caso, di altri mezzi disponibili.

Gli interventi di ristrutturazione profonda devono garantire che il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale:

  • Diminuisca di almeno il 16% entro il 2030 rispetto alla condizione del 2020;
  • Diminuisca di almeno 20-22% entro il 2035;
  • Entro il 2040, e per cinque anni, il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale deve esser uguale o inferiore al valore stabilito a livello nazionale, il quale è derivato da una riduzione progressiva del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050. Questa riduzione è in linea con l’obiettivo di trasformare il parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.

Gli Stati membri devono garantire che almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria sia ottenuto attraverso la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni energetiche più basse.

Oltre al consumo di energia primaria, gli Stati membri possono prevedere l’implementazione di indicatori supplementari per categorizzare la prestazione energetica degli edifici, come le emissioni operative di gas a effetto serra prodotte, misurate in kg di CO2eq/(m2 ∙ a).

Sono esenti dagli obblighi indicati nella direttiva gli edifici soggetti a vincoli specifici o vincoli di area, edifici religiosi, edifici temporanei, le seconde case utilizzate meno di quattro mesi all’anno, gli immobili militari o destinati a scopi di difesa nazionale e quelli con superficie utile inferiore a 50 m2.

Attualmente, la direttiva non contempla sanzioni specifiche per coloro che non aggiornano i propri immobili ai nuovi standard entro i tempi stabiliti e non sono previste restrizioni sulla vendita o sull’affitto di quest’ultimi.

  

Energia solare negli edifici

Gli Stati membri dovranno provvedere, affinché gli edifici di nuova costruzione siano progettati in modo da poter ospitare impianti fotovoltaici o solari termici sulle coperture, che diventerà prassi di norma.

Per tutti gli stabili soggetti a lavori di ristrutturazione importante o dell’involucro edilizio, verrà incoraggiata l’installazione di impianti adeguati alla produzione di energia da fonte solare con installazione di apparecchiature di stoccaggio dell’elettricità, infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, pompe di calore e sistemi di automazione e monitoraggio.

Gli Stati membri garantiscono l’installazione di impianti a energia solare, se tecnicamente realizzabili, sia dal punto di vista economico che funzionale, come segue:

  • Entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 m2;
  • Su tutti gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a:
    > 2000 m2 entro il 31 dicembre 2027;
    > 750 m2 entro il 31 dicembre 2028;
    > 250 m2 entro il 31 dicembre 2030.
  • Entro il 31 dicembre 2027 sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie coperta utile superiore a 500 m2, se l’edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante o a un’azione che richiede un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie;
  • Entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali e su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.

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