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Dichiarazione redditi Inarcassa: quando presentarla, come farlo, novità per gli iscritti

Si avvicina per architetti e ingegneri liberi professionisti uno dei momenti più critici dell'anno, quello in cui si compila e si invia la prorpia dichiarazione dei redditi ad Inarcassa e si scopre quanto sarà il saldo da versare e relativo al 2020.

DICHIARAZIONI ON LINE: REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI ANNO 2020

Si avvicina per architetti e ingegneri liberi professionisti uno dei momenti più critici dell'anno, quello in cui si compila e si invia la prorpia dichiarazione dei redditi ad Inarcassa e si scopre quanto sarà il saldo da versare e relativo al 2020.

Entro il 2 novembre infatti gli Ingegneri e gli Architetti contestulamente iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA nell'anno 2020, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a Inarcassa, le Società di Professionisti, le Società tra Professionisti, le Società di Ingegneriae gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020 devono compilare la comunicazione, ricordandoci che questo onere spetta anche anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che per l’anno 2020 siano privi di partita IVA o siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020.

 

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Come inviare la dichiarazione a INARCASSA

Come sempre accade negli ultimi anni la dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2020 deve essere presentata accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line avendo a disposizione le credenziali di accesso. Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" del sito INARCASSA, con raccomandata semplice.

 

Quando inviare la dichiarazione a INARCASSA

La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2 novembre 2021 (due giorni in più rispetto all'abituale scadenza del 31 dicembre).  Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

Attenzione, gli uffici di INARCASSA raccomandano di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è inevitabile un intenso traffico sui server e anche sulle linee telefoniche dedicate al supporto nella compilazione. 

 

Obbligatoria la comunicazione dell'indirizzo PEC

Dal 2021 la comunicazione dell'indirizzo PEC o della sua variazione nel modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l'emissione delle sanzioni.

Prima di compilare la dichiarazione INARCASSA richiede di inserire e/o verificare i dati di contatto (cellulare, mail, PEC) utilizzati per inviare informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative. Il sistema di accesso a Inarcassa On Line verifica l’identità degli utenti attraverso la PEC (la cui comunicazione dal 2021 è obbligatoria pena l'applicazione di sanzioni) che - per garantire i principi di integrità, riservatezza ed esattezza codificati dalla nuova normativa europea sulla privacy nell’utilizzo del servizio – deve essere personale, così come il numero di cellulare e la mail di riferimento indicati non possono essere condivisi con altri utenti.

 

Professionisti con regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.

 

Per chi ha fatto la deroga del contributo soggettivo minimo

I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, della deroga del contributo soggettivo minimo, dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino MAV da pagare entro il 31/12/21. Tale MAV potrà essere maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell’anno 2020, nei seguenti casi:

a)    per professionisti iscritti per l’intero anno, qualora il reddito professionale dichiarato risulti superiore a € 16.276;

b)    per professionisti iscritti per porzione di anno, con reddito frazionato, qualora il reddito professionale dichiarato risulti superiore a quanto dovuto per il periodo d’iscrizione;

per i professionisti iscritti ad Inarcassa per una frazione d’anno nel 2020, è possibile dichiarare la contribuzione versata alla Gestione Separata Inps, ed ottenere quindi il frazionamento del reddito in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione, nel campo A2 del modello di dichiarazione senza l’obbligo di allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS;

 

Deduzione per fatture di colleghi

Chi ha ricevuto fatture per prestazioni professionali da altri ingegneri, architetti, Associazioni o Società ed ha quindi pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità - se non è il committente finale - di dedurlo dal conguaglio del contributo integrativo che deve versare alla Cassa. Per usufruire della deduzione basta compilare l'elenco riepilogativo inserito nella procedura di dichiarazione telematica. Il sistema automaticamente provvederà al calcolo della deduzione;

 

Fatture precedenti all'anno 2020 e incassate in tale anno

nel modello di dichiarazione per l’anno 2016 era stato introdotto l’Allegato 3 “Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita” nel quale dovevano essere dichiarati i dati riferiti alle fatture emesse nel quadriennio 2012-2015. Tale allegato doveva essere improrogabilmente compilato entro il 31/12/2017. Nell’ambito della dichiarazione per l’anno 2020 l’allegato viene riproposto solamente ai dichiaranti (professionisti/Società) che nella dichiarazione dell’anno 2020 presentano ancora fatture emesse non incassate.  Al dichiarante viene richiesto di inserire la quota parte del volume d’affari riferito a fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, ma incassate nel corso del 2020. Il suddetto Allegato è strutturato per permettere al dichiarante, che abbia versato ad Inarcassa successivamente alla dichiarazione 2016 ulteriori quote di contributo integrativo per il quadriennio 2012-2015 (ad esempio a seguito di versamento di rate di piani di rateizzazione), di recuperare in tutto o in parte la quota di contribuzione integrativa non dedotta nel 2016 per incapienza della contribuzione versata.

 

Rateizzazione del conguaglio

Il termine per richiedere la rateizzazione del conguaglio contributivo 2020 è il 30 novembre: la domanda può essere inviata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2020 (e cioè entro il 2 novembre) oppure successivamente, utilizzando l’applicativo iOL, entro il 30 novembre. Ricordiamo che gli iscritti ad Inarcassa possono richiedere la rateizzazione dell'importo se superiore a 1.000,00 euro, in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2022 (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit) con un interesse pari all’1,5% annuo. L’agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti che al 30/11 risultino in regola con le obbligazioni documentali e contributive, che non siano pensionandi con domanda di pensione presentata e che non abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per il 2020. L’eventuale rettifica in aumento del reddito e volume d’affari, comunicata successivamente al 31 dicembre, così come il mancato pagamento anche di una sola rata del piano concesso fa decadere la richiesta di rateazione del conguaglio.

 

Come e Quando pagare il relativo contributo soggettivo e/o integrativo  

I Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria devono procedere al pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2020 entro il 31 agosto 2021, con bollettino M.AV. o F24 da generare accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione “Adempimenti - Dichiarazione on line”, anche se l’invio della dichiarazione obbligatoria può essere fatto successivamente, entro il 2 novembre (si consiglia, qualora possibile, di effettuare, contestualmente  al calcolo del contributo integrativo, anche  la  dichiarazione allo scopo di evitare i rischi legati al rinvio a ridosso della scadenza).

I Professionisti iscritti ad Inarcassa devono procedere al pagamento del conguaglio contributivo entro il 31 dicembre 2021 con bollettino M.AV o con F24 che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2020, deve essere generato seguendo le istruzioni.

 

Contributo volontario facoltativo

Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2020, gli iscritti, anche pensionati, entro il 31 dicembre 2021 possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù  "Adempimenti"  su Inarcassa On line .

 

Per chi perso i codici di accesso a Inarcassa On line

Sulla home page della sezione IOL , c'è una funzione per rigenerare la password e il pin che permettono l'accesso ai servizi on line. 

Basta avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo mail/PEC e cliccare su “hai dimenticato la password?” ed eventualmente “Hai dimenticato anche il codice PIN? Clicca qui”. 

 

Per saperne di più