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Dichiarazione di successione telematica: nuovo modello dal 12 settembre 2017

Dichiarazione di successione telematica - nuovo modello dal 12 settembre 2017

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.112426 del 15 giugno 2017, l’Agenzia dell’Entrate ha stabilito che il nuovo modello telematico (emanato con provvedimento del 27 dicembre 2016 ed in vigore dal 23 gennaio 2017) venga sostituito da una ulteriore nuova versione che entra in vigore il 12 settembre 2017.
 
La nuova versione comprende alcune modifiche dovute alla necessità di correggere errori contenuti nella prima versione o fare integrazioni per normative introdotte recentemente (ad es. art. 24 bis TUIR inserito ad opera della Legge di Bilancio 2017 che consente alle persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza in Italia di “optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva”).
 
Ricapitolando dunque, per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in poi:
  • Dal 23 gennaio 2017 al 11 settembre 2017 – possibilità di utilizzare il nuovo modello (27.12.16) o il vecchio modello 4;
  • Dal 12 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 – possibilità di utilizzare il nuovo modello (15.06.17) o il vecchio modello 4;
  • Dal 1 gennaio 2018 possibilità di utilizzare solo il nuovo modello nella nuova versione (15.06.17)
Naturalmente le differenze sono limitate e solo riferite ad alcuni passaggi di ogni quadro ma non per questo meno essenziali. La struttura del modello rimane la stessa già pubblicata in data 27 dicembre 2016 ma vengono inserite diverse caselle di compilazione aggiuntive.
 
Sicuramente una attenzione particolare meritano le novità, solo procedurali, in materia di agevolazione prima casa.
In riferimento al quadro EC, infatti, ed in particolare ai fabbricati abitativi e pertinenziali per cui è possibile richiedere la agevolazione prima casa è stato inserito un nuovo codice agevolazione, il codice Z, da aggiungere ai codici P (prima casa) X (pertinenza di prima casa) e Y (pertinenza di prima casa già in possesso dell’erede) e da utilizzarsi in caso la richiesta di agevolazione “prima casa” riguardi unità immobiliari contigue destinate a costituire un’unica unità abitativa.
 
In tal caso colui che richiede la agevolazione prima casa su due unità immobiliari contigue dovrà dichiarare nell’autocertificazione allegata come documento nel quadro EG o nell’autocertificazione resa nel quadro EH (a seconda se è o meno il dichiarante nella successione) il possesso dei requisiti ed in particolare di impegnarsi “ad unire catastalmente gli immobili contigui, entro il termine di tre anni dalla presentazione della dichiarazione, al fine di costituire un’unica unità abitativa”.
 
Inoltre, analizzando nel dettaglio l’istituto del diritto di abitazione nella casa coniugale del coniuge superstite (ora estesa anche alla parte civile), previsto ex lege dall’art.540 c.c., il nuovo modello, nella sua seconda versione aggiornata, ha approfondito notevolmente il possibile rapporto tra coniuge superstite e diritto di abitazione, distinguendo il tipo di immobile (abitazione principale, abitazione contigua, pertinenza) su cui eventualmente insiste il diritto; la posizione di coniuge superstite coerede o rinunciatario ed ovviamente la scelta da parte del titolare del diritto sulla applicazione o meno della agevolazione prima casa. Il tutto creando una tabella telematica con codici da 1 a 8 con cui individuare la corretta combinazione coniuge/abitazione/diritto.

Certamente il maggior dettaglio di informazioni richiesto nel nuovo modello, oltretutto in formato telematico, lo rende meno intuitivo e più complesso del vecchio modello 4; ecco perché il software DE.A.S, già aggiornato alla nuova versione in vigore dal 12 settembre si scopre sempre di più un essenziale supporto lavorativo che semplifica l’inserimento dei dati nel nuovo modello, assistendo il professionista in un lavoro in questo modo reso molto più semplice e veloce e, sicuramente, con minor rischio di errori e dimenticanze. 

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