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Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD sui serramenti metallici per il rispetto dei CAM: facciamo chiarezza

Guida per chiarire il quadro normativo che sottende la necessità di possedere l'EPD sui serramenti di fornitura – in funzione dei materiali con cui vengono realizzati - nell'ambito dei CAM.

EPD sui serramenti di fornitura, quando è necessario averlo in funzione dei materiali usati? I capitolati tecnici spesso non sono chiari

È entrato in vigore lo scorso 4 dicembre 2022 il D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Il documento tecnico UNICMI UX 115 (gratuito per i soci UNICMI e acquistabile per gli altri utenti al seguente link) fornisce una panoramica dei requisiti CAM che hanno un impatto sull'involucro edilizio e sui manufatti serramentisti.
Il tema delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto EPD richieste ai manufatti serramentistici è tuttavia spesso di dubbia interpretazione e i capitolati tecnici non sono sempre del tutto chiari. Cerchiamo dunque di chiarire il quadro normativo che sottende la necessità di possedere l'EPD sui serramenti di fornitura – in funzione dei materiali con cui vengono realizzati - nell'ambito dei CAM.

   

L'ambito di applicazione dei CAM e la differenza tra criteri obbligatori e criteri premianti

I nuovi CAM si applicano alle gare per l’affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016).
L'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevede che:

  1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;
  2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

L'estratto del Codice dei Contratti Pubblici sopra-riportato introduce, di fatto, l’obbligo per le stazioni appaltanti di:

  1. Applicare in modo obbligatorio (c.d. "criteri CAM obbligatori") i criteri CAM contenuti nelle "specifiche tecniche" e "clausole contrattuali" dei CAM, sia in fase di progetto, sia in fase di gara;
  2. Ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenere in considerazione i c.d. "criteri premianti" nell'ambito dell'assegnazione dell'appalto.
    E' quindi chiaro che i criteri CAM si suddividono in criteri di applicazione obbligatoria (c.d. "clausole contrattuali" e "specifiche tecniche") e criteri di applicazione facoltativa (c.d. "criteri premianti") di natura premiante per gli operatori partecipanti alle gare (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering).

La differenza tra criterio CAM obbligatorio e criterio premiante (facoltativo)
-I criteri CAM obbligatori (c.d. "clausole contrattuali" e "specifiche tecniche") devono essere obbligatoriamente inseriti a base gara dalla stazione appaltante, e soddisfatti dagli operatori partecipanti alla gara.
-L'applicazione dei criteri CAM premianti avviene nel seguente modo: la stazione appaltante, laddove utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, decide quali e quanti criteri ambientali premianti applicare alla gara in funzione della tipologia di intervento a base gara e del valore dell'appalto: il soddisfacimento di tali criteri premianti non è obbligatorio, ma contribuisce a comporre il punteggio tecnico complessivo dell'operatore economico partecipante alla gara che soddisfa alcuni o tutti tali criteri premianti.

In estrema sintesi i criteri CAM si articolano in:

1. Clausole contrattuali (di applicazione obbligatoria),
che la stazione appaltante deve inserire in modo obbligatorio nel capitolato speciale d'appalto. Sono differenziate a seconda che si tratti di una gara per l'affidamento di servizi di progettazione, o di lavori di interventi edilizi, o di affidamento congiunto di progettazione e lavori.
2. Specifiche tecniche (di applicazione obbligatoria), divise in:
a. specifiche tecniche progettuali di tipo territoriale-urbanistico e per gli edifici: tali specifiche riguardano per lo più criteri inerenti al sito di intervento nella sua globalità (come ad esempio "inserimento naturalistico e paesaggistico") e criteri inerenti all'edificio nella sua globalità (come ad esempio "Prestazione energetica", "Benessere termico", "Tenuta all'aria");
b. specifiche tecniche per i prodotti da costruzione: tali specifiche riguardano invece le caratteristiche specifiche che devono soddisfare i singoli materiali o prodotti da costruzione previsti a progetto, come ad esempio il criterio CAM sugli "Isolanti termici ed acustici" che prevede un contenuto minimo di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti.
3. Criteri premianti (di applicazione facoltativa, appunto "premiante" per l'operatore economico), che favoriscono gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e che mirano ad aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare. E' il caso, ad esempio, di impiego di materiali aventi un contenuto di recuperato, riciclato o di sottoprodotti in % superiore rispetto a quanto previsto dai criteri CAM obbligatori.
Maggiori dettagli sull'applicazione dei CAM in funzione dei diversi interventi, sono contenuti nell'UX 115.

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