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Detrazione acquisto box auto e Bonus Ristrutturazioni: per cosa spetta e come si paga

La detrazione per l'acquisto di un box auto spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa.

La detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, cioè il Bonus Ristrutturazioni 50%, spetta anche per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali.

Detrazione acquisto box auto: il perimetro di riferimento

In particolare, come specificato dall'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione è riconosciuta:

  • per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall’impresa costruttrice (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione);
  • per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Attenzione però: per "realizzazione" di autorimesse o posti auto, si intendono, ai fini della detrazione, solo gli interventi di "nuova costruzione".

La detrazione, pertanto, non spetta se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l'intervento di ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d'uso.

Acquisto box auto: i dettagli sul corretto pagamento. Cosa deve risultare

Sul tema, di recente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento su "La Posta di FiscoOggi", a un contribuente che sta acquistando un box auto realizzato da un'impresa edile.

In particolare, gli è stato chiesto un acconto sulla somma pattuita, anche se l'atto di compravendita sarà stipulato 'poi', e si chiede la possibilità di portare in detrazione l'acconto e come si debba effettuare il pagamento (assegno o bonifico).

L'AdE evidenzia che , se ricorrono le condizioni indicate sopra, in caso di versamento di acconti per l'acquisto di un box auto (pertinenziale ad un'unità abitativa di proprietà del contribuente) la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • sia stato regolarmente registrato il compromesso di vendita (entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione);
  • dall'atto risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box auto.

Di norma, quindi, si deve effettuare il pagamento tramite bonifico dedicato.

Le alternative al pagamento tramite bonifico

Le Entrate concludono sottolineando però che, come chiarito nella circolare 17/2023, si può 'prendere' la detrazione anche quando il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:

  • il pagamento avvenga in presenza del notaio;
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.

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