Sismabonus
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Demolizione, ricostruzione e riduzione del rischio: ok al Sismabonus sugli acconti ma solo per lavori finiti

Agenzia delle Entrate: gli acquirenti degli immobili venduti da un’impresa costruttrice, che “realizzerà” interventi di riduzione del rischio sismico, possono usufruire del Sismabonus anche sugli acconti versati, a condizione che il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano stati ultimati

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Dopo l'aggiornamento alle linee guida per la classificazione del rischio sismico, il Sismabonus (comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013) si arricchisce di una nuova puntata con la risposta n.5/2020 dell'Agenzia delle Entrate a un interpello piuttosto corposo di un'impresa privata, che tocca diversi aspetti.

Si chiede, nello specifico, la possibilità di fruire del Sismabonus su unità immobiliari ancora da realizzare, risultanti da demolizione e ristrutturazione di preesistenti edifici, per i quali sono previsti interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. L'intervento edilizio avrà una durata di 18 mesi tra fase progettuale e realizzativa e nel frattempo saranno stipulati preliminari notarili in cui si evidenzierà che le unità immobiliari avranno tutti i requisiti per beneficiare delle detrazioni previste: al momento della sottoscrizione del preliminare gli acquirenti verseranno caparre e acconti.

Il Fisco divide la sua risposta chiarendo svariati aspetti:

  1. spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, la qualificazione di un'opera edilizia;
  2. gli acquirenti possono usufruire del Sismabonus anche nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione;
  3. per usufruire delle previste agevolazioni, la vendita dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice e il conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla conclusione dei lavori. Ergo: si può beneficiare della detrazione riferita anche a eventuali importi versati in acconto, purché il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano stati ultimati;
  4. in virtù di quanto affermato al punto 3, la detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui i lavori si siano conclusi. Quindi se, una volta terminati i lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo d’imposta in cui questi sono stati pagati o in quello in cui ha stipulato il rogito;
  5. ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto, ma è necessario che vengano ultimati i lavori riguardanti l'intero fabbricato, perché il bonus possa essere fruito dall'acquirente solo a partire dall'anno d’imposta in cui i lavori sono stati ultimati;
  6. non è necessario, ai fini della detrazione, che l'acquirente effettui il pagamento con bonifico bancario o postale, in quanto il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 esclude espressamente l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale per gli interventi previsti dal comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013.

LA RISPOSTA N.5/2020 DEL FISCO E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

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