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Deducibilità trasferte professionisti: la nuova disciplina

Istruzioni per l'uso di un sistema che resta penalizzante

Il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute dai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo è stato oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Da ultimo, consta l’intervento contenuto nella L. 81/2017 (josb act autonomi) che di fatto ha ammesso la piena deducibilità dei costi analiticamente addebitati ai clienti a favore dei quali è stata sostenuta la trasferta.

Il rigo RE15 del modello Redditi 2018 è stato quindi opportunamente modificato per tenere conto delle diverse tipologie di spesa e, conseguentemente, del diverso trattamento fiscale ad esse riconosciuto.

La deducibilità delle spese di vitto e alloggio

La disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti è regolata dall’articolo 54 comma 5 Tuir che ne stabilisce una rilevanza limitata e parametrata all’ammontare dei compensi percepiti: “Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”

Questo significa che per un professionista che mediamente fattura circa 35.000 euro l'anno, può dedurre come spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande solo un massimo di 700 euro, che corrispondono a una spesa di poco più di 900 euro.

Ma la novità importante sta nell'articolo 8, in cui si afferma un principio fondamentale per la detrazione delle spese sostenute dal professionista.

L’articolo 8, comma 1, L. 81/2017 sostituisce (con decorrenza dal 1.1.2017) il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 stabilendo che: “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”

Finalmente si stabilisce il principio che le spese sostenute su incarico di un committente non siano confondibili con il reddito del professionista.

Al fine di garantire l’inerenza della spesa sostenuta dal professionista, è imposto l’analitico riaddebito nella fattura emessa nei confronti del committente che ha richiesto la consulenza per la quale è stata effettuata la trasferta. Conseguentemente, ogni addebito generico o forfettario non permetterà l’integrale deduzionedelle relative spese, che quindi sconteranno le limitazioni previste al primo periodo.

Pertanto, quando il professionista sostiene la spesa e la riaddebita, detta spesa diviene integralmente deducibile, sfuggendo tanto al tetto del 2% dei compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta, quanto alla limitazione del 75% propria delle spese di vitto e alloggio.

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