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Decreto Superbonus: stop alla compensazione dei crediti di imposta coi contributi previdenziali

Le banche e altri soggetti qualificati non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Decreto Superbonus è ormai sulla via della Gazzetta Ufficiale dopo il voto di fiducia alla Camera di mercoledì 22 maggio ma sono tante le sfacettature che interessano professionisti e imprese, visto che il provvedimento, fortemente ritoccato in sede parlamentare, va ad esempio a stoppare una procedura che era molto usata da banche e istituti di credito, la compensazione dei crediti coi contributi previdenziali e affini.

 

Crediti di imposta da Superbonus e altri bonus: stop alla compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali

Come spiegato dal dossier parlamentare, l'art.4-bis comma 1 vieta ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti di imposta derivanti da opzioni con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Più nello specifico, le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34/2020, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Di fatto, quindi, si stoppa la compensazione dei crediti di imposta con i debiti derivanti da:

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; 

  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; 

  • premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

NB - La previsione si applica allle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

 

I soggetti per i quali vige il divieto

I soggetti ai quali non è consentito di avvalersi dell'istituto della compensazione sono:

  • banche;
  • intermediari finanziari;
  • società di gruppi bancari;
  • imprese di assicurazione.

 

Le sanzioni in caso di violazione

In caso di inadempimento, scatta il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione di una sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito utilizzato.

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