Decreto Superbonus: nuove comunicazioni obbligatorie per lavori di efficientamento e antisismici
Il DDL di conversione del DL Superbonus introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Il ddl di conversione del DL Superbonus non è solo intervenuto sulla detraibilità (ampliata a 10 anni per i fruitori diretti, e valevole anche per Sismabonus e Bonus Barriere) delle rate del Superbonus ma anche sulle nuove comunicazioni, da inviare ad ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, inerenti determinata documentazione relativa agli interventi di efficientamento energetico (SuperEcobonus) e antisismici (SuperSismabonus).
Vediamo quale col prezioso aiuto del dossier ufficiale della Camera, che licenzierà il provvedimento entro il prossimo 28 maggio.
Interventi di efficientamento energetico: comunicazione supplementare all'ENEA
L’articolo 3, comma 1, impone a determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolati secondo la normativa del Superbonus di trasmettere alcune informazioni all’ENEA.
In particolare, la norma stabilisce che, per acquisire le informazioni necessarie al monitoraggio della spesa relativa agli interventi agevolati, oltre ai dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori (ai sensi dell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 63/2013), i soggetti indicati al comma 3 che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico agevolati ai sensi dell’articolo 119 del DL 34/2020 devono trasmettere all’ENEA le seguenti informazioni relative agli interventi agevolati:
- a) i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- b) l’ammontare delle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto 'orginario' (30 marzo 2024);
- c) l’ammontare delle spese previste per gli anni 2024 e 2025, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Interventi antisismici: i nuovi obblighi di comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche
Il comma 2 dell'art.3 prevede di trasmettere obbligatoriamente alcuni specifici dati per gli interventi antisismici agevolabili tramite Superbonus (cd. Supersismabonus).
I contribuenti che sostengono spese per i lavori sopracitati dovranno trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
- a) ai dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- b) al’ammontare delle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto 'orginario' (30 marzo 2024);
- c) all’ammontare delle spese previste per gli anni 2024 e 2025, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
I contribuenti tenuti alla trasmissione dei documenti: chi deve inviare le informazioni
Devono inviare le informazioni di cui sopra i soggetti:
- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- b) i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.
Contenuto, modalità e termini delle comunicazioni
Importante: il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con DPCM, che sarà emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (in teoria sarebbe il 30 maggio, ma è più semplice che si intenda l'entrata in vigore della legge. Comunque forniremo ulteriori indicazioni).
Le sanzioni per l'omessa comunicazione: multa di 10 mila euro o decadenza delle agevolazioni
La norma stabilisce che la mancata trasmissione dei dati previsti ai commi 1 e 2 entro i termini indicati nel comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro.
Però, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come previsto dal comma 13-ter del citato articolo 119 del DL 34/2020, oppure l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo), la mancata trasmissione dei dati di cui sopra comporta la decadenza dell'agevolazione.
In questo caso, non si applicano le disposizioni in materia di remissione in bonis previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.
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