Cessione del Credito | Superbonus
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Decreto Superbonus: niente cessione del credito o sconto in fattura per le CILA-S dormienti

Anche in caso di CILA-S o altro titolo abilitativo presentato prima del 17 febbraio, non è consentito esercitare l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura se non risulta sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per i lavori effettuati.

Tra le misure del Decreto Superbonus appena convertito in legge da Governo, c'è da segnalare l'articolo 1 che 'capeggia' il provvedimento lasciando davvero pochi spiragli per l'esercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta.

Vediamo le regole, con l'ausilio del dossier ufficiale del Governo.

 

IACP, cooperative e ONLUS: vietata la cessione del credito

Si va a vietare la possibilità di beneficiare dell'opzione di cessione o sconto anche per:

  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato (ONLUS).

 

Cessione o sconto consentite in zona sismica ma su un plafond di 400 milioni di euro

Si prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Il tutto, però, con un preciso limite di spesa: la deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

 

CILA-S dormienti disattivate: senza spese documentate da fatture niente cessione o sconto

Il comma 5 infine stabilisce che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del DL 11/2023), essa non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA-Superbonus o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso DL 11/2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Cessione del credito e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 11/2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tali disposizioni prevedono che il divieto di cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75 per cento, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

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