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Decreto Superbonus, ENEA: criticità su asseverazioni e polizze assicurative

Nell'audizione in Senato, l'ingegner Ilaria Bertini di ENEA ha sottolineato alcuni errori e imprecisioni contenute nell'articolo 3 comma 1 del Decreto Stop Superbonus (39/2024), chiedendo, tra l'altro, la riapertura delle asseverazioni e una modifica sull'obbligo di comunicazione dei dati catastali.

Il Decreto Stop Superbonus, o Stop Cessioni (39/2024) continua la sua marcia di avvicinamento all'esame in Parlamento - dovrà essere convertito in legge - tra critiche e problematiche: non di poco conto sono i rilievi mossi dall'ENEA, ascoltata nell'audizione dello scorso 10 aprile.

 

I numeri del SuperEcobonus: 494 mila edifici al 31 marzo 2024

L'ingegner Ilaria Bertini - Direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica -, prima di tutto ha fatto un lungo excursus sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente sono state introdotte, a partire dal 1° gennaio 2007, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, passando ovviamente per il Decreto Rilancio (34/2020) e, ovviamente, il Superbonus.

"La misura in merito agli interventi di efficienza energetica (Superecobonus) è inquadrata all’interno della esistente normativa delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (Ecobonus) in relazione ai requisiti tecnici richiesti e ai meccanismi procedurali, conservando l’obiettivo, oltre di dare impulso all’economia, di diminuire i consumi energetici da fonte fossile e ridurre le emissioni dei gas serra in atmosfera", ha affermato Bertini, che poi ha segnalato che "al 31 marzo 2024 risultano circa 494.000 edifici sottoposti ad interventi che beneficiano del Superecobonus, per investimenti complessivi dei progetti pari a circa 118 Miliardi di Euro e corrispondenti a 122 Miliardi di Euro per oneri a carico dello Stato".


Le osservazioni di ENEA sulle imprecisioni del Decreto Superbonus

ENEA - si legge nel documento di audizione - prende atto delle necessarie decisioni contenute dal decreto-legge in oggetto volte a risolvere alcune criticità determinatesi nell’attuazione della misura SuperEcobonus ed in particolare,
con rifermento all’ articolo 3, esprime le seguenti osservazioni puntuali:

Art.3, comma 1

  • a) Nel comma 1 alla lettera "a" si chiede d'indicare i dati catastali dell'immobile interessato dagli interventi per i quali si beneficia del super-ecobonus. Quest'informazione è già contenuta sia nelle asseverazioni per stato d'avanzamento sia nell'asseverazione finale (e riguarda ciascuna unità immobiliare nel caso di edifici composti da più unità immobiliari).
  • b) Il comma 1 specifica che le informazioni da trasmettere all'ENEA riguardano gli interventi di miglioramento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del D.L. 34/2020 e sono inviate a integrazione dei dati da fornire all'ENEA a conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. 63/2013. La disposizione cui si rimanda è quella con la quale la legge di bilancio per il 2018 (L. n.205/2017) ha esteso al "bonus casa" l'obbligo d'inviare una scheda descrittiva all'ENEA, in analogia a quanto già previsto per l'ecobonus ordinario. Questa disposizione è stata poi modificata (D.L. n.36/2022) per chiarire che la trasmissione all'ENEA fosse anche volta a garantire la corretta attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 (superbonus). Si ritiene utile chiarire che l'integrazione dei dati da fornire all'ENEA, disposta dal nuovo D.L. 39/2024, vada intesa come un'integrazione all'asseverazione (con ASID) e non come integrazione alla scheda descrittiva (con CPID).
  • c) I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 sono indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame. Alla data attuale, tenuto anche conto della perentorietà del termine del 4 aprile scorso per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura all'Agenzia delle Entrate (articolo 2 del D.L. 39/2024), sono già numerose le asseverazioni finali riconducibili all'obbligo delle nuove informazioni ma già trasmesse. Poiché l’eventuale riapertura dell’asseverazione finale comporta che la polizza assicurativa a copertura dell’asseverazione stessa sia ancora valida al momento dell’integrazione, nel caso in cui la polizza assicurativa risulti ormai scaduta alla data dell’integrazione, l’asseveratore sarebbe obbligato a stipulare una nuova polizza o una estensione di quella scaduta, solo per inserire le informazioni aggiuntive previste dal presente decreto-legge. Pertanto, si ritiene opportuno che il nuovo adempimento, benché disposto con decreto in vigore dal 30/03/2024, si applichi ai soggetti di cui al comma 3 che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data d'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 4.

L'AUDIZIONE INTEGRALE DI ENEA E' SCARICABILE NEL DOCUMENTO ALLEGATO

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