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Decreto Superbonus: divieto di cessione del credito per le rate non fruite dei bonus edilizi

Non è in ogni caso più consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi passibili di Bonus Ristrutturazioni, Eco e Sismabonus (anche maggiorate col Superbonus), Bonus Barriere e altri vari bonus edilizi.

La Camera ha votato, mercoledì 22 maggio, la questione di fiducia posta dal Governo sul ddl di conversione del DL 39/2024, il Decreto Superbonus che mette la parola 'fine' alla maxi agevolazione edilizia più famosa degli ultimi anni.

Sappiamo che la detrazione diretta è stata 'allungata' a 10 anni, e che ci saranno delle comunicazioni aggiuntive da inviare per determinati lavori (efficientamento energetico e misure antisismiche), ma qui ci soffermiamo - ancora una volta - sul divieto di usufruire della cessione del credito per le rate residue dei bonus edilizi.

 

Cessione del credito bandita per le rate residue dei Bonus Casa

La legge di conversione sarà definitivamente approvata nella giornata di giovedì, ma c'è da sottolineare la chiusura del provvedimento a ogni forma di cessione del credito sulle rate residue dei Bonus edilizi, come infatti evidenziato dall'art.4-bis comma 7, che stoppa la possibilità di fruire dell'opzione alternativa alla detrazione IRPEF diretta per praticamente tutti i Bonus Casa.

 

Decreto Superbonus: le regole della detraibilità in 10 anni valgono anche per Sismabonus e Bonus Barriere

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge per interventi relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere 75%


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Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e altre detrazioni: non è consentita la cessione del credito per le rate non fruite

Il provvedimento specifica che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta (articolo 121, comma 1, lettera b), del DL 34/2020) in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Si tratta dei seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio (Bonus Ristrutturazioni edilizie);
  • efficienza energetica (Ecobonus e SuperEcobonus);
  • adozione di misure antisismiche (Sismabonus e SuperSismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto legge 34 del 2020 (Bonus Barriere Architettoniche 75%).

In relazione alle rate residue della detrazione, pertanto, si riconosce il loro utilizzo solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall’Irpef, non permettendo più la possibilità di avvalersi delle agevolazioni anche sotto forma credito d’imposta cedibile.

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