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Decreto Superbonus: crediti di imposta sospesi per chi ha debiti erariali sopra i 10 mila euro

Il DL 39/2024 prevede la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta da bonus edilizi per i soggetti con debiti erariali superiori a 10.000 euro e l'impossibilità di avvalersi della compensazione in caso di debiti erariali sopra i 100 mila euro (in entrambi i casi, scaduti i termini di pagamento senza sospensione e decadenza della rateazione).

Tra le novità introdotte dal decreto-legge 39/2024, da noi ribattezzato "Stop Superbonus" per le restrizioni ancor più stringenti alla discplina dell'utilizzo dei bonus edilizi, in particolare del Superbonus, l'articolo 5 riguarda la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta per i soggetti con debiti erariali superiori a 10.000 euro.

 

Sospensione crediti di imposta per chi ha debiti erariali superiori a 10 mila euro

Il provvedimento, al comma 1, va infatti a toccare l'articolo 121 del decreto-legge 34/202, convertito con modifiche dalla legge 77/2020 (cd. Decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus nel nostro ordinamento), integrandolo con il comma 3-bis.

Questo comma stabilisce che in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi superiori a euro 10.000, scaduti i termini di pagamento senza sospensione o decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti d'imposta è sospesa fino all'importo degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Tale disposizione opera con alcune eccezioni e le modalità di attuazione sono definite con un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Stretta sui Bonus Edilizi e Energetici: nuovo DL stoppa sconto in fattura e cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo, che pone fine agli sconti in fattura e alla cessione del credito per i bonus edilizi ed energetici, con una deroga per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2009 e 2016 (plafond di 400 milioni di euro). Questa mossa elimina anche la "rimessione in bonis", introducendo una comunicazione preventiva per i nuovi interventi, mirando a una maggiore trasparenza e controllo finanziario per limitare gli abusi e tutelare la finanza pubblica.


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Debiti sopra i 100 mila euro: esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione

Inoltre, col comma 2, viene sostituito il comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006: il comma in oggetto prevede che, per debiti erariali di importo superiori a 100.000 euro per cui i termini di pagamento sono scaduti senza sospensione o decadenza dalla rateazione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione prevista dall'art.17 del decreto legislativo 241/1997, fatta eccezione per alcuni specifici crediti.

Il divieto di compensazione - precisa l'Agenzia delle Entrate - non interviene riguardo a crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (lettere e), f) e g) dell’art.17, comma 2, d.lgs. 241/1997). Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Questa previsione comunque non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione senza decadenza, ovverosia non rilevano le rateazioni in corso, per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell'ammontare di 100 mila euro.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal 1° luglio 2024.

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