Data Pubblicazione:

Decreto Sostegni-Ter è legge: confermate le sanzioni dure per false asseverazioni e le polizze singole

Tutte le misure di interesse per professionisti tecnici, edilizia, efficienza energetica, energie rinnovabili, ambiente, costruzioni, appalti.

In allegato, sono disponibili sia il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che il testo del DL 4/2022 coordinato con la legge di conversione.


E' arrivata in Gazzetta Ufficiale (la n.73 del 28 marzo), la legge n.25/2022 del 28 marzo, che converte in legge il DL 4/2022 (Sostegni-Ter) ed è in vigore dal 29 marzo 2022.

NB - La legge 25/2022 ha 'inglobato' al suo interno le misure del DL 13/2022 (Antifrodi Bis), abrogato dalla stessa legge, con 'salvezza' degli effetti prodottisi sino ad ora.

Vediamo, una per una, tutte le misure di interesse del provvedimento.

Decreto Sostegni-Ter è legge: confermate le sanzioni dure per false asseverazioni e le polizze singole

Abrogazione e salvezza degli effetti del DL Antifrodi Bis

L'rticolo 1, commi 2 e 3, del DDL di conversione, abroga il DL 13/2022 (Antifrodi Bis o Correttivo Antifrodi) e lo ingloba dentro la legge di conversione del Sostegni-Ter, con alcune modifiche a alcune aggiunte.

NB – Gli atti e i provvedimenti adottati nel periodo di vigenza del DL 13/2022 restano validi, così come gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal medesimo provvedimento.

 

Piano transizione 4.0

L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

Si va a modificare l’art.1 comma 1057-bis della legge 178/2020, introdotto dall’art.1, comma 44, lettera b), della legge 234/2021, che reca la disciplina del credito di imposta, valevole dal 2023 al 2025, in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

 

Disposizioni in materia di perizia tecnica relativamente al settore agricolo

L'art.10-ter, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo - unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato - debba essere laureato.

 

Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata

L’articolo 10-quater, introdotto al Senato, proroga il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l’Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.

In particolare, la norma stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia par gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.

 

Sostegno agli investimenti per la messa in sicurezza delle regioni

Il comma 3 dell’articolo 11-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, riguarda gli investimenti per le opere pubbliche delle regioni a stuto ordinario.

Per l’esercizio 2022 lo Stato rinuncia alla riacquisizione al suo bilancio delle risorse recuperate con la lotta all’evasione fiscale, pari complessivamente a 50 milioni di euro; contestualmente, viene ridotto, della medesima cifra, il contributo previsto per l’anno 2022 nell’ambito nel programma di investimenti per opere pubbliche previsto dai commi 134-138 della legge 145/2018.

Le regioni sono comunque tenute ad operare investimenti, per gli stessi importi, nell’ambito del programma di cui alla citata legge 145/2018, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

 

Rigenerazione urbana

L’articolo 13-sexies, introdotto al Senato, proroga di un mese il termine entro il quale si possono richiedere contributi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici a fini di rigenerazione urbana.

In materia, l'ultimo intervento legislativo è stato quello della Manovra 2022 (legge 234/2021), che all'art.1 commi 534-536 ha disposto l'assegnazione di contributi per investimenti - nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 - ai comuni in possesso di determinati requisiti, con l'obbiettivo di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

In base al comma 536 della legge 234/2021, i comuni 'avevano' tempo fino al 31 marzo 2022 per comunicare le loro richieste. La norma in esame sposta tale termine temporale al 30 aprile 2022.

 

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare: novità per il PINQUA

L’articolo 13-octies, introdotto durante l'esame in Senato, prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna delle Province Autonome di Trento e Bolzano per finanziare dei progetti nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare.

Il programma soprarichiamato mette a disposizione delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane dei fondi per riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale.

La proposta emendativa in questione prevede, infine, che l'ammissibilità dei progetti venga valutata entro il 30 aprile 2022.

 

Credito d’imposta imprese energivore

L’articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 15-bis, inserito al Senato, riproduce il contenuto dell’articolo 5, commi 1-7, del decreto-legge 13/2022 (Antifrodi Bis), in corso di conversione, il quale ha riformulato le misure già introdotte dall’articolo 16 del decreto, contestualmente abrogandolo.

L’articolo 15-bis, comma 1, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili.

Si tratta delle seguenti tipologie di impianti:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma - sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

 

Disposizioni in materia di professione di agrotecnico

Il comma 3-quinquies dell'articolo 19 prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

 

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

L'art.28, come modificato in Senato, contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter) e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis).

Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge 13/2022 (Antifrodi Bis), e quindi:

  • tre cessioni del credito (due dopo la prima), ma condizionate cioè possibili solo a banche, assicurazioni: ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
  • analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale;
  • i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022;
  • per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente.


Il 'penale' viene allargato anche alle erogazioni pubbliche indebite

Il nuovo articolo 28-bis comma 1 riproduce il contenuto dell’art. 2, comma 1 del DL 13/2022 intervenendo sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Il perimetro viene allargato ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate e si prevede, inoltre, in caso di condanna per i delitti di truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.) la confisca allargata dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (art. 240-bis c.p.).

 

Misure sanzionatorie frodi edilizie: carcere per chi 'falsa' le asseverazioni e polizze assicurative dedicate

Confermate in 'toto' dall'art.28-bis comma 2 le misure dell'art.2 comma 2 del DL Antifrodi Bis.

Nello specifico (rimandiamo, sotto, agli approfondimenti già pubblicati su Ingenio), si prevedono:

 

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

L’articolo 28-ter, introdotto al Senato, e che riproduce il testo dell’art.3 del DL 13/2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.

In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

 

Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici

L’articolo 28-quater - inserito dal Senato - costituisce la trasposizione dell'articolo 4 del DL 13/2022 di cui lo stesso emendamento prevede l'abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi.

Le norme in esame, ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, introducono - con riferimento ai lavori edili, ivi individuati, avviati successivamente al 27 maggio 2022 - il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le norme in esame riguardano (con la decorrenza suddetta) i lavori edili che siano di importo superiore a 70.000 euro e che rientrino nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

Contratti pubblici: novità su prezzi, aumenti dei materiali da costruzione, prezzari regionali

L’articolo 29 è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Si stabilisce quindi che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al Codice Appalti, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento d'urgenza, e fino al 31 dicembre 2023:

  • a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti;
  • b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

Inoltre:

  • l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione;
  • si stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, di cui al comma 1, lettera b) prevedendo che sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al sopra;
  • si stabilisce che, a pena di decadenza, l'appaltatore presenti alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma,
  • la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
  • si incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 il citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;
  • si prevede che, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida 'in arrivo', le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale ai sensi del comma 2 dell'articolo in questione;
  • per assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari, è prevista l’approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, adottate, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
  • ai fini dell’accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

LA LEGGE DI CONVERSIONE N.25/2022 E IL TESTO DEL DL 4/2022 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE, ENTRAMBI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE, SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso i LINK riportati di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi