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Decreto Sicurezza energetica è legge: semplificazioni per le energie rinnovabili, proroghe per l'avvio di lavori edilizi

La nuova legge 11/2024 sulla sicurezza energetica introduce, tra l'altro, disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, e delle proroghe per l'avvio e l'ultimazione dei lavori edilizi e previsti dalle convenzioni di lottizzazione.

Il Senato, nella seduta del 31 gennaio 2024, ha approvato in via definitiva il testo del disegno di legge di conversione del DL 181/2023, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (cd. Decreto Sicurezza Energetica).

La legge di conversione 11/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 7 febbraio (e disponibile in allegato assieme al testo coordinato del decreto con la legge stessa) è entrata in vigore l'8 febbraio 2024 e contiene tra l'altro un Fondo ad hoc per stimolare la costruzione di impianti rinnovabili in aree idonee, incentivi per le imprese energivore che vogliano decarbonizzare, l'istituzione di due aree portuali per l'eolico galleggiante e proroghe di termini dei permessi abilitativi riguardanti l'edilizia privata.

 

Le coordinate del nuovo Decreto Energia per le imprese energivore

Il provvedimento rappresenta una riforma delle agevolazioni destinate alle imprese ad alto consumo di energia elettrica, comunemente denominate "energivore", allo scopo di allineare la normativa nazionale a quella europea sugli aiuti di Stato per clima, ambiente ed energia per il 2022.

Alcune delle semplificazioni introdotte includono:

  1. semplificazione amministrativa per alcune procedure nel settore energetico, eliminando ostacoli amministrativi e procedurali che potrebbero influenzare negativamente le attività economiche;
  2. accelerazione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile, con una preferenza per i progetti di impianti fotovoltaici o eolici che mirano a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
  3. nuovi titoli abilitativi per la coltivazione di idrocarburi: si prevede il rilascio di nuovi titoli abilitativi per la coltivazione di idrocarburi a un prezzo che rifletta il costo di produzione, a condizione che i soggetti interessati si impegnino a cedere quantitativi di gas al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che a sua volta li allocherà sul mercato, dando priorità alle imprese ad alto consumo di gas;
  4. semplificazione per condensatori ad aria presso centrali esistenti;
  5. impianti eolici galleggianti in mare: si prevede l'individuazione di aree demaniali marittime per la realizzazione di infrastrutture dedicate allo sviluppo della cantieristica navale per piattaforme galleggianti, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030.
  6. sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento: si introducono disposizioni per la realizzazione di nuovi sistemi efficienti di teleriscaldamento e teleraffrescamento o per l'ammodernamento di quelli esistenti, con il riconoscimento di agevolazioni a progetti non finanziati a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Vediamo, con il prezioso aiuto del dossier ufficiale del Parlamento, una rassegna delle principali misure che interessano il comparto energia ed edilizia.

 

Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

Misure a sostegno dell'edilizia

L’articolo 4-quater, inserito nel corso dell’esame alla Camera, proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Si va a modificare l'art. 10-septies del DL 21/2022, intervenendo su termini in materia di edilizia e urbanistica già da tale norma prorogati in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, e poi ulteriormente prorogati dall’art. 10, comma 11-decies, del DL 198/2022.

Nel dettaglio, la norma in esame estende da due anni a 30 mesi la proroga:

  • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

 

Incremento dell'efficienza energetica nei territori del Centro Italia

L’articolo 4-quinquies, inserito nel corso dell’esame alla Camera, reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi sugli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016.


Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L’articolo 4-septies – inserito nel corso dell’esame alla Camera – prevede l’introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7).

A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo.

 

Incentivi agli impianti alimentati da biomasse

L’articolo 5, comma 3-bis – inserito nel corso dell’esame alla Camera – interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.

Il comma 3-bis dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.

Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

 

Misure per la promozione del biometano

L’articolo 5, al comma 3-ter, inserito nel corso dell’esame alla Camera, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

 

Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti

L’articolo 6, comma 1, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunge un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame alla Camera, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening.

Analogamente, ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all’autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione.

I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica.

 

Semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili

L’articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

In particolare:

  • il comma 9-quinquies proroga fino al 30 giugno 2025 l’efficacia delle semplificazioni previste dall’articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023 che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA taluni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aeree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS;
  • il comma 9-sexies eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
  • il comma 9-septies eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata (PAS), anziché ad autorizzazione unica (AU);
  • il comma 9-octies precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione;
  • il comma 9-novies prevede espressamente che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all’esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell’ambiente provvede all’adozione della VIA

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Si assegnano nuove risorse finanziarie ai progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti.

 

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

L’articolo 12 attribuisce all’ENEA - al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti - il compito di istituire un registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici, suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

 

Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici

L’articolo 12-bis, inserito durante l'esame alla Camera, introduce misure riguardanti:

  • la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici;
  • gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici;
  • le misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.


Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

L’articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 489, della legge 234/2021 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell’UE, attraverso l’assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

 

Efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 19, comma 3, sopprime la previsione dettata dall’art. 19-ter del D.L. 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli standard tecnici e le misure di moderazione dell’utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali.

 

Decreto Sicurezza Energetica: il commento del Ministro Pichetto

"Con la conversione in legge del Decreto Energia, oggi l’Italia è più forte nelle sfide climatiche - ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto sull'approvazione in via definitiva, da parte del Senato, del Decreto Energia - "Il provvedimento accompagna le imprese nel loro percorso di decarbonizzazione, sviluppando tante filiere di energia rinnovabile che possono aiutarci al raggiungimento dei nostri obiettivi delineati dal PNIEC. Poniamo inoltre - conclude il Ministro - attenzione a questioni ambientali cogenti, come quelle relative alla gestione dei rifiuti, alla depurazione delle acque reflue, alla determinazione del deposito per i rifiuti radioattivi. Il Parlamento, che ringrazio, ha migliorato il testo. Un bel segnale per il Paese che presiede il G7 e che ha messo la crescita attraverso la sostenibilità al centro della propria azione".


LA LEGGE 11/2024 E IL TESTO DEL DL 181/2023 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE SONO SCARICABILI IN ALLGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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