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Decreto Siccità è legge: vasche di raccolta acqua piovana in edilizia libera e semplificazione per impianti fotovoltaici flottanti

Tra le novità della Legge Siccità appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si evidenzia che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, potranno essere realizzate come attività di edilizia libera.

Il Decreto Siccità è legge dello Stato e la pubblicazione della conversione in Gazzetta Ufficiale (legge 68/2023) ne certifica l'entrata in vigore.

Il provvedimento introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche.

Con l'aiuto del dossier ufficiale del Parlamento, vediamo le misure di principaler interesse per il comparto edilizia e costruzioni.

Realizzazione, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche

Come evidenziato dal dossier ufficiale del Senato, l'articolo 4, modificato dal Senato, introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti

Il comma 4-bis dell’articolo 4, introdotto dal Senato, prevede criteri semplificati per l’installazione di impianti solari fotovoltaici flottanti, la cui istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente.

Il titolare della concessione presenta istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art.6 del d.lgs. 28/2011 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di potenza fino a 10 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

La procedura non si applica agli impianti ubicati all'interno delle aree previste all'art.136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette o di siti della rete Natura 2000.

Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica (AU) di cui all'art.12 del d.lgs. 387/2003.

Il comma 4 demanda ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti sotto il profilo ambientale.

Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo

L'articolo 6, comma 1 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino nell’attività edilizia libera ai sensi del TUE (all'art.6, comma 1, del dpr 380/2001, dopo la lettera e-quinquies) viene aggiunta la lettera e-sexies), la quale prevede che "le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato".

Il comma 1- bis, inserito dal Senato, prevede che, limitatamente alla gestione commissariale, agli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, si applica la disciplina dell’attività edilizia libera, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali.

Terre e rocce da scavo: interventi di manutenzione degli invasi

L’articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

Nello specifico:

  • con la lettera a), si includono anche le operazioni per la realizzazione degli invasi nelle attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, che beneficiano dell’applicazione delle procedure semplificate per la gestione delle terre e rocce da scavo;
  • con la lettera b), numero 1), i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento sono qualificati alla stregua di terre e rocce da scavo e, come disposto dal numero 2), anche i fitofarmaci rientrano tra le sostanze che le terre e rocce da scavo in questione possono contenere.

Impianti di desalinizzazione

L’articolo 10, modificato dal Senato, modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione prevedendo, in particolare che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo.

Inoltre, introduce, nell’allegato 5 alla parte terza del Codice dell’ambiente (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.

Tra le principali modifiche operate dal Senato segnaliamo che:

  • gli impianti di desalinizzazione potranno essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato (PPP) e l’autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in PPP, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
  • per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

LA LEGGE 68/2023 E IL TESTO COORDINATO DEL DL 39/2023 SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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