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Decreto Semplificazioni: via allo sblocco delle consulenze universitarie! Le nuove regole

Approvato l'emendamento della Lega all'art. 6, comma 10, della legge 240/2010, che regola il regime di impiego dei professori universitari e dei ricercatori a tempo pieno

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Come riportato da diverse agenzie di stampa, nell'ambito dei lavori per la conversione in legge del DL Semplificazioni (da convertire entro il 14 settembre 2020), è stato approvato l'emendamento della Lega all'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (andando quindi a 'toccare' l'art.19 del DL 76/2020), che regola il regime di impiego dei professori universitari e dei ricercatori a tempo pieno.

Di fatto, sulle consulenze, a professori e ricercatori a tempo pieno sarà "liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di una organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento". Lo ha dichiarato il senatore leghista Mario Pittoni, vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, primo firmatario dell'emendamento siglato pure da Augussori, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Arrigoni e Briziarelli.

NB - le nuove regole entreranno in vigore solamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 76/2020.

DL Semplificazioni: cosa dice l'articolo 19

Molto corposo, l'art.19 originario del DL Semplificazioni è rubricato "Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitari", e dispone una serie di misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario, modificando in più punti la legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nello specifico:

  • Organizzazione del sistema universitario (comma 1 lett.a): elimina le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e di risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati sono stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale.;
  • Rendicontazione delle attività di ricerca dei professori e dei ricercatori (comma 1 lett.b): precisa la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, stabilendo che essa avviene su base mensile;
  • Mobilità interuniversitaria (comma 1 lett. c): introduce una disciplina transitoria in materia di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, disponendo che, fino al 31 dicembre 2020, i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche attraverso scambi contestuali tra soggetti con qualifica diversa. Inoltre, puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università;
  • Disposizioni in materia di reclutamento di professori universitari (comma 1 lett.d): reca novità concernenti il reclutamento dei professori universitari, con specifico riferimento alla puntualizzazione della platea dei soggetti che, avendovi prestato servizio, non rientrano nella quota di un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo riservata a soggetti esterni all’università;
  • Assegni di ricerca (comma 1 lett.e): consente di conferire o rinnovare assegni di ricerca per una durata inferiore ad un anno, ma non inferiore a sei mesi, per lo svolgimento di progetti di ricerca;
  • Passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato nel ruolo dei professori associati (comma 1 lett.f): prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni. In particolare, prevede che, in tal caso, la valutazione ha ad oggetto anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto;
  • Accreditamento dei corsi di studio (comma 2): modifica la disciplina dell'accreditamento dei corsi di studio universitari, attualmente prevista dall'art. 8 del d.lgs. 19/2012, demandando la sua definizione ad un regolamento di delegificazione;
  • Titoli rilasciati da Scuole superiori a ordinamento speciale (comma 3): equipara al master di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario. Esso stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima conseguito la laurea o la laurea magistrale. Tali previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei.
I COMMENTI

Becucci (Inarsind Toscana Centro): “Facilitano il doppio lavoro!”. Altra mazzata per i Liberi Professionisti già in crisi 

Con il Decreto Semplificazioni (da convertire entro il 14 settembre 2020), è stato approvato l'emendamento della Lega che regola il regime di impiego dei professori universitari e dei ricercatori a tempo pieno. In particolare sarà dato loro la possibilità di svolgere attività extraistituzionali in favore di privati e enti pubblici.

Marco Becucci, presidente di Inarsind Toscana Centro così commenta: “Il tanto vituperato “doppio lavoro” è ancora una volta autorizzato, a danno dei Liberi Professionisti e alle relative Casse di Previdenza”.

Gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti – secondo Inarsind Toscana Centro infatti -  già in crisi di lavoro non solo per l’emergenza Covid, si trovano a dover competere anche con dipendenti pubblici autorizzati, a prescindere dalle loro retribuzioni, a fare “il doppio lavoro” alla faccia dell’equo compenso e al jobs-act autonomi.

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