Decreto Semplificazioni: le nuove regole per gare e contratti pubblici
Tra gli obiettivi del nuovo Decreto Semplificazioni bis, vi è lo snellimento delle procedure amministrative. Quali sono le novità per il settore dei contratti pubblici?
Tra gli obiettivi del nuovo Decreto Semplificazioni bis, in vigore dal 1 giugno 2021 vi è lo snellimento delle procedure amministrative. Quali sono le novità per il settore dei contratti pubblici? Ecco l'analisi dell'Avv. Chiara Pagliaroli dello Studio Legale Valaguzza.
In data 1° giugno 2021 è entrato in vigore il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 che disciplina la Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
L’obiettivo dichiarato del Decreto è quello di imprimere un “impulso decisivo” allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni contenute nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e nel PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari), così da consentire una realizzazione efficace, tempestiva ed efficiente degli interventi ad essi riferiti.
In tale contesto non potevano, ovviamente, mancare interventi mirati, appositamente riferiti al settore dei contratti pubblici, settore rispetto al quale il legislatore ha avvertito l’urgenza di introdurre sia misure “relative all’accelerazione dei procedimenti”, sia disposizioni volte a “perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere”.
Pari opportunità: traguardo ambizioso che richiede uno sforzo congiunto di operatori economici e stazioni appaltanti
Mira a realizzare quest’ultimo intento, l’art. 47 che, ai commi 2 e 3, disciplina i nuovi adempimenti, posti rispettivamente a carico delle aziende, pubbliche o private, che occupano più di cento dipendenti e di quelle che, viceversa, occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici.
Se le prime sono tenute a produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, la copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, con tanto di attestazione di conformità, pena l’esclusione dalla procedura di gara; le seconde, per converso, sono chiamate a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del predetto personale “entro sei mesi dalla conclusione del contratto”, pena l’impossibilità di partecipare – in forma singola o associata – a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR per un periodo di dodici mesi.
Da entrambi i documenti (rapporto e relazione) – assoggettati a forme di pubblicità notizia (cfr. comma 9) – si devono evincere i dati sulla “situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazioni guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e dei pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta”.
Le stazioni appaltanti, lato loro, sono tenute a introdurre, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito, specifiche clausole – sotto forma di “requisiti necessari” e di “ulteriori requisiti premiali dell’offerta” – volte a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere nonché l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne.
Il contenuto di tali clausole dovrà essere determinato in concreto, tenendo conto di diversi fattori, ivi inclusi gli obiettivi attesi per il 2026 in termini di occupazione femminile e giovanile.
L’introduzione di tali clausole potrà essere “bypassata” solo “dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con gli obiettivi di universalità e di socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
La stessa procedura dovrà essere seguita per individuare una quota percentuale inferiore di assunzioni che gli operatori economici dovranno obbligarsi a riservare ai giovani e alle donne.
Al di fuori di tali ipotesi (pensate come residuali), l’assunzione dell’obbligo di destinare all’occupazione giovanile e femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali si pone quale requisito necessario dell’offerta.
La lex specialis di gara potrà, poi, prevedere ulteriori misure premiali sotto forma di assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o agli offerenti che versino in una delle ipotesi disciplinate dall’art. 47, comma 5, lett. da a) a e) e che dunque:
- i) abbiano dato prova di essersi astenuti dall’attuare condotte discriminatorie;
- ii) dimostrino di aver messo in campo strumenti atti a conciliare le esigenze di vita e di lavoro dei propri dipendenti e a garantire la parità occupazionale e di genere nelle assunzioni, nelle retribuzioni e nel conferimento di incarichi apicali;
- iii) si impegnino ad assumere giovani di età inferiore a trentasei anni e donne in aggiunta alla soglia minima percentuale prevista quale requisito di partecipazione.
In soccorso delle stazioni appaltanti, chiamate, di fatto, a ridisegnare e a ripensare la struttura della documentazione di gara, dovrebbero arrivare le linee guida di cui al comma 8 – questa volta non a firma dell’ANAC, ma di stampo ministeriale – da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Tali linee guida, nello specifico, dovrebbero definire “le modalità e i criteri applicativi delle misure previste”, individuare le “misure premiali” e mettere a disposizione dei “modelli di clausole da inserire nei bandi di gara, differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto”.
Una certezza pressoché costante a cui ricorrere nei casi di estrema urgenza
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara continua a essere vista come una sorta di “valvola di sfogo”, di “ancora di salvezza” per il sistema.
L’art. 48, al comma 3, riconosce infatti alle stazioni appaltanti – ancorché nella misura “strettamente necessaria” – la possibilità di ricorrere, tanto nei settori ordinari quanto nei settori speciali, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, quando, “per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante” stessa, l’applicazione dei termini – anche abbreviati – previsti dalle procedure ordinarie possa compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione previsti dal PNRR e dal PNC.
Una rinnovata spinta verso la digitalizzazione
All’art. 48, comma 6 viene prevista la possibilità, per le stazioni appaltanti, di assegnare un punteggio premiale per l’impiego della metodologia BIM (Building Information Modeling) nella fase dedicata alla progettazione.
Sarà però un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, a stabilire le regole e le specifiche tecniche per l’utilizzo di tale strumento, previo coordinamento con quanto stabilito a suo tempo dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto n. 560 del 1° dicembre 2017.
L’importanza del fattore tempo: una spinta a “giocare d’anticipo”
Il fattore “tempo” permea il sistema, divenendone la chiave di volta.
Ecco così che l’art. 50, al comma 2, prevede l’intervento sostitutivo ad opera del soggetto munito del relativo potere (responsabile o unità operativa di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241 del 1990) una volta decorsi inutilmente i termini previsti per la stipula del contratto, per la consegna dei lavori, per la costituzione del collegio consultivo tecnico, nonché per l’adozione delle determinazioni relative all’esecuzione dei contratti connessi con il PNRR.
Tale intervento dovrà esplicarsi entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, così da assicurare il rispetto delle tempistiche concordate.
Il contratto diverrà efficace con la stipula e non sarà sottoposto alla condizione sospensiva di cui all’art. 32, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Viene, inoltre, previsto il riconoscimento di un “premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo” sul termine di ultimazione dei lavori, sempre che l’esecuzione risulti conforme alle obbligazioni assunte e previa approvazione – da parte della stazione appaltante – del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
Tale premio, da determinare applicando gli stessi meccanismi previsti per il calcolo delle penali, potrà essere corrisposto a valere sulle somme per gli imprevisti indicate nel quadro economico del singolo intervento e nei limiti delle relative disponibilità.
Per converso, in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le c.d. penali da ritardo potranno essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille (in luogo dell’attuale 0,3 per mille) e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non potranno superare – complessivamente – il 20 per cento (in luogo dell’attuale 10 per cento) del suddetto ammontare netto contrattuale.
Tempo di modifiche per il decreto Semplificazioni
Nemmeno il tempo di spegnere la prima candelina e il decreto semplificazioni è già stato “ritoccato”.
Le modifiche sono racchiuse nell’art. 51, rubricato, per l’appunto, “Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76” e possono così riassumersi:
Una sfida da vincere “insieme”
Se l’obiettivo è ambizioso, la sfida da vincere lo è ancora di più.
Lo è in Europa dove gli occhi saranno tutti puntati sulla capacità del sistema di fornire risposte certe e concrete alle problematiche che strada facendo si presenteranno, come è inevitabile che sia; lo è tra le mura domestiche, dove sono le nuove generazioni a pretendere un cambiamento, prima per sé stesse e poi per gli altri.
Ora, perché gli intenti – per quanto ammirevoli – non restino sulla carta, occorrerà uno sforzo congiunto di tutti gli attori del processo. Ognuno dovrà fare la propria parte al meglio delle proprie capacità e dovrà farlo con competenza, con coerenza e, perché no, con un pizzico di coraggio.
Dovranno farlo le istituzioni, che dovranno dimostrare di essere in grado di mantenere fede agli impegni che hanno assunto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione al quadro regolamentare che hanno immaginato e ideato per far fronte agli investimenti che verranno finanziati con le risorse del PNRR e del PNC nei termini che si sono prefissate.
Dovranno farlo le stazioni appaltanti, che non dovranno farsi trovare impreparate, ma che, al contrario, dovranno mostrarsi all’altezza di gestire le procedure afferenti ai suddetti investimenti, predisponendo documenti di gara rispettosi delle norme e, al tempo stesso, chiari, semplici e intellegibili per gli operatori economici, che dovranno essere in grado di comprendere “la domanda” che viene indirizzata alla loro attenzione, senza necessità di protocollare molteplici richieste di chiarimento. Tali procedure, inoltre, dovranno rivelarsi finalmente funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico e non limitarsi a potersi dire immuni da vizi o da contestazioni.
Dovranno farlo gli operatori economici, chiamati a mettere in campo le migliori energie di cui dispongono in termini di capacità, creatività, know-how, innovazione.
L’animosità e le recriminazioni dovranno – per una volta – cedere il passo a una convinta collaborazione, così da riuscire a superare le criticità e le difficoltà che, nella prassi, si incontreranno, senza incorrere in insormontabili battute d’arresto lungo il cammino.
Il tempo a disposizione non è molto … Bisogna iniziare a correre.
Il dl Semplificazioni
Per leggere la sintesi del dl Semplificazioni ecco l'articolo che riprende il provvedimento punto per punto.
dl Semplificazioni: sintesi e testo del provvedimento del Consiglio dei Ministri