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Decreto Semplificazioni Bis: le novità per definizione e gestione dei rifiuti, responsabilità e tracciabilità

Analisi dell'art.35 del DL 77/2021, che novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare

L'economia circolare, l'ambiente e la gestione dei rifiuti sono al centro del DL Semplificazioni Bis, che ha dedicato un corposo articolo, il n.35, all'argomento, toccando alcuni tasti importanti che, peraltro, vanno ad interfacciarsi con il futuro avvento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, ovverosia il RENTRi, che dopo una sperimentazione - appena avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Transizione ecologica (MITE) - sostituirà il vecchio SISTRI.

Ma andiamo per ordine, analizzando alcuni aspetti di interesse per i professionisti tecnici e il comparto edilizia, con l'aiuto del dossier ufficiale della Camera.

Definizione dei rifiuti e applicazione disciplina: cosa cambia col Semplificazioni Bis

Il comma 1 dell'art.35 prevede che siano apportate una serie di novelle al Testo Unico Ambientale, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare (COM/2020/98 final).

Nello specifico:

  • definizione rifiuto urbano: vengono soppresse - ovunque ricorrano - le parole “e assimilati” nella parte IV (rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice. La stessa soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7, collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell'espressione "rifiuti urbani e assimilati" (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205). Nel testo vigente OGGI, l'art. 184, comma 2, del TU Ambiente qualifica come "urbani" i rifiuti tassativamente indicati dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (e relativi allegati) del Codice medesimo. Nella disciplina vigente non si ravvisa più, quindi, tale procedimento di assimilazione. La novella in esame mira quindi ad allineare la disciplina in materia alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116;
  • applicazione della disciplina concernente la gestione dei rifiuti: si modifica in più punti l’articolo 185 del Codice, che reca le esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (di cui alla Parte IV).

Decreto Semplificazioni Bis: le novità per definizione e gestione dei rifiuti, responsabilità e tracciabilità

Responsabilità della gestione e tracciabilità dei rifiuti: cosa cambia

Le lettere c) e d) novellano gli articoli 188 e 188-bis del Codice, concernenti, rispettivamente, la responsabilità della gestione e la tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 188 stabilisce che il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti provveda al loro trattamento, direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario o ad altri soggetti ivi indicati, nel rispetto delle disposizioni applicabili del Codice.

Il comma 5 di tale art. 188 stabilisce che, quando i rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto:

  • il formulario di identificazione (FIR, previsto dall'art. 193 del Codice) che accompagna il trasporto di rifiuti e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario;
  • l’attestazione di 'avvio al recupero o smaltimento', come stabilito dalla novella di cui alla lettera c), in luogo dell'attestazione di avvenuto smaltimento che era richiesta dal testo finora vigente.

L’articolo 188-bis, comma 4, come modificato dalla lettera d), prevede che i decreti ministeriali chiamati a definire la disciplina inerente all'organizzazione e funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti debbano stabilire, tra l'altro, le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario. Nel testo previgente si prevedeva (coerentemente al testo previgente dell'art. 188, comma 5) la verifica e l'invio della comunicazione di smaltimento avvenuto.

 

Vigilanza e controllo: i poteri del MITE

Con la lettera g) si modifica l'art. 206-bis del Codice, recante disposizioni su vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti.

In particolare, essa modifica in più punti il comma 1 di tale art. 206-bis, il quale attribuisce al Ministero della transizione ecologica alcuna funzioni per l'attuazione delle norme di cui alla Parte IV del Codice.

 

Dal Sistri al RENTRi

Nel frattempo, come accennato sopra, il MITE ha avviato la sperimentazione del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti.

Nello specifico, con il supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di Unioncamere e del sistema camerale italiano, si realizzerà un prototipo semplificato, per verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico nazionale ed in particolare l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.

Il prototipo consentirà alle imprese tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

Il 1° giugno scorso è stata quindi pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri ed in particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale. A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.

Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e avviate a trattamento.