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Decreto Semplificazioni approvato dal Senato: novità sulle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

L’articolo 50, modificato durante l'esame al Senato, apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale)

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In attesa che il DL Semplificazioni diventi legge (approvato dal Senato lo scorso 4 settembre, è in corso di esame finale alla Camera - scadenza 14 settembre 2020), continuiamo a focalizzarci sulle misure di particolare interesse per l'edilizia e i professionisti e oggi ci concentriamo sull'ambiente, più specificatamente sulla VIA (valutazione di impatto ambientale).

L’articolo 50, modificato durante l'esame al Senato, apporta infatti una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l’accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; co. 1, lett. f), n) e o)) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (co. 1, lett. c), d) e m)).

Definizione dei contenuti del progetto

  • per l’avvio del procedimento, il proponente è tenuto alla presentazione del progetto di fattibilità o, ove disponibile, del progetto definitivo, in luogo degli “elaborati progettuali” a cui fa generico riferimento il testo previgente
  • il progetto presentato deve in ogni caso consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva VIA (direttiva 2011/92/UE) e non, come prevede genericamente il testo previgente, “degli impatti ambientali”.

Infine, la lettera g) del comma 1 provvede a riscrivere l’art. 20 del Codice ambientale, che disciplina una fase di confronto (attivabile su richiesta del proponente) con l'autorità competente finalizzata a definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. Nella riscrittura, la lettera in esame apporta le seguenti modifiche:

  • viene precisato che l’istanza può essere presentata dal proponente non in qualunque momento (come previsto dal testo previgente), ma prima di presentare il progetto, quindi sostanzialmente prima dell’avvio del procedimento; la fase in questione viene quindi resa esterna al procedimento di valutazione ambientale;
  • viene stabilito che l’oggetto del confronto è la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale e non (come previsto dal testo previgente) degli elaborati progettuali; - viene eliminato il termine di 30 giorni (previsto dal testo previgente) entro il quale l’autorità competente deve pronunciarsi. La motivazione sembra da ricercarsi nel fatto che, essendo la fase facoltativa ed esterna al procedimento di valutazione ambientale, anche in caso di mancata pronuncia dell’autorità competente, il proponente può comunque attivare il procedimento.

Condizione ambientale del provvedimento di VIA

Dentro, troviamo nuove linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto.

Coordinamento tra VIA e VAS

Il numero 1) della lettera b) integra il disposto dell’art. 6, comma 3-ter, del Codice ambientale, ove sono dettate disposizioni di coordinamento tra le procedure di VIA e VAS e di semplificazione inerenti a progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, al fine di estendere l’ambito di applicazione delle stesse anche ai progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano di sviluppo aeroportuale.

Il numero 3) della lettera b) modifica il comma 12 dell’art. 6 del Codice ambientale, che (ferma restando l’applicazione della disciplina di VIA) esclude la VAS per la localizzazione di singole opere i cui provvedimenti di autorizzazione comportano modifiche di piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, al fine di:

  • chiarire che il riferimento alla pianificazione territoriale deve intendersi riferito a quella urbanistica;
  • estendere l’applicazione del comma 12 in questione anche ai piani regolatori portuali e ai piani di sviluppo aeroportuale (cioè dei piani di cui al comma 3- ter, poc’anzi commentato).

Valutazione statale delle opere attuative del PNIEC

Il numero 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame introduce una disposizione (nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis del Codice ambientale) finalizzata all’individuazione, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, delle tipologie di progetti e delle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) che devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.

La disciplina in questione risulta integrata da ulteriori disposizioni proposte nel corso dell’esame al Senato. Viene infatti previsto l’inserimento di due ulteriori commi all’art. 7-bis del Codice ambientale.

Il nuovo comma 2-ter dispone che l’individuazione delle aree di cui al comma 2- bis (cioè quelle interessate dalle opere necessarie per l’attuazione del PNIEC) deve avvenire nel rispetto di una serie di esigenze: le esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

Il nuovo comma 2-quater prevede invece che per la realizzazione delle opere in questione (cioè quelle di cui al comma 2-bis) occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

Informazioni sulle procedure di ricorso

Il numero 2) della lettera e) introduce una disposizione (nuovo comma 4-bis dell’art. 9 del Codice ambientale) che prevede l’obbligo, in capo all’autorità competente, di pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale delle informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Viene inoltre stabilito che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati l’autorità a cui è possibile ricorrere e il relativo termine, riproducendo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 241/1990

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

La lettera f) del comma 1 riscrive la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA recata dall’art. 19 del Codice ambientale. Queste le novità principali:

  • introdotta una disposizione che impone all’autorità competente di provvedere alla verifica della completezza e dell’adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente, entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale. Il termine concesso al proponente viene ridotto da 45 a 15 giorni;
  • fissato un termine certo per la pubblicazione dello studio preliminare ambientale

Studio di impatto ambientale

Le modifiche operate dalla lettera h) consistono:

  • nell’eliminazione del riferimento generico agli “elaborati progettuali”, conseguente alla modifica operata dal numero 1) della lettera a) del comma in esame (n. 1);
  • nella precisazione che la pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente deve avvenire entro 5 giorni dalla trasmissione medesima e che la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dev’essere effettuata contestualmente alla pubblicazione stessa (n. 2);
  • nella riduzione da 60 a 45 giorni del termine entro il quale, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale.

Avvio del procedimento di VIA

Le modifiche consistono:

  • nell’eliminazione del riferimento generico agli “elaborati progettuali”, conseguente alla modifica operata dal numero 1) della lettera a) del comma in esame (n. 1);
  • nella riduzione da 15 a 10 giorni del termine, decorrente dalla presentazione dell'istanza di VIA, entro il quale l'autorità competente compie una serie di controlli e, in particolare, verifica la completezza della documentazione presentata (n. 2);
  • nell’introduzione (operata dal n. 3)) di una disposizione volta a stabilire che, l’avvio dell’attività istruttoria per i progetti necessari all’attuazione del PNIEC (come individuati dal nuovo comma 2-bis dell’art. 7-bis del Codice ambientale, introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo in esame) da parte della “Commissione tecnica PNIEC” (istituita dalla lettera d)) deve avvenire contestualmente alla pubblicazione della documentazione trasmessa dal proponente.

Provvedimento unico in materia ambientale

Le lettere n) e o) apportano una serie di modifiche agli articoli 27 e 27-bis del Codice ambientale che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del provvedimento unico ambientale (rispettivamente statale e regionale) che, su istanza del proponente, può essere emesso dall'autorità competente e che include, oltre al provvedimento di VIA, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Le modifiche operate dalla lettera n), che riguardano il provvedimento unico statale, hanno per lo più carattere acceleratorio. In particolare, il numero numero 1) prevede la riduzione da 15 a 10 giorni del termine di attivazione dell’autorità competente, decorrente dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente.

Il numero 3) riscrive il comma 7 dell’art. 27 del Codice ambientale al fine di dimezzare i termini previsti per l’integrazione della documentazione. Viene infatti previsto che la richiesta di integrazioni possa essere avanzata dall’autorità competente entro 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente) e che la presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente). Viene inoltre ridotto da 180 a 90 giorni il periodo di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa che può essere concesso, una sola volta, dall’autorità competente. Un’altra modifica riguarda la pubblicazione delle integrazioni documentali, che deve avvenire sempre, e immediatamente, e non (come previsto dal testo previgente) solo qualora l’autorità competente motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico.

Certificazione di regolare esecuzione delle opere

La lettera p-bis) – inserita durante l'esame al Senato – prevede l’introduzione di un nuovo comma 7-bis all’art. 28 del Codice ambientale, secondo cui il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, provvede alla trasmissione all'autorità competente della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. Lo stesso comma prevede che la documentazione è pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente.

IL MAXI-EMENDAMENTO APPROVATO DAL SENATO AL DL SEMPLIFICAZIONI (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 

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