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Decreto Scuola: distanziamento, entrate, uscite e poteri speciali ai sindaci per l'edilizia scolastica

Il Senato, giovedì 28 maggio 2020, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 22/2020, cd. Decreto Scuola, sul quale il Governo, nella mattinata, aveva posto la questione di fiducia

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO 2020 - la legge n.41 del 6 giugno 2020, di conversione del DL 22/2020, cd. Decreto Scuola, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 6 giugno 2020. Il Senato, giovedì 28 maggio 2020, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 22/2020, cd. Decreto Scuola, sul quale il Governo, nella mattinata, aveva posto la questione di fiducia

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Il Decreto Scuola è in vigore: nella versione definitiva della legge di conversione n.41/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020 e immediatamente in vigore (SCARICA IL TESTO IN ALLEGATO!!), spiccano le parti relative a distanziamento e misure di entrata e uscita sia per gli esami di maturità che per il rientro a settembre (con il documento tecnico del CTS presentato dal MIUR) e quella sull'edilizia scolastica, in pratica una sorta di 'remake' di quanto successo col Decreto Genova.

Andiamo per ordine, con un approfondimento iniziale sulle misure di interesse per l'edilizia, i professionisti tecnici e la sicurezza.

Esami di Maturità e sicurezza delle scuole

Nella relazione illustrativa all'art.1 del maxiemendamento si evince che il Comitato tecnico scientifico, nelle sedute del 24 e 25 aprile 2020, ha espresso parere favorevole allo svolgimento degli esami di maturità in presenza con la modalità in “unico colloquio” purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché quelle relative alla sanificazione degli ambienti e alla pulizia.

Con riferimento a tale aspetto, con comunicato stampa del 16 maggio 2020, il Ministero dell’istruzione ha reso noto che per assicurare il corretto svolgimento degli esami di Stato una delegazione di esperti del Comitato tecnico scientifico sarà distaccata presso lo stesso Ministero.

Inoltre, lo stesso comunicato ha dato conto anche della presentazione del documento con le misure organizzative, di prevenzione e protezione per lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, facendo presente che lo stesso sarebbe stato inviato alle scuole dopo la firma di un apposito Protocollo condiviso con le Organizzazioni sindacali.

Nello specifico, il comunicato stampa evidenzia che “sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina”.

Misure urgenti per l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021: le regole su distanziamento, entrate, uscite

L'articolo 2, commi 1 e 2, modificato in sede referente, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito, tra l'altro, alla data di inizio delle lezioni e all'ordinato avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento alle misure per il distanziamento.

Nello specifico, si tratta della definizione di misure concernenti l’ordinato avvio dell’anno scolastico, finalizzate anche all'eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell’età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture scolastiche, secondo quanto previsto dall'emendamento 2.126 (già 2.0.43 testo 2).

In tal senso, entra in scena poi il documento con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico per settembre, con "poche semplici regole, soluzioni realizzabili che ci permetteranno di tornare tra i banchi in sicurezza", secondo quanto dichiarato dalla Ministra Lucia Azzolina, la quale ha precisato altresì che "a questo documento si unirà quello del Comitato di esperti del Ministero dell’Istruzione che offrirà spunti che guardano alla ripresa di settembre, ma anche oltre...".

Queste le linee direttrici del documento:

  • distanziamento fisico, misure di igiene e prevenzione: previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà garantita nelle aule, con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per le attività svolte in palestra;
  • consumo del pasto: a scuola va assolutamente preservato ma sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi (turni) di fruizione e, in forma residuale, anche attraverso l’eventuale fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe;
  • assembramenti: andranno limitati nelle aree comuni, valorizzando gli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche. Sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita delle studentesse e degli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell’edificio scolastico;
  • all’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° dovrà restare a casa;
  • mappatura e riorganizzazione dei propri spazi: ogni scuola dovrà procedere a questo tipo di attività, in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza, anche avvalendosi di spazi in più grazie a collaborazioni con i territori e gli Enti locali;
  • misure propedeutiche alla riapertura: prima della riapertura della scuola sarà prevista una pulizia approfondita di tutti gli spazi. Le pulizie, poi, dovranno essere effettuate quotidianamente. Saranno resi disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola.
  • obbligo della mascherina: gli alunni sopra i 6 anni dovranno portarla per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni, ad esempio quando si fa attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni, come già accadrà per gli Esami di Stato del II ciclo;
  • gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come previsto per i minori di 6 anni di età. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci

L'art. 7-bis, introdotto al Senato, velocizza l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica: i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitanè potranno infatti operare con i poteri dei commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, secondo la disciplina recata dall'art. 4 del DL 32 del 2019 (sblocca cantieri).

Le deroghe al Codice Appalti

La disposizione consente a questi soggetti di assumere anche direttamente le funzioni di stazione appaltante e di sviluppare le procedure di affidamento con numerose semplificazioni, comunque rispettando i principi dell'ordinamento euro-unitario e la normativa antimafia.

I sindaci e i presidenti di Provincia hanno possibilità di realizzare le procedure per l'aggiudicazione di appalti per lavori sugli edifici scolastici derogando a numerose disposizioni del Codice Appalti. Per tutte le procedure, indipendentemente dal valore degli appalti, i commissari possono: 

  • non attenersi agli obblighi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, potendo quindi affidare appalti di lavori di valore superiore a 5.350.000 euro con il criterio del prezzo più basso;
  • nominare la commissione giudicatrice con modalità facilitate rispetto a quelle previste dall'art.77 del Codice.

I poteri speciali per l'approvazione dei progetti

L'art. 4, comma 2 del DL 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. I commissari straordinari provvedono, in particolare, all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.

L’approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

Occupazioni di urgenza ed espropriazioni

In base al comma 3, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i sindaci e presidenti di provincia provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il decreto vale come atto impositivo del vincolo all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità.

Le principali norme tecniche per l'edilizia scolastica

IN ALLEGATO, SONO DISPONIBILI IL DOCUMENTO TECNICO DEL CTS PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE E IL TESTO FINALE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

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