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Decreto Salva Superbonus: ok a cumulabilità contributi e cessione del credito nelle zone terremotate

Le disposizioni del DL Salva Superbonus consentono di proseguire, senza modifiche o limitazioni di nessun tipo, con la cumulazione del contributo sisma con il Superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici fino al 31 dicembre 2025, così come di poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi di ricostruzione post sisma sempre fino al 31 dicembre 2025.

Il Decreto Salva Superbonus (212/2023) è stato convertito in legge dal Senato la scorsa settimana (si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro la fine della settimana corrente) e, per quel che concerne la parte relativa agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, le notizie sono tutto sommato 'positive', come confermato anche da una nota del Commissario per la Ricostruzione che fa il punto della situazione.

Se, infatti, c'è infatti un leggero restringimento del perimetro per quanto concerne i lavori di demo-ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo, il provvedimento non va minimamente a toccare la possibilità generale, per i lavori in edifici 'terremotati', di beneficiare del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, peraltro potendo anche avvalersi della scelta dell'opzione alternativa.

Vediamo di fare il punto.

 

Superbonus per edifici in zone terremotate: le novità per gli interventi di demolizione e ricostruzione e la 'dead-line' del 30 dicembre 2023

Come evidenziato nel dossier ufficiale del Parlamento, l'articolo 2 comma 1 amplia il divieto generale di beneficiare
indirettamente, mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura dell'agevolazione, anche per interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici situati nelle zone sismiche 1-2-3, inclusi nei piani di recupero di patrimoni edilizi o di riqualificazione urbana, se non è stata richiesta l'autorizzazione relativa prima del 30 dicembre 2023.

Quindi si interviene sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito previsto dal DL Cessioni (11/2023).

Detta diversamente: la deroga del DL Cessioni si applica esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del
DL Salva Superbonus (30 dicembre 2023 appunto)
, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

 

Decreto Salva Superbonus è legge: tutela dei redditi bassi, decalage, stretta al Bonus Barriere

Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del Decreto Salva Superbonus, senza alcuna modifica: restano quindi le tempistiche già fissate dal procedimento originario, la stretta sul Bonus Barriere Architettoniche e il contributo a tutela dei cittadini con i redditi più bassi (sotto i 15 mila euro), finalizzato a consentire la conclusione dei cantieri Superbonus che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023 (in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024).


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Superbonus zone terremotate: ok al cumulo col contributo sisma e possibilità di cedere il credito

Il Commissario per la Ricostruzione evidenzia che "la norma consente di proseguire, senza modifiche o limitazioni di nessun tipo, con la cumulazione del contributo sisma con il Superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da eventi sismici fino al 31 dicembre 2025"

Inoltre, la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta rimane invariata per gli interventi di ricostruzione post sisma sempre fino al 31 dicembre 2025, oltre agli importi che eccedono i contributi previsti per la ricostruzione.

Difatti, l’art. 2 comma 1 della presente legge (che abbiamo visto sopra), fa sapere il Commissario per la Ricostruzione, "non riguarda e non inficia in alcun modo gli interventi di ricostruzione e riparazione post sisma del 2016".

 

Nuova polizza assicurativa contro le calamità naturali obbligatoria: per quali interventi? Da quando?

Il comma 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del DL 34/2020 (il quale riconosce, tra l'altro, agli interventi fiscali Ecobonus e Sismabonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici la possibilità di vedersi rimborsare le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento) in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il Commissario per la Ricostruzione, in questo senso, precisa che chi ha ottenuto i vantaggi fiscali per lavori di ristrutturazione iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, deve, entro un anno dal completamento, stipulare una polizza assicurativa che copra i danni causati da disastri naturali o catastrofi.

In tal senso, indicazioni più dettagliate verranno fornite in seguito attraverso un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

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