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Decreto Salva Superbonus: detrazioni con cessione o sconto in fattura salve anche con lavori non terminati

Le detrazioni Superbonus per le quali è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura non saranno recuperate se gli interventi non sono stati completati entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui l'incompleta realizzazione comporti la mancata soddisfazione del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Il Decreto Salva Superbonus (o Salva Crediti, 212/2023) è stato definitivamente convertito in legge (17/2024) ed è approdato, possiamo dire 'per la seconda volta' visto che in sede parlamentare non sono state apportate modifiche al testo, nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio scorso.

Il testo è quindi lo stesso che era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2023, e che abbiamo avuto modo di elencare nelle sue principali disposizioni.

 

La salvaguardia dei crediti per i lavori non terminati al 31 dicembre 2023

In questa sede, ci vogliamo focalizzare - con l'aiuto del dossier ufficiale del Senato - sull'articolo 1 comma 1, quello che di fatto introduce una 'salvaguardia' per i lavori non terminati al 31 dicembre 2023: le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d’imposta, non sono infatti oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Si tratta, quindi, di una misura di protezione per coloro che non hanno completato gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus e per i quali è stata esercitata l'opzione 'alternativa' di cui all'art. 121, comma 1, del DL 34/2020.

Ovviamente, per quei contribuenti - e quegli interventi - che ancora, dopo la stretta del DL Cessioni (11/2023), potevano esercitare l'opzione cessione del credito o sconto in fattura.

 

Detrazioni Superbonus 'salve' anche per lavori non conclusi: i dettagli

La norma stabilisce che, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti non saranno recuperate in caso di mancata conclusione degli interventi stessi.

Questa regola, attenzione, si applica solo all'importo corrispondente alla detrazione relativa alla parte dell'intervento realizzato entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'art.119 del DL 34/2020, e per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, non saranno recuperate se gli interventi non vengono completati.

Ciò vale anche nel caso in cui l'incompleta realizzazione comporti la mancata soddisfazione del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

 

SAL, garanzia per chi non ha completato i lavori e controlli del Fisco

Inoltre, in base al comma 1-bis dell'articolo 121, gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) effettuati non possono superare due per ciascun intervento complessivo, e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica al provvedimento sottolinea che questa disposizione non altera le percentuali e le modalità di fruizione attualmente in vigore, ma funge piuttosto da garanzia per coloro che beneficiano delle detrazioni nel caso in cui non riescano a completare i lavori agevolati.

In ogni caso, l'art.1 specifica che rimane valida l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, del DL 34/2020 in caso di accertata mancanza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta. In tal caso, infatti, l'Agenzia delle Entrate procederà con il recupero dei crediti.

 

E l'altra parte dei lavori non completata?

A partire dal 1° gennaio 2024, le percentuali previste dalla legislazione vigente saranno confermate per i lavori non ancora completati e sarà possibile ottenere il 70% (cd. decalage) per le spese sostenute nel 2024 (e il 65% nel 2025) per i lavori in condominio (ma senza possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattua), con le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 che manterranno l'aliquota maggiorata.

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