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Decreto Salva Casa: proroga per le strutture amovibili con CILA e documentazione

Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative realizzate durante il periodo Covid possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale.

Un articolo un po' "sottovalutato" del decreto-legge 69/2024 (Salva Casa) è senza dubbio il n.2, che si occupa della proroga alla possibilità di installazione di alcune strutture 'amovibili' realizzate durante l'emergenza sanitaria per il Covid.

 

Quali strutture amovibili possono restare installate?

Letteralmente, l'articolo 2 dispone che, "fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita".

Sembrerebbe quindi una misura limitata a determinate strutture che sono state realizzate in periodo di pandemia esclusivamente a fini sanitari o scolastici, e che quindi non vi rientrino, ad esempio, i dehors realizzati ad esempio in alcuni locali commerciali in centro storico, ma sarà interessante vedere come si svilupperà il dibattito in Parlamento in tal senso.

 

Servono CILA e documentazione

Per il mantenimento dell'installazione, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera con le prescrizioni e i requisiti di cui sopra.

Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze ed è indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione.

Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del dpr 380/2001.

Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali.

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