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Decreto Salva Casa: le nuove regole sulle tolleranze costruttive ed esecutive

Le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile; minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio, il decreto 69/2024 - Salva Casa continua a far parlre di sè in quanto va a toccare svariate particolarità di rilievo delle norme edilizie e urbanistiche, una fra tutte quella delle tolleranze, siano esse sia costruttive che esecutive.

Le tolleranze, che prima erano del 2% - rispetto al progetto assentito - per tutti i tipi di immobili, col Decreto Salva Casa cambiano il loro 'perimetro d'azione' a seconda della superficie utile, andando a modificare l'art.34-bis del Testo Unico Edilizia.

Il concetto è quindi: minore è la superficie, maggiore è il limite consentito a livello percentuale.

 

Tolleranze costruttive ed esecutive

Qual'è la differenza tra tolleranze costruttive ed esecutive?

Ecco qua:

  • tolleranze costruttive: per un singolo immobile, sono quelle difformità edilizie consistenti in scostamenti dai parametri autorizzati contenuti (prima del DL Salva Casa) entro il limite del 2%, e, quindi, di entità così lieve da non costituire violazione edilizia;
  • tolleranze esecutive (o di cantiere): sono le irregolarità geometriche, le piccole modifiche alle finiture, il cambio di collocamento di un impianto o di un'opera interna eseguite durante i lavori.

 

Decreto Salva Casa: come cambiano le tolleranze costruttive

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  • a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  • b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  • c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  • d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Tali interventi (riparametrati) non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

 

E le tolleranze esecutive?

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive:

  • il minore dimensionamento dell'edificio;
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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