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Decreto Salva Casa: le novità per il cambio destinazione d'uso

Sarà sempre possibile il cambio di destinazione d'uso senza opere, all'interno della stessa categoria funzionale, e tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale, da effettuare tramite SCIA.

Il Decreto Salva Casa è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2024 ed è quindi operativo in tutto e per tutto: una parte non indifferente del provvedimento riguarda il cambio destinazione d'uso, che viene semplificato e soprattutto consentito senza permesso di costruire per determinate attività prima sottoposte ad un regime molto più rigido, anche in caso di mutamento d'uso senza opere.

 

Cambio destinazione d'uso: le modifiche al Testo Unico Edilizia

Come recita l'art.1 lettera c.1), con una modifica all'art.23-ter del Testo Unico Edilizia, "il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni".

Sono sempre ammessi anche "il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unita' immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni".

 

Cambio destinazione d'uso: cosa cambia nel concreto

Nello specifico, sarà sempre possibile il cambio di destinazione d'uso senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale (es. residenziale, agricola, industriale), nel rispetto delle normative di settore (es. vincoli culturali e paesaggistici) e delle specifiche condizioni eventualmente fissate da strumenti urbanistici comunali.

Inoltre, sarà sempre possibile il cambio destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali, nel rispetto delle normative di settore e delle specifiche condizioni eventualmente fissate da strumenti urbanistici comunali, all'interno delle zone centro storico, residenziali consolidate (totalmente o parzialmente edificate) e residenziali in espansione (destinate a nuovi complessi insediativi):

  • limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produtiva e direzionale e commerciale;
  • nel rispetto del principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee (il mutamento è finalizzato alla forma di utilizzo prevalente delle altre unità immobiliari presenti nell'immobile).

 

Cambio destinazione d'uso: si farà con la SCIA

Il cambio destinazione d'uso per i casi sopracitati si effettuerà con la SCIA, "ferme restando le leggi regionali più favorevoli".

Infatti, il provvedimento recita: "Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali piu' favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie".

 

Cambio destinazione d'uso liberalizzato: quando non è consentito

Non rientrano nel regime del cambio destinazione d'uso 'liberalizzato' i cambi destinazione d'uso con opere e quelli relativi ad unità immobiliari poste al primo piano fuori terra.

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