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Decreto Salva Casa: il comune può vendere le opere abusive e aumentano le sanzioni alternative alla demolizione

La legge di conversione del DL Salva Casa introduce la possibilità per il Comune di vendere l'opera abusiva non demolita e l'area di sedime, se l'opera non contrasta con importanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

All'interno del Decreto Salva Casa (69/2024) convertito in legge 105/2024, ci sono alcune disposizioni meno vistose, più particolari ma di sicuro interesse per i professionisti tecnici e il comparto edilizia.

 

Acquisizione al patrimonio del comune

Tra queste,l'articolo 1 comma 1 lettera d) integra l'articolo 31, comma 5, del Testo Unico Edilizia per regolare le situazioni in cui opere realizzate senza permesso, in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, vengono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

Ciò accade quando il responsabile non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o demolizione.

In particolare, vengono aggiunti alla delibera del consiglio comunale, che può derogare al generale obbligo di demolizione, gli interessi culturali e paesaggistici tra quelli da considerare.

Inoltre, la norma specifica che, per valutare se l'opera è in contrasto con interessi urbanistici, ambientali o legati all'assetto idrogeologico, devono essere richiesti i pareri delle amministrazioni competenti come previsto dall’articolo 17-bis della L. n. 241/1990.

Durante l'esame alla Camera, la richiesta di pareri è stata sostituita con l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, in linea con l’articolo 17-bis della L. n. 241/1990.

 

 

Quando il comune può vendere l'opera e l'area di sedime

Inoltre, viene introdotta la possibilità per il Comune di vendere l'opera e l'area di sedime, se l'opera non contrasta con importanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

Questo processo di alienazione deve seguire le seguenti condizioni:

  • ottenere il parere delle amministrazioni competenti secondo l’articolo 17-bis della L. n. 241/1990;
  • rispettare le disposizioni dell’art. 12, comma 2 della L. n. 127/1997, che prevede un regime semplificato per le alienazioni del patrimonio immobiliare;
  • condizionare il contratto alla rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente;
  • escludere il responsabile dell'abuso dalla partecipazione alla procedura di alienazione;
  • affidare la determinazione del valore dell'immobile all'Agenzia delle Entrate, considerando i costi per la rimozione delle opere abusive, anziché all'Agenzia del Territorio come precedentemente previsto.

 

Proroga termine demolizione fino a 240 giorni: ecco quando

La nuova lettera c-ter) modifica invece l’articolo 31, comma 3, del TUE, introducendo la possibilità di prorogare il termine ordinario per la demolizione e il ripristino dei luoghi, pari a 90 giorni dall’ingiunzione.

In particolare, viene previsto che il termine può essere prorogato con atto motivato del Comune fino ad un massimo di 240 giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socioeconomico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.

 

Incremento sanzioni pecuniarie

La lettera e) modifica il comma 2 dell'articolo 34 del TUE, che disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

In particolare, il richiamato comma 2 dell'articolo 34, nel testo previgente, prevede che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (che disciplina le locazioni di immobili urbani), della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

La lettera e) incrementa le sanzioni, rispettivamente, al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale.

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Allegati

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