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Decreto Salva Casa è legge: riepilogo di tutte le novità

Il Decreto Salva Casa convertito in legge dal Parlamento contiene novità di assoluto rilievo che modificano il Testo Unico Edilizia in diversi punti: cambia lo stato legittimo dell'immobile, si possono assentire con SCIA i cambi di destinazione d'uso con opere, la sanatoria si allarga dalle parziali difformità alle variazioni essenziali, aumenta il 'perimetro' delle tolleranze costruttive.

L'Aula del Senato, nella seduta del 24 luglio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando il DDL di conversione del Decreto Salva Casa (69/2024), nello stesso testo che aveva licenziato la Camera.

Per la definitiva entrata in vigore, manca solo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.

In questo articolo, un riepilogo delle principali novità di un provvedimento che impatta in maniera 'pesante' sul Testo Unico Edilizia, rimandando per le specifiche ai singoli articoli dedicati.

 

Stato legittimo degli immobili

Le irregolarità sulle parti comuni o in singoli appartamenti non bloccheranno gli interventi edilizi in corso.

Dal 24 maggio 2024, come disposto dal DL 69/2024, lo stato legittimo sarà rappresentato alternativamente da uno dei titoli abilitativi che hanno legittimato la costruzione o l'ultimo intervento edilizio, integrati con eventuali titoli successivi.

 

Sanatoria per difformità parziali e variazioni essenziali

Il DL Salva Casa introduce due tipi di accertamenti di conformità in sanatoria:

  • interventi senza permesso o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo: continuano a essere soggetti al regime della doppia conformità, ossia devono rispettare le normative urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione che alla presentazione della domanda (articolo 36);
  • interventi con difformità parziali: si elimina la doppia conformità, richiedendo solo la conformità urbanistica attuale e quella edilizia al momento dell'intervento (nuovo articolo 36-bis). Vengono ricomprese anche le variazioni essenziali ex art.32 del Testo Unico edilizia.

Per i casi di difformità parziali, la sanatoria può essere concessa dal Comune a condizione che si eseguano interventi per rendere l'opera conforme alle normative tecniche igienico-sanitarie e si rimuovano le opere non sanabili.

 

Condizioni per la sanatoria

La concessione della sanatoria richiede il pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile a seguito degli interventi, con importi compresi tra 1.032 e 10.328 euro.

L'art. 37 del TUE è stato modificato per estendere la nuova procedura di sanatoria agli interventi eseguiti senza SCIA o in difformità dalla stessa, mantenendo la sanzione pecuniaria vigente.

 

Altezze e superfici minime

Le nuove norme permettono l'abitabilità per altezze di 2,40 metri (anziché 2,70) e per superfici di 20 metri quadri per una persona e 28 metri quadri per due persone (invece di 28 e 38), a condizione che gli interventi siano finalizzati al miglioramento igienico-sanitario.

In assenza di tali interventi, i limiti restano invariati.

 

Edilizia libera e cambi di destinazione d’uso

Le pergole bioclimatiche vengono incluse nell'edilizia libera.

Inoltre, i cambi di destinazione d'uso, inclusi quelli con opere, sono consentiti con SCIA, ampliando le disposizioni originali.

I piani urbanistici potranno permettere cambi di destinazione d'uso per piani terra e seminterrati, se consentito dalla legislazione regionale.

 

Tolleranze costruttive fino al 6%

La tolleranza costruttiva viene estesa fino al 6% delle misure previste nel permesso di costruire o nella SCIA per immobili con superficie inferiore a 60 metri quadri.

Sanatoria per opere ante 1977

È introdotta la regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della legge Bucalossi del 1977. Le condizioni per la sanatoria includono:

  • il titolo deve essere stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della legge Bucalossi;
  • gli interventi non devono rientrare nei casi previsti dall’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.

L’epoca di realizzazione della variante deve essere provata tramite documentazione conforme all’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001 o, in caso di mancanza di documentazione, mediante dichiarazione del tecnico incaricato. La regolarizzazione richiede la presentazione di una SCIA e il pagamento di una sanzione pecuniaria.

 

Recupero dei sottotetti

Si consente il recupero dei sottotetti nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e dai confini.


IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL SALVA CASA E IL DOSSIER DEL SENATO SONO SCARICABILI IN ALLEGATO DOPO AVER EFFETTUATO L'ACCESSO AL PORTALE.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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