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Decreto Salva-Casa: centralità delle professioni tecniche, criticità sanzionatorie e semplificazioni

“Centralità delle professioni tecniche a tutela del consumatore e semplificazione“, è il tema dell’intervento del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi, durante l’audizione del 17 giugno scorso, alla Camera dei Deputati, presso l’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici), inerente alla conversione in legge del D.L. n. 69/2024 (c.d. Decreto Salva-Casa).

Audizione sul Decreto Salva-Casa del Presidente Enrico Serpi: la centralità del direttore dei lavori, criticità sanzionatorie e normative

Abbiamo incontrato il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi, che il 17 giugno scorso, è intervenuto alla Camera dei Deputati, presso l’VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) nell’audizione legata alla conversione in Legge del cosiddetto “Decreto Salva-Casa“.

Il Presidente Sterpi fa parte del gruppo di lavoro composto dall’avv. Gianluca Betti e dall’avv. Andrea Di Leo, intervenuto per conto di Assoutenti che ha impostato il lavoro di perfezionamento del D.L. n. 69/2024 (c.d. Decreto Salva-Casa) con la finalità di perseguire i principi di sicurezza degli immobili, efficienza, efficacia e semplicità della norma. Il decreto imposta già una revisione puntuale del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell’Edilizia), è l’occasione per poter semplificare alcune norme che si sono rivelate piuttosto complesse e di modesta efficacia nella repressione degli abusi edilizi. Ne abbiamo parlato proprio con Enrico Sterpi.

 

La centralità del ruolo del direttore dei lavori

La centralità del ruolo del direttore dei lavori che ha il contatto con tutti gli attori del procedimento edilizio e coordina tutta la fase esecutiva. È una soluzione percorribile in tempi brevi?

 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi

Sì, in quanto il D.P.R. n. 380 del 2001 prevede già la centralità della figura del Direttore dei Lavori, che è una figura di controllo e di garanzia. Di garanzia, per quanto riguarda l’applicazione delle norme edilizie, quindi del pubblico interesse, e del consumatore o comunque del committente, qualunque forma giuridica esso abbia. L’art. 29 del D.P.R. n. 380 prevede già sanzioni e responsabilità per il direttore dei lavori. La norma ad esempio gli impone, qualora vi siano difformità essenziali, di dimettersi dall’incarico e segnalare l’abuso all’ufficio competente.

E prevede alcuni elementi di carattere disciplinare che però sono male organizzati e poco efficaci. Tra le sanzioni ci sarebbero già quelle disciplinari, ma sono poste come una possibilità e ciò porta alla difficoltà di applicazione, anche perché essa è differita nel tempo rispetto al procedimento penale che si avvia a seguito degli abusi edilizi.

Il procedimento disciplinare sarebbe da avviare alla contestazione dell’abuso su segnalazione degli uffici tecnici.

I tempi del procedimento disciplinare sono ben inferiori a quello del procedimento penale, per il quale si rischia di somministrare una sanzione disciplinare, per poi ottenere una assoluzione nel processo penale, con il problema che spesso queste segnalazioni, quando fatte, sono archiviate. Per cui, poter riassumere, all’interno del procedimento disciplinare, porterebbe sicuramente a un’efficienza maggiore dell’aspetto sanzionatorio e di maggiore responsabilità per il direttore dei lavori. Oltre che garantire l’applicazione della sanzione disciplinare a valle del processo penale e quindi senza alcun dubbio interpretativo o di conoscenza.

Se si vuole responsabilizzare questa figura professionale iscritta in un albo pubblico è necessario che le sanzioni disciplinari non siano optional ma devono essere certe e disposte secondo un procedimento armonico con la sentenza penale e non con l’applicazione anticipata di una sanzione disciplinare che potrebbe invece trovare l’assoluzione penale. Spesso si trovano nel nostro ordinamento normativo, situazioni di “corto circuito“ che non permettono chiarezza nella somministrazione delle sanzioni.

 

Miglior controllo sull'attività edificatoria

Miglior controllo sull’attività edificatoria significa attuare un sistema di prevenzione per evitare che i centri urbani si ritrovino davanti a costruzioni irregolari da gestire…

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi

Miglior controllo sull’attività edificatoria significa creare un sistema virtuoso di controllo terzo che sia efficace, equilibrato e coerente. Sistemi oltremodo repressivi, come ha dimostrato l’esperienza, determinano un aumento delle situazioni di irregolarità.

Un principio da osservare è quello che, nel rispetto di regole giuste e di facile applicazione, l’attività edilizia deve essere consentita.

Ricordiamoci che il settore dell’edilizia copre più del 4,5% del Pil. Tra i principi da adottare devono trovare applicazione la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici giunti a fine vita o incongrui con il contesto, potenziare la possibilità di ristrutturazione e recupero dell’esistente, e le attività che permettono di ridurre al minimo il consumo di suolo.

 

Abbattimento edifici abusivi: in caso di impossibilità, trovare soluzioni sostenibili

Risolvere il problema dell’abbattimento di edifici irregolari è comune a moltissime città di piccole, medie e grandi dimensioni. E nell’impossibilità di eliminazione, sarebbe auspicabile trovare soluzioni alternative sostenibili sia a livello operativo sia burocratico…

 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi

Sicuramente sì. Il problema dell’abbattimento di edifici abusivi è un problema di fatto non risolto in Italia in quanto ci si trova di fronte a veri e propri “cadaveri“ edilizi, in quanto lo Stato non ha le risorse per poter effettuare tutte le demolizioni che si dovrebbero fare.

Di conseguenza, la possibilità di riutilizzare questi edifici, in un’ottica, per esempio, sociale, fatte ovviamente le opportune verifiche e gli adeguamenti del caso, permetterebbe di ottenere un duplice effetto.

In primis, una forte economia per quanto riguarda gli enti pubblici che si trovano edifici già in parte predisposti quindi anche evitare di consumare suolo, che a volte ci si trova un po’ nel paradosso di fare nuove opere pubbliche consumando il suolo e non utilizzare invece, quelle che non riusciamo a demolire.

Questo tema è fortemente dibattuto perché il mantenimento di questi edifici non deve essere interpretato come la possibilità di una sanatoria. Sul punto, il gruppo di lavoro a cui ho partecipato propone la visione di dedicare questi edifici ad attività sociali, previe opportune verifiche e adeguamenti. Questo approccio sottrae definitivamente all’abusivista il bene eliminando la possibilità di sanatoria e fiscalizzazione.

Sosteniamo che sia il modo migliore per incorporare, nel patrimonio dello Stato, edifici che diversamente rimarrebbero come “cadaveri edilizi“ incompleti in perenne attesa di demolizione, con il risultato che spesso vediamo in giro per l’Italia.

LEGGI ANCHE: Abusi edilizi, tolleranze, condono e sanatorie. La guida con tutto quello che devi sapere!

 

Digitalizzazione nella gestione del cantiere

La digitalizzazione della gestione del cantiere, cosa si propone per navigare in questa direzione?

 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi

Il tema della transizione digitale è la grande sfida del futuro. Il digital divide, si pone il problema che chi è più anziano non crede nelle potenzialità e nelle innovazioni delle tecnologie digitali, mentre c’è chi ci si affida totalmente.
Si parla di transizione in quanto, da qualunque parte si stia, i confini non sono sempre ben definiti, probabilmente conosciamo i limiti della gestione cartacea e non sempre apprezziamo i vantaggi di quella digitale.

Iniziare a proporre la possibilità di utilizzare sistemi digitali di gestione edilizia del cantiere è un’opportunità anche per poter permettere ai professionisti più innovativi di addentrarsi in questo mondo e generare una nuova forza motrice che agevoli la transizione.

È necessario che ci siano regole, anche semplici, che indichino come debbano essere strutturati questi sistemi. La transizione digitale permetterebbe la completa partecipazione al processo costruttivo del committente e di tutti i soggetti coinvolti. Non escludo che un’ulteriore propulsione si possa ottenere con un sistema premiante per chi sviluppa il progetto e il cantiere digitale.

Ci troviamo nel periodo della transizione digitale, quindi con una situazione di due fazioni opposte che sono caratterizzate da un forte digital divide, ossia chi crede nel mantenimento dello status quo, quindi mantenere procedimenti basati su sistemi tradizionali fatti di registri cartacei, e chi invece molto più innovativo vuole un passaggio totale al digitale.

Essendo proprio in una transizione, è difficile vedere anche i contorni di quella che è l’innovazione. Sicuramente possiamo avere chiare quelle che sono le problematiche del sistema tradizionale, e avere un po’ più sfumati i contorni dell’efficacia dei sistemi digitali. Quindi oggi poter, proprio all’interno della transizione, prevedere la possibilità di adottare sistemi digitali, di gestione del cantiere e progettazione, anche per le opere private, può essere un forte propulsore ad aiutare questo passaggio e anche a impostare in maniera corretta i procedimenti che devono essere alla base, e le regole per garantire l’efficacia di questi sistemi.

Sicuramente, uno dei vantaggi dell’applicazione di sistemi digitali è quello di poter coinvolgere realmente i committenti, tutti gli attori del procedimento edilizio all’interno della gestione del cantiere, in quanto non si è più basati su registri cartacei, in genere appannaggio solo di direttore dei lavori e impresa. Il committente, che ha delle responsabilità sul procedimento edilizio, così non può nascondersi dietro al fatto che non sapeva nulla, deve essere coinvolto in tutte le fasi della costruzione e della ristrutturazione di un immobile.

 

Semplificazione delle procedure

La semplificazione delle procedure. Nella relazione si suggerisce di scindere gli aspetti amministrativi e sanzionatori da quelli operativi per le metodologie di analisi e verifica, e di lasciare che di quest’ultimi siano le norme tecniche sulle costruzioni a occuparsene, visto che seguono le evoluzioni della conoscenza tecnico/scientifica…

 

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, Enrico Sterpi

Questo è un problema che nasce, per quanto riguarda le norme tecniche, con la Legge n. 1086 del 1971 e la Legge n. 64 del 1974 che riguardava le norme strutturali. All’interno di queste leggi, furono impostati alcuni principi, in particolare la Legge n. 64 del 1974, di carattere strutturale. In realtà, questi principi oggi sono superati, in quanto le norme tecniche, al loro interno, hanno già tutta l’impostazione moderna che nella professione può essere applicata per la costruzione di edifici e di infrastrutture.

Il mio parere è quello di abbandonare questi criteri che sono ancora presenti nelle norme, in quanto vanno spesso a collidere con i dettami delle norme tecniche. Andrebbe impostato un testo unico che rimandi alla Norma Tecnica per le Costruzioni, che dia i principi generali, i principi amministrativi, ma lasci gestire alle norme tecniche le procedure e le metodologie tecniche per poter dimostrare la sicurezza dell’edificio.

 

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  • Adeguamento degli articoli sanzionatori legati al procedimento penale

 


Articolo estratto dalla rivista A&B n.2/2024 dell'Ordine degli Ingegneri della Liguria

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