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Decreto Rinnovabili FER: il parere ARERA e i chiarimenti di Di Maio

Decreto Rinnovabili FER: il Ministro dello Sviluppo Economico rivela la scelta di non prevedere più l’accesso diretto agli incentivi, ma di riconoscere l’incentivo solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro, attraverso l’utilizzo di criteri competitivi o requisiti di priorità

Il Ministro dello Sviluppo Economico rivela la scelta di non prevedere più l’accesso diretto agli incentivi, ma di riconoscere l’incentivo solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro, attraverso l’utilizzo di criteri competitivi o requisiti di priorità

Decreto Rinnovabili: parere Arera e incentivi

Mentre l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) esprime svariate perplessità sul Decreto Fer Rinnovabili che deve ricevere prossimamente il parere della Conferenza Stato-Regioni, il ministro e vicepremier Di Maio ha reso importanti chiarimenti nel corso di una interrogazione parlamentare sul tema.

Decreto Fer Rinnovabili: i contenuti del parere ARERA

L'Autorità ha formulato le sue osservazioni in merito allo schema di decreto interministeriale per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili tramite tecnologie mature e con costi fissi prevalentemente bassi o comunque suscettibili di sensibili riduzioni, quali eolico on-shore, solare fotovoltaico, idroelettrico (ad acqua fluente, compresi gli impianti in acquedotto, e a bacino ovvero a serbatoio), gas residuati dei processi di depurazione (DM FER1 del 2018).

Nello specifico, si esprime un generale apprezzamento per gli aspetti migliorativi introdotti ma si evidenziano diverse criticità, tra le quali:

  • l'eliminazione del floor price, ovverosia il prezzo minimo stabilito per le offerte nelle aste: eventuali riduzioni significative di costo legate ad evoluzioni tecnologiche o a particolari situazioni di mercato - sostiene l'Arera - consentirebbero, rispetto alla tariffa base fissata nello schema di decreto, corrispondenti riduzioni di costo per i consumatori;
  • la localizzazione degli impianti: è necessario individuare le aree del territorio in cui è possibile realizzare le nuove installazioni, coinvolgendo enti e gestori di rete, e solo in seguito definire i contingenti economici;
  • la necessità di maggiori risorse per i rifacimenti;
  • la semplificazione delle autorizzazioni: l'Arera consiglia di sostituire, in relazione ai criteri di priorità delle aste e dei registri, la "data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura con la data di ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto", elemento più idoneo a qualificare l'attività del soggetto proponente.

Decreto Fer Rinnovabili: le risposte di Di Maio

Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dal 2012 sono stati caratterizzati da procedure di ammissione e di riconoscimento che garantiscono un meccanismo di controllo della spesa (sia in termini di tetto complessivo da non superare, che in termini di allocazioni annue a ciascuna tecnologia).

La bozza di provvedimento trasmessa dal MISE, l’8 novembre 2018, alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere di competenza, mira a dare continuità all’installazione di nuova capacità rinnovabile, anche in considerazione dell’ambiziosa bozza di Piano Energia e Clima che stiamo redigendo, con il quale puntiamo a conseguire un raddoppio - in poco più di 10 anni - della produzione di energia rinnovabile. In questo contesto, in mancanza di un controllo della spesa per incentivi, si rischierebbe di gravare troppo sulle bollette energetiche delle famiglie e delle imprese.

Per questo abbiamo scelto, e questo vale per tutte le tecnologie e le dimensioni di impianto, di non prevedere più l’accesso diretto agli incentivi, ma di riconoscere l’incentivo solo ai progetti selezionati a seguito di procedure di asta o registro, attraverso l’utilizzo di criteri competitivi o requisiti di priorità. In questo modo, infatti, in caso di eccesso di domande, possono essere individuati gli impianti più meritevoli da un punto di vista ambientale o dell’efficienza (intesa quale rapporto tra spesa per incentivi e energia pulita prodotta).

E’ noto che, con specifico riferimento alla tecnologia idroelettrica, la bozza di decreto ammette ad incentivazione solo quegli impianti che non effettuano prelievi aggiuntivi dai corpi idrici oggetto di derivazione, ossia tutelare i fiumi, i laghi, i ruscelli, i torrenti e così via e consentirne uno sfruttamento che sia sostenibile. Una scelta fatta anche su richiesta del Ministero dell’Ambiente, che nasce dall’esigenza di garantire, anche sul piano dell’incentivazione, il rispetto della normativa UE in materia di tutela di laghi e fiumi, settore di particolare vulnerabilità, che vede l’Italia soggetta a diverse procedure di infrazione da parte della Commissione UE (per la violazione della cd. direttiva acque 2000/60/CE). La tutela dell’ambiente è per noi un valore irrinunciabile.

Bisogna anche ricordare le numerose proteste pervenute nell’ultimo anno da parte di vari territori intensamente interessati dalla nascita di piccoli impianti idroelettrici, che hanno lamentato la mancanza di una programmazione nell’uso delle risorse, fattore che, insieme all’elevato livello degli incentivi e al meccanismo dell’accesso diretto, ha finito per rendere troppo forte la pressione sull’ambiente. Abbiamo il dovere di tenere in fortissima considerazione la voce dei territori.

La previsione contenuta nello schema di decreto non consente di ammettere agli incentivi i progetti inclusi nel Registro 2016 in posizione non utile, dal momento che per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione per tali casi non sono state applicate le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche e le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale.

Il tema sarà comunque discusso con le Regioni e con gli enti locali nel passaggio del testo in Conferenza Unificata.

IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE ARERA E IL TESTO DEL DECRETO FER SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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