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Decreto Rilancio: gli esoneri e le proroghe che coinvolgono il Catasto

Il DL 34/2020 prevede, tra l’altro, sconti fiscali per le unità immobiliari impiegate per lo svolgimento di una delle attività più colpite dall’attuale situazione di crisi sanitario-economica, quella turistica

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Il Decreto Rilancio contiene alcune importanti novità riguardanti il mondo del Catasto. Tra questi, segnaliamo:

  • l'art.160, che tratta la proroga del termine previsto per la contestazione di violazioni correlate ai fabbricati rurali;
  • l'art.149, con lo slittamento dei termini di pagamento delle somme riportate in avvisi di liquidazione, emessi a seguito di attribuzione della rendita catastale.

Fabbricati rurali

L’art.160, derogando alle disposizioni dello Statuto del contribuente, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di decadenza previsto, a carico dell’amministrazione finanziaria, per la contestazione delle violazioni correlate agli obblighi di dichiarazione, al catasto edilizio urbano, dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

La proroga interessa soltanto i Comuni ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e riguarda i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, che si sarebbero dovuti dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, rispetto ai quali l’amministrazione finanziaria non ha ancora notificato gli atti di contestazione, avendo usufruito nel tempo di diverse proroghe del termine.

Attribuzione rendita e avvisi di liquidazione: coinvolte imposta di registro e successione

Viene coinvolta, con l'art.149, l’imposta di registro (Dpr n. 131/1986) e quella di successione e donazione (Dlgs n. 346/1990): si proroga, al 16 settembre 2020, il termine previsto per il versamento delle somme riportate negli avvisi di liquidazione, notificati a seguito di rettifica del valore degli immobili dovuta all’attribuita rendita catastale.

Si tratta, in pratica, dei casi in cui vengono registrati atti e/o dichiarazioni di successione relativi a immobili che, seppur dichiarati in catasto, non hanno ancora avuto l’attribuzione di una rendita catastale, di conseguenza, il valore ai fini dell’imposta viene calcolato in base alla certificazione catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita, ovvero, con riferimento alle unità immobiliari urbane dichiarate ai sensi del DM 701/1994, in base alla rendita proposta.

In questi casi, la rettifica del valore può essere impedita solo se il contribuente dichiari espressamente nell’atto o nella dichiarazione di successione, di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’articolo 12 del DL 70/1988.