Decreto Ricostruzione in Gazzetta Ufficiale: risorse, regole e procedure degli aiuti nei territori alluvionati
Per ottenere i contributi per la ricostruzione privata, sarà necessario presentare anche una relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
In materia di ricostruzione è senz'altro da segnalare che, nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 5 luglio, è stato pubblicato il decreto-legge 88/2023 del 5 luglio che disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 61/2023 (cd. Decreto Alluvione).
Il perimetro applicativo
Le disposizioni possono applicarsi anche ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del DL 61/2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali.
Il Governo, tramite il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha annunciato peraltro che il testo confluirà come emendamento al DL Alluvione, che aveva stanziato 2,2 miliardi per l'emergenza, all'esame della commissione Ambiente della Camera. Il tutto per accelerare al massimo le tempistiche.
Commissario straordinario
L'articolo 2 è dedicato alla figura del Commissario straordinario, cioè il generale Figliuolo, che sarà in carica sino al 30 giugno 2024 ed avrà ampi poteri in deroga a qualsiasi legge.
Egli dovrà quindi programmare le risorse e e coordinare tutti gli interventi di ricostruzione, sia pubblici che privati.
Fondo per la Ricostruzione
In totale, si tratta di uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro, ripartito in 500 milioni per l'anno 2023, in 300 milioni per il 2024 e in 200 milioni per il 2025.
Al Fondo, peraltro, conflusicono ulteriori 1.5 miliardi di euro.
Ricostruzione privata
Ai fini del riconoscimento dei contributi, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati entro due mesi dalla nomina, provvede a:
- a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del
patrimonio danneggiato, distinguendo:
- 1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
- 2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
- 3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
- b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
- c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalita' di attuazione;
- d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalita' di attuazione;
- e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.
Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.
I contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, sono erogati per far fronte - tra l'altro - alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici:
- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;
- oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
- delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 al fine di garantirne la continuita';
- interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 1.
La procedura per prendere i contributi
L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
- a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
- c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto.
I contributi e i benefici sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.
Ricostruzione pubblica
Il decreto disciplinano inoltre il finanziamento per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazioned egli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori alluvionati e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi, tra i quali gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia e le infrastrutture sportive, le opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, gli archivi, i musei e le biblioteche.
Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso
Il piano, redatto dal Commissario straordinario, tra le altre cose mira a fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni.
In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 152/2006, i materiali derivanti dal
crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati
dagli eventi calamitosi nonchè quelli
derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici
pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e
da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei
medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice
CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da
effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito
temporaneo.
IL DECRETO RICOSTRUZIONE (88/2023) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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