Energie Rinnovabili | Appalti Pubblici | Impianti Fotovoltaici | Prezzi Edilizia
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Decreto PNRR-Ter è legge dello Stato: novità per appalti, energie rinnovabili, comunità energetiche, beni culturali

La legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contiene novità importanti in materia di appalti pubblici, opere di progettazione dei comuni, comunità energetiche, aree idonee all'installazione di impianti a energia rinnovabile, agrivoltaico, revisione dei prezzi, edilizia scolastica.

L'Aula della Camera, giovedì 20 aprile, ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del DL 13/2023 (PNRR-Ter), nello stesso testo approvato il 13 aprile dal Senato: la legge 41/2023 è stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 21 aprile, assieme al testo coordinato del decreto.

Il provvedimento contiene svariate misure di interesse per il comparto delle costruzioni e dell'edilizia: appalti, energie rinnovabili, fondo opere indifferibili, impianti fotovoltaici, opere pubbliche.

Vediamole tutte, con il prezioso supporto del dossier ufficiale del Parlamento al provvedimento.

Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi

L’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame in Senato, introduce alcune precisioni relativamente alle disposizioni in materia di revisione dei prezzi.

Nello specifico, il nuovo articolo 7-bis prevede che l’articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo del decreto-legge n. 50 del 2022 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del citato articolo 26.

Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici

L’articolo 7-ter, introdotto dal Senato, prevede l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

Tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Fondo per l'avvio delle opere indifferibili

L’articolo 8-bis, commi da 1 a 4, introdotti nel corso dell’esame in Senato, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, con particolare riguardo alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio

L’articolo 8-bis, comma 6, introdotto nel corso dell’esame in Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 160 del 2019 con riguardo ai contributi ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del proprio territorio relativamente al dissesto idrogeologico, agli interventi di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

L’articolo 9 prevede l’istituzione - presso il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico.

La norma disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione.

Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale

L’articolo 16, ai commi da 1 a 3, prevede che l’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La norma esclude talune tipologie di immobili dall’ambito di applicazione della disciplina in oggetto.

Agenzia del demanio: Comunità energetiche rinnovabili nazionali

L’articolo 16, comma 3-bis, consente all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW, con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.

Le comunità energetiche così costituite, accedono ai relativi regimi di sostegno.

Semplificazioni in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni

L’articolo 18, ai commi da 3 a 10, concerne – anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato – un ampio e complesso intarsio di norme di semplificazione, principalmente mediante modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Esso inerisce, anzitutto (comma 3), alla realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga e stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l’autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale.

È poi modificato il codice delle comunicazioni elettroniche per esentare dalla procedura autorizzativa gli interventi minori in zone sismiche (nuovo art. 49-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserito dal comma 6 della disposizione in commento).

Modifiche in materia di Soprintendenza speciale per il PNRR

L’art. 20, al fine di dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale
ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L’articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.

Edilizia scolastica

L’articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l’utilizzo dei ribassi d’asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito.

Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate.

Una modifica approvata dal Senato ha esteso tale facoltà a tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i “progetti PNRR” di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all’affidamento diretto dei servizi connessi.

Interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

L’articolo 29, modificato dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR.

Si prevede a tal proposito che le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 152/2021, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

L’articolo 29-bis - inserito nel corso dell’esame da parte del Senato – dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, in particolare, nello svolgimento delle attività volte alla realizzazione di interventi di prevenzione o messa in sicurezza rispetto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo.

Realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei comuni

L’articolo 30, come modificato dal Senato, prevede che le risorse assegnate ai comuni da parte del Ministero dell’interno, per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4I2.2.

Si dispone inoltre l’obbligo per comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l’affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai
comuni per l’annualità 2022.

Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell’anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023.

Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

L’articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

Semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici

L’articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.

Come spiegato dal dossier del Servizo Studi del Parlamento, si tratta di una deroga all’art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali (D.LGS. 42/2004), ai sensi del quale, fatta eccezione per interventi più significativi sottoposti a regimi speciali, «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente
».

Con il regime SCIA, invece, l’attività può essere avviata al momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all’autorità competente, e già nelle more dell’effettuazione dei controlli.

Nel dettaglio, si prevede che:

  • con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria come definite ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del DPR 380/2001 e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente;
  • in coerenza con il generale regime SCIA, la soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
  • decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti (30 giorni), la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 in materia di annullamento d’ufficio.

Energie rinnovabili, fotovoltaico, comunità energetiche, biometano

Per tutte le misure sulle energie rinnovabili, sull'estensione delle aree idonee, sulle comunità energetiche e sul biometano (articoli 47 e 49) rimandiamo all'articolo di approfondimento.

Disposizioni in materia di comunità energetiche nel settore agricolo

L’articolo 47 reca anche disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l’accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

Modifiche alle soglie per l’assoggettamento a VIA di particolari impianti fotovoltaici e idroelettrici

L’articolo 47, commi da 11-bis a 11-quater, introdotti nel corso dell’esame in Senato, provvedono, in particolare, alle condizioni indicate, ad incrementare le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell’assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.

Disciplina delle terre e delle rocce da scavo

I commi 1-3 dell’articolo 48, modificati nel corso dell’esame svolto in Senato, prevedono l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Impianti alimentati a biomassa solida

L’articolo 49-bis, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede che il programma di massimizzazione dell’impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica fronteggiare l’instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l’utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.

Revisione prezzi

Il comma 5-quinquies dell’articolo 52, introdotto nel corso dell’esame svolto in Senato, prevede una serie di misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori.

Nello specifico:

  • si estende l’applicazione di tali misure per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del termine del 31 dicembre 2022) e per le concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed i1 30 giugno 2023;
  • si prevede l’estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e gli accordi quadro, in materia di rideterminazione della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante per gli aumenti contrattuali derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali;
  • per le concessioni di lavori, l’accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, limitatamente alle ipotesi di contratti di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione stipulati in base alla finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell’invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.


LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL PNRR-TER (41/2023) E IL TESTO COORDINATO DEL DL 13/2023 CON LE MODIFICHE SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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