Decreto PNRR 3: novità per appalti PNRR, edilizia scolastica, energie rinnovabili
Il decreto-legge 13/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio e in vigore dal 25 febbraio, introduce, tra l’altro, importanti misure di semplificazione sul fronte ambientale ed energetico (impianti a fonti rinnovabili, agro-voltaici, mini-eolico)
Nello stesso Consiglio dei Ministri che ha 'terminato' la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura come alternativa alla fruizione diretta dei bonus edilizi, il Governo ha varato anche un altro provvedimento (decreto-legge) piuttosto importante per il settore edilizio, visto che si tratta del Decreto PNRR 3, poi pubblicato - DL 13/2023 - nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 24 febbraio e in vigore dal 25 febbraio 2023.
NB - Come per tutti i decreti-legge, anche questo andrà convertito in legge (con possibili modifiche/aggiunte/ecc) entro 60 giorni.
Il decreto - disponibile in allegato - introduce dunque disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo si compone di tre parti:
- revisione del sistema della governance del PNRR;
- rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
- attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Vediamo le parti di maggior interesse per il settore edilizia e professioisti tecnici, rimandando ad un approfondimento più completo nel momento di pubblicazione in Gazzetta del provvedimento, del quale comunque è disponibile una bozza scaricabile in allegato.
Appalti PNRR
Come evidenziato dal comunicato stampa ufficiale del Governo, nel testo sono contenute disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere:
- estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali;
- dimezzamento dei i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Edilizia scolastica
In primis viene introdotta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica anche per i “progetti in essere” e non più soltanto per i soli progetti PNRR, come previsto finora dalla normativa. Ciò consentirà - come evidenzia il MIUR in un comunicato - di rimuovere un vincolo all’utilizzo di tali risorse, quantificabili in oltre 350 milioni, potendo, dunque, concorrere a rimediare al fenomeno dell’aumento del costo dei materiali.
Per assicurare il rispetto dei tempi indicati dalle milestone europee del PNRR, vengono inoltre potenziate le misure acceleratorie per l’esecuzione di interventi di edilizia scolastica.
Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana, ai quali già dal 2020 spettano, per l’edilizia scolastica, i poteri di Commissario straordinario, ora potranno avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico.
È previsto un compenso che sia compreso nel quadro economico e che non superi il 6% del valore dell’opera. In tal modo i tempi per i lavori di messa in sicurezza potranno essere ulteriormente accelerati, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e garantendo sostegno agli enti locali di minori dimensioni, sprovvisti di professionalità tecniche specifiche che possano seguire gli appalti.
Inoltre si prevede:
- l’estensione della possibilità di operare come commissari straordinari per l’edilizia scolastica - già prevista fino al 31 dicembre 2026 per Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana - anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali;
- l’introduzione di specifiche deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di acquisti e programmazione dei lavori pubblici, procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, stipula del contratto, controlli sugli atti dell’affidamento, aggregazioni e centralizzazione delle committenze, commissioni giudicatrici con relativo albo e criteri di aggiudicazione dell’appalto;
- l'innalzamento della soglia per l’affidamento diretto su servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria/architettura e attività di progettazione. In tali casi potrà essere effettuato l’affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici (fermi restando i principi cardine in materia di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e la necessaria scelta di soggetti che abbiano pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento);
- le deroghe al codice dei contratti pubblici vengono estese anche agli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.
Infine, si accelerano le procedure per le scuole "innovative" (previste da progettualità PNRR) affidando ai vincitori del concorso di progettazione la direzione dei lavori con procedura negoziata.
Ambiente, sicurezza energetica ed energie rinnovabili
Il decreto prevede:
- l'introduzione di una procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (articolo 41);
- la rinaturazione dell’area del Po (articolo 42);
- l'utilizzo dei proventi delle aste CO2 (articolo 45);
- una nuova disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili (artt. 47 e 49).
In materia di rinnovabili, come evidenziato dal MASE, il provvedimento introduce nuove disposizioni di semplificazione per la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Tra queste, sono presenti misure per rendere più semplice e snello l’iter di installazione di impianti fotovoltaici in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche e cave non più soggette a sfruttamento.
E’ prevista, inoltre, una misura volta a ridurre la fascia di rispetto (da beni o aree sottoposte a vincoli paesaggistici) per l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici.
Un’ulteriore misura di semplificazione introdotta riguarda il procedimento autorizzatorio unico per impianti a fonti rinnovabili che dovrà concludersi entro 150 giorni dalla ricezione dell’istanza di avvio del procedimento, con un provvedimento di autorizzazione che comprenda anche la valutazione di impatto ambientale (VIA), ove occorrente.
Per quel che riguarda, inoltre, lo sviluppo dell’idrogeno verde e/o rinnovabile, si rimette esclusivamente alla VIA statale l’esame di progetti per impianti che producano energia da questa fonte pulita, affidandone l’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Col decreto vengono infine approvate semplificazioni normative riguardanti gli impianti di accumulo energetico e agro-fotovoltaici, oltre a interventi volti a liberalizzare il cosiddetto "mini-eolico".
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Terre e rocce da scavo: arriva un regolamento semplificato!
L'articolo 48 pre-annuncia l'avvento di un nuovo regolamento semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo, anche se bisognerà attendere 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL PNRR-Ter, quindi 8 mesi circa da oggi.
Il Regolamento dovrà, nello specifico, avere riferimento particolare:
- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del TU Ambiente, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c) del TU Ambiente, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Scopri i dettagli nell'approfondimento!
IL DECRETO-LEGGE 13/2023 (PNRR 3) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.
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