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Decreto PNRR 2 e Decreto Energia: novità fiscali in sintesi

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 30 aprile scorso, il D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2), entrato in vigore il 1° maggio 2022.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.

Decreto PNRR 2 e Decreto Energia: novità fiscali in sintesi

Articolo 18 D.L. 36/2022
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici
Le previgenti disposizioni prevedevano l’applicazione della sanzione di 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata) in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo 30 giugno 2022.
Articolo 18 D.L. 36/2022
Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991

Sono state soppresse le disposizioni che prevedevano l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • per i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A partire dal 1° luglio 2022 i soggetti appena richiamati che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno quindi soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica.
Coloro che non raggiungono invece la predetta soglia dei 25.000 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Articolo 24 D.L. 36/2022
Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea

È esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell’asseverazione al Sue del Comune).

Cambiano anche le finalità della comunicazione all’Enea. Se in passato il fine era quello “di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”.

Articolo 42 D.L. 36/2022
Modifiche all’articolo 399 del Codice della crisi

L’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (anche noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è differita ulteriormente al 15 luglio 2022.

Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.

In merito legge di conversione del Decreto Energia (L. 34/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17/2022), il provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile.

Queste le principali misure in materia fiscale:

Articolo 6, comma 3-bis, D.L. 17/2022
Ulteriori differimenti per il settore dello sport

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini di sospensione previsti dalla Legge di bilancio 2022, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

I versamenti sospesi devono essere effettuati (in un’unica soluzione o ratealmente) entro il 31 agosto 2022.

Articolo 14 D.L. 17/2022
Credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del sud

Il Decreto Energia ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge di conversione estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuati tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

Articolo 25 bis D.L. 17/2022
Credito d’imposta pubblicità 2023
 
A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta pubblicità è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Articolo 29 D.L. 17/2022
Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni
È differito al 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno) il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate.
Articolo 29-bis D.L. 17/2022
Detrazioni edilizie: quarta cessione ammessa a favore dei correntisti
Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ammesse (una a favore di chiunque e due soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Articolo 29-ter D.L. 17/2022
Cessione del credito e sconto in fattura: termine di comunicazione differito per soggetti Ires e partite Iva
 
Slitta al 15 ottobre 2022 il termine per effettuare la comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i soggetti Ires e per i titolari di partita Iva che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Articolo 38, comma 1bis, D.L. 17/2022
Contratti di comodato con finalità umanitarie: esenzione da imposta di registro

Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina sono esenti dall’imposta di registro.

 

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