Decreto MIT: qualificazione stazioni appaltanti
Il decreto 279/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) rappresenta un passo significativo nella qualificazione delle stazioni appaltanti, fornendo un quadro normativo dettagliato e strumenti operativi per favorire l'adozione della qualificazione delle stazioni appaltanti, anche al di sotto delle soglie legislative. Esso rappresenta un'importante evoluzione nel panorama degli appalti pubblici, puntando a una maggiore efficienza e professionalità.
Qualificazione delle stazioni appaltanti: analisi del decreto del MIT
Recentemente il MIT ha pubblicato il decreto 279/2024 (con relativo allegato) che ha come obiettivo di fornire una panoramica dettagliata delle norme riguardanti la qualificazione delle stazioni appaltanti.
Affinché ciò sia realizzabile all'interno del Piano italiano di Ripresa e Resilienza (PNRR), il decreto in questione si articola in due sezioni:
- nella prima, vengono chiarite le finalità legate alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- nella seconda sono invece presentati gli incentivi per le stazioni appaltanti che possiedono i requisiti e le motivazioni per cui è consigliato ricorrere alle centrali di committenza nel caso di stazioni appaltanti che non riescono a soddisfare tali requisiti, ovvero gli incentivi per collaborare con stazioni appaltanti qualificate anche in situazioni al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione.
In entrambe le sezioni della circolare l'approccio analitico adottato, in linea con gli obiettivi europei, è di tipo “integrato”, ossia coerente con tutte le disposizioni normative vigenti comprensive del nuovo codice dei contratti pubblici. Questi sono tutti orientati, direttamente o indirettamente, a favorire e incentivare, nel rispetto della legislazione vigente, l'aggregazione e la professionalizzazione dell'intero sistema degli appalti pubblici.
Tali istituti normativi mirano ad integrare le disposizioni giuridiche già presenti, raccomandandone l'uso anche in vista dei futuri obiettivi di settore.
La nuova milestone si colloca nell'ambito della Riforma 1.10 riguardante gli appalti pubblici e le concessioni. Questo si inserisce in un contesto più ampio che comprende anche le milestone M1C1-73 ter e M1C1-84 bis, previste per dicembre 2024. Queste ultime affidano alla Cabina di Regia, come stabilito nell'art. 221 del codice dei contratti pubblici e con il consulto di ANAC, il compito di valutare i risultati del primo periodo di applicazione della nuova normativa. L'obiettivo è identificare, anche le iniziative che possano incentivare la qualificazione e ridurre la frammentazione e favorire la professionalizzazione.
Il sistema di qualificazione delle centrali di committenza
Gli artt. 62 e 63 del nuovo Codice appalti regolano le aggregazioni e la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, delineando un sistema soggettivo dei contratti pubblici, stabilendo chiaramente le attività consentite ai soggetti coinvolti e il ruolo delle centrali di committenza. Il sistema è definito "aperto", permettendo a chiunque soddisfi i requisiti di ottenere la qualificazione e di perderla nel caso in cui non tali requisiti vengano perduti.
Invece, le amministrazioni che non possiedono i requisiti necessari possono comunque qualificarsi successivamente al raggiungimento degli stessi.
Per garantire la sostenibilità complessiva del sistema sin dal suo avvio, il Codice dei contratti pubblici ha stabilito le seguenti disposizioni:
- un regime transitorio specifico per il meccanismo di qualificazione, relativo a determinati aspetti riguardanti requisiti e fasi di realizzazione della commessa;
- un sistema di qualificazione con riserva per la prima applicazione, destinato alle unioni di comuni costituite secondo le modalità previste dalla normativa, alle province, alle città metropolitane, ai comuni capoluogo di provincia e alle regioni;
- un corpus normativo “a regime”.
Il nuovo insieme di disposizioni introdotte nel Codice stabilisce una disciplina specifica per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, che si articola in relazione alle diverse fasi di realizzazione dell'opera pubblica, all'acquisizione di forniture o allo svolgimento di servizi.
Si distingue tra:
- progettazione e affidamento dove il sistema prevede tre livelli di qualificazione. Nell'allegato II.4, dedicato alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza in conformità all'art. 62 del Codice, sono specificati i requisiti necessari per accedere ai vari livelli di qualificazione, distinti per la progettazione e l'affidamento di lavori (art. 4), servizi e forniture (art. 6) da parte delle stazioni appaltanti, e per l'affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7);
- fase di esecuzione, ove i requisiti di qualificazione sono delineati in modo generale nell'art. 8 dell'allegato, sia per le stazioni appaltanti sia per le centrali di committenza. Questo articolo introduce anche una disciplina transitoria secondo la quale:
- le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture o per entrambe le categorie contrattuali, possono essere qualificate fino al 31 dicembre 2024, anche per l'esecuzione dei lavori e dei servizi, rispettivamente per le categorie contrattuali superiori a quelle di qualifica;
- le stazioni appaltanti non qualificate per progettazione e affidamento possono, nel periodo sperimentale, eseguire contratti se iscritte all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e dotate di una figura tecnica in grado di ricoprire il ruolo di RUP.
Infine, l'art. 9 dell'allegato II.4 stabilisce la disciplina transitoria per l'iscrizione con riserva, seguendo le modalità e i termini previsti. Inoltre, in attuazione degli artt. 62 e 63 del Codice, l'allegato II.4 definisce in modo preciso e dettagliato il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Sistema avviato dal Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANAC del 17 dicembre 2021 e successivamente confermato dalla deliberazione dell'ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, che ha introdotto le norme sui requisiti di qualificazione e sull'iscrizione delle stazioni appaltanti nell'apposito elenco gestito dall'autorità.
IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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