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Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020: cosa si ferma, cosa non si ferma, quali incentivi

Ecco una precisa sintesi dei provvedimenti del Decreto Legge liquidità

IL DECRETO LEGGE N. 23 DELL’8 APRILE 2020 INTRODUCE ULTERIORI DISPOSIZIONI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SANITARIA E LA CRISI ECONOMICA IN ATTO

Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile, persegue più linee di intervento nell’intento di fronteggiare complessivamente l’impatto economico causato dall’emergenza sanitaria.

  • In primo luogo il legislatore ha previsto misure temporanee per garantire l’accesso al credito e per sostenere la liquidità delle imprese tramite la prestazione di garanzie da parte dello Stato, attraverso SACE Spa – società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore degli istituiti di credito che concedano finanziamenti agli operatori economici sotto qualsiasi forma( per un ammontare massimo di 200 miliardi di euro di cui 30 miliardi da destinare alle piccole e medie imprese). 

Nello specifico è prevista una garanzia tra il 70% e il 100% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, subordinata a una serie di condizioni tra le quali la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia e per sostenere i costi per il personale e per gli investimenti. 

È inoltre stabilito che SACE definisca assieme a Cassa Depositi e Prestiti le strategie industriali e commerciali per favorire l’internazionalizzazione del settore produttivo nazionale favorendo le esportazioni (artt. 1, 2 e 3).

  • Il Decreto ha introdotto inoltre una serie di disposizioni al fine di garantire la continuità operativa delle imprese nell’attuale fase di emergenza prestando particolare attenzione a quelle che presentavano una situazione di equilibrio economico e finanziario prima dell’emergenza. 

Sono state aumentate le disponibilità finanziarie del Fondo di Garanzia per le PMI e sono state semplificate le procedure burocratiche per accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo (art. 13).

In ambito societario sono state poi dettate misure temporanee in materia di riduzione del capitale sociale prevedendo la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell’efficacia delle disposizioni del codice civile che stabiliscono lo scioglimento delle società per tale ragione. Inoltre è previsto che in sede di redazione del bilancio i criteri di prudenza e continuità siano considerati alla luce dell’ultimo bilancio chiuso (artt. 6 e 7). 

Per quanto riguarda invece la disciplina del fallimento, e fintanto che dura l’emergenza, il Decreto Legge prevede di non sottoporre le imprese all’apertura del fallimento e delle altre procedure concorsuali (art. 10); è differita l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi dell’impresa e al 1° settembre 2021 (art. 5).

Sempre al fine di garantire la continuità operativa delle imprese viene introdotta una norma intesa a disciplinare in via generale la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11). La disposizione sospende i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo 9 marzo - 30 aprile relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del Decreto. L’articolo ha anche stabilito la sospensione, per lo stesso periodo, dei termini previsti per tutti gli altri atti aventi efficacia esecutiva e il divieto di trasmettere i protesti o le contestazioni equivalenti dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto da parte dei pubblici ufficiali alle CCIA; se già pubblicati, protesti e contestazioni equivalenti devono essere cancellati d’ufficio.

Viene disposta anche la sospensione delle informative al Prefetto in materia di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. La sospensione dei termini, così disposta per l’intero territorio nazionale, si inserisce sulla via già intrapresa con il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 con cui era stata prevista, a favore dei residenti nella prima zona rossa istituita a fine febbraio, la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo fra il 22 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

  • Il Decreto Legge dispone anche il potenziamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15 e 16).

Tali norme prevedono in particolare l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della golden power ai settori di rilevanza strategica individuati dal Regolamento (UE) 2019/452 (finanziario, creditizio e assicurativo, il settore delle infrastrutture e delle tecnologie critiche tra cui l’energia, il settore dei trasporti, il settore idrico, della sicurezza alimentare, quello relarivo all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, il settore dell’intelligenza artificiale, della robotica  e dei semiconduttori, il settore della cybersicurezza, il settore delle nanotecnologie e delle biotecnologie, il settore salute). È pertanto richiesta l’autorizzazione preventiva da parte del Governo per tutte le operazioni societarie rilevanti per il controllo proprietario al fine di scongiurare scalate ostili. Il regime della golden power si applica temporaneamente fino al 31 dicembre 2020 anche alle operazioni infraeuropee.

  • In ambito fiscale e contabile (artt. 18 – 22) viene previsto il rinvio degli adempimenti fiscali sia per le imprese sia per i lavoratori prorogando quanto già previsto con il Decreto Legge n. 18/2020. 

È disposta infatti la sospensione, fino al mese di giugno, dei versamenti di IVA, delle ritenute e dei contributi per i mesi di aprile e di maggio 2020 a favore dei soggetti fiscali che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 33% e che abbiamo riportato ricavi o compensi inferiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto Legge n. 23/2020. Per poter accedere alle facilitazioni appena considerate i contribuenti che hanno invece riportato ricavi o compensi pari o superiori ai 50 milioni di euro devono aver subito un calo del fatturato pari almeno al 50%. Tutti i versamenti considerati sono sospesi in ogni caso per i soggetti che hanno iniziato ad operare successivamente al 31 marzo 2019. La ripresa dei versamenti è prevista per il mese di giugno 2020 congiuntamente alla possibilità di rateizzazione degli stessi in cinque rate.

È infine esteso al 16 aprile 2020 il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo, mentre la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal al 30 aprile 2020.

  • Da ultimo si rileva che il Decreto dispone la proroga della sospensione dei termini processuali dal 15 aprile all’11 maggio 2020 in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile e militare, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (art. 36).

Per i processi regolati dal codice amministrativo è invece disposta la sospensione fino al 3 maggio esclusivamente dei termini previsti per la notificazione dei ricorsi (art. 36).

La sospensione dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza, introdotto con il D.L. n. 18/2020 è prorogata al 15 maggio 2020 (art. 37).

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