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Decreto Genova è legge dello Stato: confermati i condoni edilizi pieni a Ischia e nel Centro Italia

Decreto Genova: durante il voto a Palazzo Madama è stato respinto l'emendamento all'articolo 25 approvato ieri sul quale, per la prima volta, il Governo era stato messo in minoranza. Tra le misure di interesse, sicurezza di ponti autostradali, nuova Agenzia ANSFISA, nuova banca dati AINOP, soldi alla A24, edilizia scolastica, "condoni edilizi" Ischia e zone terremotate

Durante il voto a Palazzo Madama è stato respinto l'emendamento all'articolo 25 approvato ieri sul quale, per la prima volta, il Governo era stato messo in minoranza. Tra le misure di interesse, sicurezza di ponti autostradali, nuova Agenzia ANSFISA, nuova banca dati AINOP, soldi alla A24, edilizia scolastica, "condoni edilizi" Ischia e zone terremotate

Decreto Genova: voto finale al Senato. Tutte le misure e il testo definitivo

Niente emendamento 25.12 al condono a maglie larghe su Ischia, passa il testo votato alla Camera.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il DDL n. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze, già approvato in prima lettura dalla Camera. Il provvedimento è stato incardinato in Aula mercoledì 14 novembre.

Ciò significa che l'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio "pieno" (cioè con le regole del primo condono ex legge 74/1985) a Ischia, respingendo l'emendamento all'art. 25 del decreto Genova presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato battendo la maggioranza. Con la bocciatura, votata durante l'esame del decreto Genova e altre emergenze in corso, si torna quindi di fatto al testo iniziale dell'articolo, per cui restano il riferimento e l'applicazione della legge sul condono dell'85 (la n.47) per le istanze pendenti su immobili danneggiati dal sisma di un anno fa. Vediamo quindi di riepilogare tutte le misure di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici del Decreto Genova che, a questo punto, sarà convertito in legge.

In tal senso un documento di assoluto interesse è il dossier del Servizio Studi del Senato sul testo approvato dalla Camera (disponibile nel file allegato): dentro, si possono trovare approfondimenti specifici e richiami normativi su tutte le misure di questo provvedimento davvero importante in materia edilizia.

Il decreto reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Consigliamo inoltre, per apprezzare gli svariati cambiamenti rispetto al testo iniziale, un'attenta lettura del testo a fronte messo a disposizione dalla Camera che compara le disposizioni presenti nel DL pubblicato in Gazzetta con il testo comprendente le modificazioni apportate dalle commissioni parlamentari.

Genova e Ponte Morandi

Cuore del decreto è la ricostruzione del Ponte Morandi crollato e le misure di indennizzo/rilancio dei cittadini e le imprese di Genova. Per il capoluogo ligure vengono stanziati complessivamente 630 milioni di euro (di cui 360 milioni per la ricostruzione del ponte e le nuove case degli sfollati, oneri che secondo il decreto dovrà comunque pagare Autostrade per l'Italia, o subito o più in là) e 270 milioni per minori tasse, zona franca urbana, e sostegni alle imprese.

Il DDL Bilancio 2019 ha aggiunto altri 460 milioni di euro: 160 in due anni per indennizzi agli autotrasportatori, 100 in due anni ancora per la Zona franca urbana, 200 milioni per piani di sviluppo portuale.

Commissario straordinario (art.1)

Ricordiamo che il sindaco di Genova Marco Bucci è stato nominato, dal premier Giuseppe Conte, commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi e della viabilità connessa: in realtà il dpcm di 'nomina' non è ancora stato pubblicato in GU e manca un altro dpcm per la costituzione della struttura di supporto al commissario (al massimo 20 persone, di cui 5 assunte all'esterno della Pa).

Il Commissario straordinario dovrà garantire, in via d’urgenza le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (comma 1).

Lo stesso articolo disciplina le modalità e i termini per l’emanazione del decreto di nomina, la durata della stessa e (ai commi 2 e 5) il compenso e i poteri derogatori attribuiti al Commissario.

Sono altresì previsti e disciplinati (dai commi 2, 3 e 4) organi e soggetti di supporto al Commissario e viene prevista l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario (comma 8). Disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l’Italia S.p.A., la quale sarà tenuta a far fronte alle spese di ricostruzione (comma 6), e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara (comma 7).

Nel corso dell’esame alla Camera l’articolo in esame è stato oggetto di diverse modifiche che hanno riguardato la struttura di supporto e i poteri derogatori attribuiti al Commissario (commi 2 e 5), le risorse necessarie per la ricostruzione (comma 6) e la disciplina degli affidamenti del Commissario (comma 7).

Inoltre, sono stati inoltre introdotti due commi aggiuntivi, con cui si prevede che:

  • il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, possa avvalersi e possa stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti in base alla previsione del nuovo codice della protezione civile;
  • agli atti del commissario straordinario per la ricostruzione si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (decreto terremoto).

Misure per la tutela del diritto all'abitazione (art.1-bis)

L’articolo 1-bis - aggiunto nel corso dell’esame alla Camera - introduce e disciplina una procedura finalizzata a garantire la celere immissione in possesso, da parte del Commissario, delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi e, di conseguenza, ad accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata.

Di fatto, i proprietari di case da demolire, e che stipulino un atto di cessione volontaria del bene con il commissario, hanno diritto (entro 30 giorni dalla trascrizione degli atti) a un'indennità pari a 2.205,50 euro al metro quadrato (circa il 40% superiore ai prezzi di mercato in quella zona di Genova), più l'indennizzo forfettario di 45 mila euro a unità abitativa previsto dalla legge regionale sui Pris e altri 36 mila euro ad abitazione per "indennità di improvviso sgombero".

ANSFISA e AINOP: sicurezza infrastrutture e archivio informatico (art.12 e 13)

La nuova agenzia ANSFISA (art.12), acronimo di Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sarà operativa dal 1° gennaio 2019 con compiti di vigilanza tecnica sull'esecuzione dei lavori, predisposizione di un piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Molto importante anche l'istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP, art.13), presso il MIT, suddiviso in sezioni e sottosezioni, per specifiche opere pubbliche, cioè:

  • a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
  • b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
  • c) strade - archivio nazionale delle strade;
  • d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
  • e) aeroporti;
  • f) dighe e acquedotti;
  • g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
  • h) porti e infrastrutture portuali;
  • i) edilizia pubblica.

L'archivio conterrà, per ogni opere pubblica, i dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza dell'opera, l'attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori, e dell'identificativo dell'opera pubblica (IOP), che consente di individuare univocamente una determinata opera.

Ricostruzione Centro Italia, più poteri al commissario e anticipo dei contributi ai progettisti

Il Commissario di governo avrà più poteri: potrà infatti prendere le sue decisioni "sentiti" i quattro vice-commissari e presidenti di Regione (Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche) senza più la necessità di ottenere l’intesa.

L'altra importante novità è la modifica della procedura sull’anticipazione ai progettisti sul contributo alla ricostruzione privata. Il cambiamento riguarda:

  • l'entità dell'anticipo: 50% invece dell'80%;
  • la fase della procedura in cui è prevista l'erogazione: attualmente l'80% della parcella del progettista viene erogato contestualmente alla concessione del contributo per l'intervento, cioè al termine di tutto l'iter di approvazione e verifica della richiesta presentata dal professionista. La nuova norma anticipa il pagamento alla presentazione del progetto, sia pure abbassando l'anticipo al 50% della parcella.

Assunzione di Ingegneri al MIT

Il MIT autorizza, per il 2019, l'assunzione a tempo indeterminato 200 unità di personale, di cui 110 di profilo tecnico (presumibilmente ingegneri).  
 
Il provvedimento prevede assunzioni anche per l’ANSFISA: in totale sono quindi 141 assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2019 e 70 nel corso dell'anno 2020.

Monitoraggio opere pubbliche: sistemi innovativi e utilizzo del Bim

Il provvedimento disciplina la realizzazione e la gestione di un sistema sperimentale di monitoraggio dinamico per le infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. Al termine della fase sperimentale, si prevede l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, implementato attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. Nello specifico:

  • per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G, viene istituito un Fondo con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019;
  • i soggetti gestori, a qualsiasi titolo, delle infrastrutture stradali e autostradali forniscono al MIT i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentalecostante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, anche utilizzando sistemi BIM.

Condoni edilizi o presunti tali: Ischia (art.25)

L'articolo 25 disciplina la definizione delle istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, prevedendo l’indizione di apposite conferenze di servizi per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Dicevamo dell'emendamento 25.12: approvato in Commissione, è 'saltato' al voto in Aula per cui resta tutto come nel testo approvato dalla Camera: per la definizione delle istanze, si applicheranno quindi le disposizioni relative al "primo" condono edilizio, dettate dai capi IV e V della legge 47/1985. A seguito di modifiche già introdotte nel corso dell’esame alla Camera al testo originario del decreto, sono state inserite disposizioni concernenti la necessità del previo rilascio del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio) e, per le istanze indicate, l'esclusione della sanatoria per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa). Un'ulteriore modifica è volta a precisare che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Rimandando, per una lettura approfondita, al Dossier parlamentare e all'ultima analisi di Ingenio, in questa sede ricordiamo che, di fatto, i comuni colpiti dal sisma nell’isola di Ischia dovranno decidere entro sei mesi sulle istanze di condono ancora non risolte relative agli immobili distrutti dal terremoto e presentate ai sensi di tre leggi successive:

  • legge 47/1985 (con cui è stato disciplinato, dalle disposizioni di cui ai capi IV e V, il c.d. primo condono edilizio);
  • legge 724/1994 (con cui è stato disciplinato, dall'art. 39, il c.d. secondo condono edilizio);
  • decreto-legge 269/2003 (con cui all'art. 32 è stato disciplinato il c.d. terzo condono edilizio).

La parte contestata è alla fine del primo comma, che indica che per tutte le richieste trovano esclusiva applicazione i criteri della legge 47/1985: anche per domande successive, quindi, si applicano i criteri di oltre trent'anni fa, quando - come ha denunciato Legambiente - non esistevano ancora molte norme di tutela del territorio, del paesaggio, di contrasto del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico.

L'art.32 della legge 47/1985 disciplina infatti la sanabilità delle opere costruite su aree sottoposte a vincolo, disponendo, tra l’altro, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Ma attenzione: il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte. In base al comma 2 dell'art. 32, sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

  • a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia), quando possano essere collaudate secondo il disposto del successivo art. 35;
  • b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
  • c) in contrasto con la disciplina delle distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

L’art. 33 disciplina invece le opere non suscettibili di sanatoria, stabilendo, tra l’altro, che sono tali le opere in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse:

  • a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
  • b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
  • c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
  • d) ogni altro vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria, sempre in base all’art. 33, le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (le disposizioni di tale legge, recante “Tutela delle cose d'interesse artistico e storico”, oggi abrogate, si ritrovano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Le norme applicabili a Ischia in relazione al terzo condono edilizio

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, disciplina la definizione delle istanze presentate ai sensi del decreto-legge 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio), prevedendo che le stesse siano definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Lo stesso comma dispone che per tutte le istanze di cui al comma 1 - a seguito di una modifica apportata dall'Aula della Camera - trovano comunque applicazione le seguenti norme dell'art. 32 del D.L. 269/2003:

  • quelle del comma 17 che prevede che, nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'art. 32 della L. 47/1985, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
  • e quelle della lettera a) del comma 27, che esclude la sanatoria delle opere eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto.

Conferenza dei servizi per la definizione delle istanze (comma 2) 
Il comma 2 stabilisce che i comuni colpiti dal sisma in questione provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato aggiunto un periodo volto a stabilire che, entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’art. 32 del D.L. 269/2003.

Effetti del procedimento di sanatoria sulla concessione dei contributi (comma 3) 
In base al primo periodo del comma 3, il procedimento per la concessione dei contributi previsti dal capo III del presente decreto è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento delle istanze.

Il secondo periodo del comma 3, inserito nel corso dell’esame alla Camera, dispone che il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Condoni edilizi o presunti tali: zone terremotate (art.39-ter)

L’articolo 39-ter, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica l’art. 1-sexies del D.L. 55/2018, contenente la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati.

Il testo vigente dell’art. 1-sexies del D.L. 55/2018 disciplina la sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi (commi 1-5).

Lo stesso articolo ha semplificato le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici(commi 6-8).

Lettera a): ambito di applicazione: interventi sanabili (comma 1, primo periodo, art. 1-sexies) 
La disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi prevista dai primi cinque commi dell’articolo 1-sexies, per quanto stabilito dal nuovo comma 1 del medesimo articolo (che viene riscritto dalla lettera a) dell'articolo in esame), si estende ora, oltre che agli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, anche agli interventi di restauro e di risanamento conservativo e agli interventi di ristrutturazione edilizia.

La norma fa ora riferimento a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 22, comma 1 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia), in base al quale sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)19, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)20, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)21, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

L’ambito di applicazione della norma riguarda gli interventi citati che siano stati realizzati:

  • sugli edifici privati situati nei comuni (elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016) colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e danneggiati dagli eventi sismici medesimi; Che l’ambito di applicazione sia limitato agli edifici danneggiati lo si evince dal fatto che, più avanti, il comma 1 prevede che la domanda di SCIA in sanatoria possa essere presentata dal proprietario dell'immobile “anche contestualmente alla domanda di contributo” per la riparazione/ricostruzione dell’immobile danneggiato. Gli allegati 1, 2 e 2-bis contengono rispettivamente l’elenco dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017;
  • prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
  • in assenza di titoli edilizi (e non solo come nel testo vigente in assenza di SCIA) o in difformità da essi;
  • nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 10 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia (nuovo comma 1-bis dell’art. 1-sexies, introdotto dall'articolo in esame).

Lettera a): procedura per la sanatoria edilizia degli interventi (comma 1, primo periodo, art. 1-sexies). 
Il nuovo comma 1 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, anche contestualmente (nel testo vigente le due fattispecie sono presentate insieme) alla domanda di contributo, la richiesta di permesso o la SCIA in sanatoria.

La norma in esame prevede inoltre che la richiesta di permesso o di SCIA in sanatoria sia presentata:

  • in deroga alle previsioni di cui all’articolo 36, comma 1 (che nel testo vigente non è contemplato), oltre che degli articoli 37, comma 4, e 93 del D.P.R. 380/2001;
  • avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.

Lettera a): acquisizione dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta, quale requisito per l’inizio dei lavori (comma 1, terzo periodo, art. 1-sexies) 
Nel testo vigente, l’acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione deve avvenire prima della domanda di presentazione della SCIA in deroga.

Ricordiamo che l'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione e che tale autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

Lettera a): sanzioni da pagare e criteri per calcolare l’aumento di valore dell’immobile (comma 1, secondo periodo, art. 1-sexies) 
Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile.

Si tratta di una norma che fa salva la sanzione prevista dall’art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/2001, nel caso (derogato dal primo periodo del comma 1, illustrato nel paragrafo precedente di questa scheda) in cui l’intervento sia sanabile in quanto conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Si disciplinano altresì i criteri per calcolare l’aumento di valore dell’immobile, prevedendo che sia valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari).

Lettera b): interventi in sanatoria per i casi previsti da norme regionali e per interventi edilizi totalmente abusivi (comma 1-bis, art. 1-sexies) 
La lettera b) dell'articolo in esame introduce il comma 1-bis all’art. 1-sexies del D.L. 55/18 che prevede l’applicazione di quanto previsto al suddetto comma 1, anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 10 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia.

In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Viene altresì disposto che l’articolo 1-sexies del D.L. 55/18 non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Lettera c): effetti dell’autorizzazione sismica e del permesso in sanatoria (comma 3, secondo periodo, art. 1-sexies)
La lettera c) dell'articolo in esame modifica il comma 3, secondo periodo dell’art. 1-sexies, in cui si stabilisce che è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 del D.P.R. 380/2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale, estendendo anche al permesso di costruire quanto stabilito per la SCIA.

Il comma 3 individua, infatti, nel rilascio dell’autorizzazione, unitamente al permesso di costruire (come introdotto per effetto delle modifiche recate al comma 1 dalla norma in esame) o alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva "del reato oggetto di contestazione". Si tratta evidentemente di un reato edilizio, riconducibile alle fattispecie di natura contravvenzionale previste dall’art. 44 del TU edilizia.

Lettera d): semplificazione delle modalità di certificazione sismica in relazione alle pratiche pendenti (comma 6, art. 1-sexies) 
La lettera d) modifica il comma 6 dell’art. 1-sexies del D.L. 55/18, al fine di prevedere che l'autorizzazione statica o sismica venga rilasciata anche dal competente ufficio regionale oltre che dalla Conferenza regionale.

Si ricorda che la finalità del comma 6 è di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici in questione, per i quali:

  • sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003. La norma richiama gli estremi normativi dei condoni edilizi finora approvati, vale a dire: la legge 47/1985 (c.d. primo condono edilizio); l’art. 39 della legge 724/1994 (c.d. secondo condono edilizio); l’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio);
  • la domanda di sanatoria non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 55/2018.

Il comma 6 prevede in particolare che la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15/05/1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.

Lo stesso comma 6 dispone che il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal D.M. 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985, il comma in esame prevede che il tecnico incaricato indichi gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l’autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell’art. 16 del D.L. 189/2016 e, per effetto della modifica testé introdotta dalla lettera d), anche dal competente ufficio regionale.

IN ALLEGATO PDF, IL DOSSIER DEL SENATO SUL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA (E CHE SARA' APPROVATO AL SENATO OGGI)

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