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Decreto FER1 ed incentivi alle energie rinnovabili: tutti i chiarimenti del GSE

GSE e fonti rinnovabili: disponibili tutte le informazioni sul DM 4 luglio 2019 (FER1), che prevede nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW

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Dopo aver sottolineato, nell'ordine, la pubblicazione in Gazzetta del cd. Decreto Fer 1 - DM 4 luglio 2019 entrato in vigore il 10 agosto 2019 - e l'importante Regolamento Operativo per l'Iscrizione ai Registri e alle Aste, che disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d'incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019., segnaliamo che il GSE ha pubblicato una nuova, esaustiva pagina dedicata contenente tutte le informazioni sul Decreto Fer 1, che prevede nuovi incentivi per le fonti rinnovabili, per un totale di 8.000 MW.

Impianti ammessi

Il decreto suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:

  • Gruppo A: comprende gli impianti:
    • eolici “on-shore" di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento;
    • fotovoltaici di nuova costruzione.
  • Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
  • Gruppo B: comprende gli impianti:
    • idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;
    • a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
  • Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
    • eolici “on-shore";
    • idroelettrici;
    • a gas residuati dei processi di depurazione.

Come si accede agli incentivi: registri, procedure d'asta e calendario dei bandi

Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell'impianto e del gruppo di appartenenza:

  • Iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità;
  • Partecipazione a Procedure d'Asta: gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità.

In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all'incremento di potenza a seguito dell'intervento.

Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli incentivi dopo essereentrati in esercizio e aver presentato l'apposita domanda di accesso al GSE.

Qui è disponibile lo schema delle modalità di accesso agli incentivi.

Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il seguente calendario:

Nr. Procedura Data di apertura del bando Data di chiusura del bando
1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019
2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020
3 31 maggio 2020 30 giugno 2020
4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020
5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021
6 31 maggio 2021 30 giugno 2021
7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021

Meccanismi, valore e durata degli incentivi

Gli incentivi sono riconosciuti all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall'impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Il decreto prevede tre diverse definizioni di tariffa:

  • la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell'impianto e della potenza, applicando:
    • le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest'ultimo;
    • le tariffe di cui all'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019 per tutti gli altri impianti.

  • la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità.

  • la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.

Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell'impianto:

  • la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l'energia elettrica ritirata dal GSE;
  • un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell'energia, poiché l'energia prodotta resta nella disponibilità dell'operatore.

Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all'altra non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.

Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo.

Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell'impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall'operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all'entrata in esercizio dell'impianto.

Sono inoltre previsti due premi, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, erogato su tutta l'energia prodotta e un premio per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito.

Visualizza la tabella Tariffe incentivanti base e periodo di di diritto agli incentivi.

Aggregati di impianti

Con aggregato di impianti si intende un insieme di due o più impianti di nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che è iscritto ai Registri o alle Aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell'aggregato.

La potenza complessiva di un aggregato, ai fini dell'individuazione della modalità di iscrizione (ai Registri o alle Aste), si determina sommando le potenze di ciascun impianto facente parte dell'aggregato.

Possono essere iscritti ai Registri gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia inferiore al valore di soglia fissato a 1 MW.

Possono partecipare alle Procedure d'Asta gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1 MW.

Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito “Aggregatore", che può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti, non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell'aggregato.

Tra i compiti dell'Aggregatore, conferiti dai singoli Soggetti Responsabili mediante mandato, vi sono quelli di:

  • definire le caratteristiche dell'aggregato: l'iscrizione ai Registri o alle Aste, il gruppo di appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal D.M. 04/07/2019 di cui ci si intende avvalere ai fini della formazione della graduatoria;
  • definire quali richieste, tra quelle inviate dai Soggetti Responsabili per l'iscrizione all'aggregato,accettare e quali escludere per il consolidamento dell'aggregato stesso;
  • inviare l'eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento;
  • inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell'aggregato.

In caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro o dell'Asta di riferimento, a seguito dell'entrata in esercizio, ciascun Soggetto Responsabile presenta invece autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto.

La tariffa di riferimento da applicare per la determinazione della tariffa spettante è individuata sulla base tabella 1.1. dell'Allegato 1 al D.M. 04/07/2019, in funzione dalla potenza complessiva dell'aggregato.     

Altre informazioni di rilievo

NB - a breve sarà inoltre pubblicato il “Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019", contenente le procedure per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste.

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L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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