Appalti Pubblici
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Decreto Fare e tutela del credito negli appalti pubblici per i produttori di cls preconfezionato

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il “decreto fare”, tra le misure di interesse per il settore delle costruzioni viene introdotta una norma che in ambito di lavori pubblici tutela l’esposizione creditizia delle imprese del comparto del calcestruzzo preconfezionato.

Il 20 agosto 2013 sul S.O. 63 alla Gazzetta ufficiale 194 è stata pubblicata la legge 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto fare”, che contiene diverse misure di interesse per l’edilizia finalizzate a rilanciare un settore che più di altri sconta una crisi senza precedenti, un rilancio da tempo auspicato dall’articolato sistema associativo italiano delle costruzioni di cui anche l’Atecap fa parte.

Si tratta indubbiamente di un segnale molto forte di grande attenzione che il Governo e il Parlamento indirizzano alla crescita e al recupero di competitività del settore delle costruzioni, segnale che si unisce alle recentissime misure per far ripartire l’edilizia (mutui, revisione dell’Imu,piano di investimenti per le opere pubbliche).

Riservandosi di approfondire successivamente le misure contenute nel “decreto fare” e negli altri provvedimenti a sostegno delle costruzioni, si segnala una norma riguardante i subcontratti di fornitura in ambito lavori pubblici di particolare rilievo per le imprese del comparto del calcestruzzo preconfezionato.

In particolare si tratta di una modifica all'articolo 15 della legge n. 180/2011 (Statuto delle imprese) per cui la previsione di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 118 del codice dei contratti si applichi ai subcontratti di sola fornitura (fornitura semplice) e non più ai subcontratti di fornitura con posa in opera.

Si ricorda che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 118 del codice dei contratti prevede che qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Esemplificando ciò significa che la stazione appaltante non pagherà il successivo SAL se prima non vengono saldate anche le forniture di calcestruzzo preconfezionato.

Si tratta di una misura auspicata la cui necessità è più volte emersa nel dibattito associativo interno all’Atecap relativo alla disparità di trattamento tra fornitore semplice e fornitore con posa in opera, una misura che va nella direzione di tutelare l’esposizione creditizia delle imprese operanti nella filiera del cemento e del calcestruzzo, obiettivo che soprattutto nell’ultimo periodo ha visto Aitec ed Atecap fortemente impegnate in azioni di lobby comuni e coordinate di contrasto all’applicazione “distorsiva” di tutte quelle disposizioni normative che in molti casi di fatto rendevano i fornitori “finanziatori” dell’impresa di costruzione.

Per completezza di informazione si sottolinea anche che tale modifica ha suscitato perplessità da parte dell’Associazione dei Costruttori Edili che segnala un impegno del Governo ad introdurre gli opportuni correttivi della norma nell'ambito di un provvedimento di prossima emanazione.
L’Atecap continuerà a seguire la materia per fornire tempestivamente informazioni più approfondite ai propri associati anche intensificando le relazioni con le altre realtà associative e federative di cui direttamente e indirettamente fa parte. 

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