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Decreto energia e caro materiali: 320 milioni per le compensazioni, niente proroga per aumenti

Il decreto-legge n.21 del 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21/3, introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

NOVITA' DELL'ULTIM'ORA - Saltata all'ultimo momento (era presenta nella bozza entrata in CdM e nel comunicato stampa emanato dal Governo dopo l'approvazione datata 18/3) la novità che consentiva di prorogare/sospendere le scadenze degli appalti in caso di aumenti dei prezzi delle materie prime.

Della norma originaria, resta solo un rifinanziamento di 320 milioni totali per le compensazioni e la possibilità di chiedere un'anticipazione del 50% (presentando istanza).


Dopo il Decreto Sostegni Ter e il Decreto Energia, all'appello arriva il decreto-legge n.21 del 21 marzo 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo e immediatamente in vigore, fermo restando che entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge dal Parlamento), rubricato "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", approvato lo scorso 18 marzo nel Consiglio dei Ministri n. 68 e il cui testo è disponibile in allegato.

Il provvedimento - che presenta uno 'stralcio' di rilievo dell'ultimo secondo nel testo 'gazzettato' rispetto al testo approvato in CdM - affronta quindi i seguenti ambiti: 

  1. contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti;
  2. misure in tema di prezzi dell’energia;
  3. sostegni alle imprese;
  4. presidi a tutela delle imprese nazionali;
  5. accoglienza umanitaria.

Vediamo le misure di principale interesse per i professionisti tecnici e il settore dell'edilizia e delle costruzioni, oltre ovviamente al comparto energia.

Decreto crisi energetica e caro materiali: testo e specifiche! Sospensione degli appalti

Crediti di imposta per le imprese

  • credito di imposta del 12% per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è per la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
  • credito di imposta del 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Entrambi i crediti di cui sopra possono essere ceduti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cioè una volta sola), fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Ergo: le regole sono le stesse previste attualmente per i crediti fiscali in edilizia.

 

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi dei materiali

L'articolo 23 del provvedimento specifica che, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese

Si tratta quindi di una misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Tale anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione.

Quindi, in definitiva, oltre alla possibilità di anticipare fino al 50% delle quota richiesta dalle stazioni appaltanti, sulla base delle istanze presentate dalle imprese, la novità del provvedimento è rappresentata dall'aumento delle risorse disponibili per gli interventi di ristoro incrementate di 320 milioni per il 2022, derivanti sia dal Fondo per la prosecuzione delle opere previsto dal DL 76/2020 (più di 200 milioni) che dal fondo per la compensazione prezzi del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), aumentato di 120 milioni.

NB - Ricordiamo che il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro era già stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso dal DL Energia (art.25 del DL 17/2022).


 Caro-materiali e revisione dei prezzi: le nuove regole per la compensazione

L'art.25 del DL 17/2022 ha aumentato il Fondo ex art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021 (Sostegni 1), per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di 150 milioni per l’anno 2022.

Il provvedimento si interseca evidentemente con quanto già indicato sul tema nel DL Sostegni-Ter e, per le finalità di cui sopra, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone che entro il 30 settembre 2022, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Di fatto, si tratta delle 'nuove' regole per la compensazione (in aumento o diminuzione) dei materiali da costruzione.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui sopra con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo di cui sopra. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con
proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.


Appalti: saltata la norma sulla sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi

NOVITA' DELL'ULTIM'ORA - A sorpresa, nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta nella notte tra 21 e 22 marzo, non compare la norma annunciata dal Governo sulla possibilità di prorogare i termini di esecuzione delle prestazioni o sospendere del tutto le attività degli appalti colpiti dagli eccezionali rincari delle materie prime, escludendo la responsabilità degli appaltatori.

Così recita (ancora oggi) il comunicato stampa del Governo - QUESTA NORMA E' STATA STRALCIATA DALL'ART.23 ALL'ULTIMO MOMENTO

"Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione"

 

Rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza

In ultimo, per prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate.

Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).


IL DECRETO-LEGGE 21/2022 DEL 21 MARZO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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