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Decreto emergenza alluvione Emilia-Romagna: pubblicata la conversione in legge! Proroga Superbonus, ricostruzione privata, appalti urgenti

La legge per l'emergenza alluvione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, innalza da 200 a 500 mila il tetto per l'utilizzo delle procedure emergenziali, che consentono di assegnare appalti senza gara e in maniera semplificata. All'interno anche la proroga per il Superbonus unifamiliari e il differimento degli obblighi antincendio per le attività delle zone colpite.

L'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna è ancora negli occhi di tutti e ha lasciato dietro di sè danni incalcolabili, combattuti con il decreto 61/2023 - "Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", ufficialmente convertito - con svariate modifiche - in legge 100/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2023.

All'interno del provvedimento convertito in legge, in vigore dal 1° agosto 2023, ci sono alcune misure che interessano gli appalti, il Superbonus e i professionisti.

Vediamole col solito, prezioso aiuto del dossier ufficiale del Parlamento.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

L’articolo 1, modificato durante l'esame in sede referente, sospende alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell’allegato 1 al presente decreto.

In base ai commi 1-4 e 5-9 sono sospesi i termini, in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023:

  • dei versamenti tributari;
  • degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • dei versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta che risiedono, hanno sede legale o operativa nei territori colpiti dalle calamità, individuati dall’allegato 1 al provvedimento in esame.

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Con riferimento a tali atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Proroga prevenzione incendi

L’articolo 4, comma 1-ter, introdotto in sede referente, proroga al 30 settembre 2023, nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 al decreto in esame, i termini dei procedimenti di prevenzione incendi delle attività di cui all’allegato I del D.P.R. n.151/2011, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023.

Indennità una tantum per lavoratori autonomi

L’articolo 8 riconosce, con riferimento al periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, una indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall’INPS o da enti di previdenza di diritto privato) che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano, erano domiciliati o operavano, esclusivamente o prevalentemente, in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 del presente decreto legge e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del maggio 2023.

Tale indennità – che, come specificato in sede referente, non concorre alla formazione del reddito ai sensi della normativa vigente - è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni ed è riconosciuta comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione

L’articolo 16, comma 1, destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Misure compensative in materia di prevenzione incendi a sostegno delle attività economiche

L’articolo 17-bis, introdotto in sede referente, disciplina la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni metereologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti previsti, di proseguire l'esercizio dell'attività, mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti, atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

L'idoneità delle misure adottate è attestata da un professionista antincendio e resa disponibile in caso di controllo. La disposizione si applica per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.

Nuovo Codice Appalti subito operativo: appalti semplificati fino a 500 mila euro e novità per l'affidamento diretto

Il decreto inoltre anticipa l'entrata in vigore dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), relativo alle “procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di "disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".

In pratica, la disposizione innalza da 200 a 500 mila il tetto per l'utilizzo delle procedure emergenziali, che consentono di assegnare appalti senza gara e in maniera semplificata.

Nel dettaglio, l'art.140 stabilisce che in determinate cirocstanze di emergenza il RUP può "disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".

In tal senso, è possibile altresì disporre "l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea".

Inoltre, sarà possibile in via eccezionale utilizzare l'affidamento diretto anche sopra la soglia dei 500 mila euro, anche se solamente "per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili".

Commissario straordinario alla ricostruzione

L’articolo 20-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente e modificato in sede di rinvio in Commissione, disciplina la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione con particolare riguardo alla procedura di nomina e alle funzioni del Commissario stesso.

Superbonus: fine lavori prorogata al 31 dicembre 2023

Si dispone inoltre il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati sulle case unifamiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110%.

Si tratta della scadenza per l'ultimazione degli interventi sugli edifici unifamiliari, la cui scadenza sarebbe al 30 settembre 2023 (ovviamente a condizione che, entro il 30 settembre 2022, sia stati effettuato almeno il 30% dei lavori).

Ricostruzione privata

In base all’articolo 20-sexies, comma 1, introdotto in sede referente, il Commissario straordinario individua i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione per rafforzare gli edifici residenziali e produttivi, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati.

Il comma 3 definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti.

Il comma 4 regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati.

Il comma 6 detta la norma di copertura finanziaria degli oneri, prevedendo l'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023.

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

L’articolo 20-septies, introdotto in sede referente (e che riproduce l’articolo 6 del D.L. n. 88/2023), disciplina le procedure per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti e attribuendo al Commissario per la ricostruzione il potere di adottare i relativi provvedimenti e di svolgere le verifiche ai fini dell’eventuale annullamento o revoca dei decreti di concessione dei contributi.

Ricostruzione pubblica

L’articolo 20-octies, introdotto in sede referente, disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale

Il perimetro: per quali territori valgono le principali disposizioni?

La delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, che hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.

L'articolo 1 del decreto-legge parte esplicitando che le misure si intedono nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato 1 - tre elenchi - al decreto.

Ma attenzione: l'articolo 20-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, individua l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dagli articoli da 20-ter a 20-undecies.

I commi 1 e 2 prevedono che le disposizioni recate dal presente articolo e dagli articoli da 20-ter a 20-undecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione:

  • sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge;
  • sui territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge per i quali è stato comunque dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso

L’articolo 20-decies, introdotto durante l'esame in sede referente, reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall’evento calamitoso. Viene in particolare prevista l’approvazione – da parte del Commissario straordinario, acquisita l’intesa delle regioni interessate – di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e ne vengono individuate le finalità (commi 1 e 2).

Sono inoltre disciplinati:

  • la classificazione delle macerie come rifiuti urbani;
  • la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico;
  • la raccolta e il trasporto dei materiali;
  • la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico;
  • l’utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti;
  • gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo;
  • la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione.

Sono inoltre recate disposizioni per la vigilanza e il rispetto del presente articolo, per la gestione dei materiali contenenti amianto e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle attività previste.


LA LEGGE 100/2023, DI CONVERSIONE DEL DL 61/2023, E IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO, SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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