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Decreto Crescita sempre più rock: cambiano le regole sulle distanze e sulle autorizzazioni della Soprintendenza!

Decreto Crescita: snellimenti in arrivo per gli interventi di edilizia privata su tutti gli interventi sottoposti a tutela e possibilità di ridurre le distanze minime di trasformazione in deroga all'attuale previsione contenuta del DM 1444/1968

Decreto Crescita: cambiano le regole sulle distanze e sulle autorizzazioni edilizie

Continuano ad arrivare notizie davvero rivoluzionarie, in materia urbanistica e di edilizia privata, da questo Decreto Crescita (disponibile in allegato la bozza aggiornata al 27 marzo 2019) che muta la sua forma e ormai è pronti per l'esame definitivo in Consiglio dei Ministri: oltre alle svariate disposizioni che abbiamo già analizzato in maniera approfondita su Ingenio e all'ulteriore allargamento del Sismabonus per l'acquisto delle case antisismiche in zona 2 e 3, si prevedono due novità davvero rilevanti, relative rispettivamente all'autorizzazione della Soprintendenza con silenzio assenso e alle distanze minime tra edifici. Vediamole nel dettaglio.

Autorizzazione della Soprintendenza con silenzio assenso

Per gli interventi per i quali è richiesta l'autorizzazione della Soprintendenza, ovverosia quelli sottoposti all'autorizzazione per "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali" prevista dall'art.21 comma 4 del codice dei beni culturali (d.lgs. 142/2004), si introduce limitatamente al biennio 2019-2020 il silenzio assenso per il rilascio dell'autorizzazione: se entro 90 giorni la Soprintendenza non si fa sentire, l'autorizzazione si intende acquisita.

Distanze minime: salta il limite di 10 metri nelle zone B

La modifica riguarda il 'famoso' decreto 1444/1968, padre di tutti i riferimenti urbanistico-edilizi sulle distanze tra edifici. Nel dettaglio, l'articolo che sarà modificato è il numero 9: le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 primo periodo si intendono applicabili limitatamente ai fabbricati ricompresi nella Zona territoriale omogenea C) di cui al numero 3 del comma 1.

Il comma 2 dell'art.9 del Decreto sulle distanze prescrive una "distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti" relativamente ai fabbricati che ricadono in tutte le zone urbanistiche diverse dalle zone A (centro storico). La modifica del Decreto Crescita applica il limite dei 10 metri alle sole zone C (di espansione) con la conseguenza di eliminare il medesimo per tutti i fabbricati che si trovano nelle altre zone urbanistiche. Se confermata, la novità del Decreto Crescita renderà possibile una maggiore densificazione nelle zone urbanistiche di trasformazione.

LA BOZZA DEL DDL CRESCITA (27 MARZO 2019) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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