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Decreto Costi Massimi, Superbonus condomini, SuperSismabonus Acquisti: nuovi chiarimenti MEF

Il sottosegretario al MEF Federico Freni ha precisato che, ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell'Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza

Proprio in concomitanza con l'entrata in vigore del DM 14 febbraio 2022 del MITE sui costi massimi per le asseverazioni di congruità, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, ha risposto lo scorso 13 aprile in commissione Finanze della Camera a un'interrogazione su una serie di problematiche applicative relative alla fruizione dei bonus fiscali edilizi e, in particolare, del Superbonus 110%.

Decreto Costi Massimi, Superbonus condomini, SuperSismabonus Acquisti: nuovi chiarimenti MEF

Proroga del Superbonus edifici condominiali e proroga del SuperSismabonus Acquisti sono cose diverse!

La prima domanda dell'interrogazione 5-07813 si riferisce alla proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 234/2021, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020. Si chiede se si applica anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di Sismabonus Acquisti di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 63/2013.

Il sottosegretario al MEF ricorda che, in applicazione della disposizione sopracitata, solo per gli interventi effettuati dai condomini è possibile usufruire dell'agevolazione nel termine temporale più ampio previsto dal medesimo comma 8-bis (cioè fino al 31/12/2025).

Diverso è invece il perimetro soggettivo del Sismabonus Acquisti ex art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013 che si riferisce agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese. Tale detrazione è disciplinata, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata del 110%, dal comma 4 del medesimo articolo 119 del DL Rilancio, che fissa al 30 giugno 2022 il termine di fruizione con riferimento agli interventi antisismici che siano effettuati da soggetti diversi da quelli richiamati nel comma 8-bis dello stesso articolo 119.

 

Massimali: i costi delle opere provvisonali sono out

All'interno dell'interrogazione, si chiede se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022 (DM Costi Massimi), recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l'allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell'asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi.

Proprio come già chiarito dalle FAQ MITE/ENEA pubblicate il 12 aprile, ricorda Freni, è stato precisato che i costi di cui all'Allegato A non contengono i costi delle opere provvisionali (compresi i ponteggi) e delle opere connesse ai costi della sicurezza.

Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell'Allegato A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, distinguendo i costi di installazione (manodopera) da quelli di mera fornitura dei beni, nonché da quelli delle opere provvisionali e di sicurezza.

 

Superbonus per immobili fiscalizzati: la competenza non è dell'AdE

Un'altra delle domande interessanti riguarda il perimetro di applicazione del Superbonus, cioè se esso valga anche per gli immobili cosiddetti fiscalizzati, già assoggettati all'Imu, nel caso i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'art.34, comma 2, del TU Edilizia, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio.

Al riguardo, il rappresentante del MEF specifica che si l'istituto della fiscalizzazione dell'abuso edilizio è disciplinato dall'articolo 34, comma 2, del dpr 380/2001, afferente al regime sanzionatorio applicabile in ipotesi di opere ed interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Si tratta, pertanto, di una questione che attiene essenzialmente alla applicazione della normativa urbanistica non di competenza dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).

Con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, è stato precisato che: «Ad esempio, in materia di Superbonus, l'Agenzia non interpreta la normativa edilizia, sicché alla stessa non può essere richiesta nessuna valutazione in merito alle situazioni di non conformità urbanistica dell'immobile sul quale si intendono eseguire gli interventi agevolabili».


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