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Decreto CAM Strade 2024: nuovi requisiti per le infrastrutture stradali

Il Decreto CAM Strade, che entrerà in vigore dal 21 dicembre 2024, promuove la sostenibilità nelle costruzioni stradali, introducendo l'uso obbligatorio di materiali riciclati e sottoprodotti, con percentuali minime specifiche per diverse tipologie di materiali. Questo decreto mira a ridurre l'impatto ambientale, incentivando l'adozione di pratiche sostenibili e garantendo certificazioni obbligatorie per la conformità ai requisiti ambientali e di tracciabilità.

Il Decreto CAM Strade mira a ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali riciclati e i principi dell'economia circolare

Il Decreto CAM Strade, in vigore dal 21 dicembre 2024, introduce cambiamenti significativi volti a promuovere la sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni stradali. Questo provvedimento mira a ridurre l'impatto ambientale attraverso l'adozione di specifiche tecniche per l'impiego di materiali riciclati e sottoprodotti, in linea con i principi dell'economia circolare. L’applicazione è prevista per tutti i contratti pubblici che prevedono lavori e servizi di progettazione di infrastrutture, inclusi interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento.

La promozione dell'uso di materiali riciclati, come previsto dal decreto, ha l’obiettivo di ridurre in modo significativo la quantità di rifiuti destinati alle discariche. Inoltre, l'adozione di pratiche più sostenibili potrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, allineando l'Italia con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione Europea per il 2050.

Tra i principali requisiti indicati nel decreto ci sono:

  1. Percentuali minime di materiali riciclati: per le diverse tipologie di prodotti il decreto indica le percentuali minime di materiali recuperati, riciclati, sottoprodotti che devono essere utilizzate;
  2. Certificazioni obbligatorie: tutti i materiali impiegati dovranno rispettare le normative europee in materia di sicurezza e sostenibilità, inclusa la marcature CE. Inoltre, saranno richieste certificazioni specifiche che attestino il contenuto di materiale riciclato, recuperato e/o sottoprodotto o la provenienza da fonti sostenibili;
  3. Criteri premianti: Il decreto definisce criteri premianti per diverse categorie di materiali, tra cui conglomerati bituminosi, calcestruzzo, acciaio, legno e barriere antirumore.

 

Specifiche Tecniche per i Materiali da Costruzione (Capitolo 2.3)

Il Decreto CAM Strade coinvolge un'ampia gamma di materiali da costruzione, tra cui:

  • Conglomerati bituminosi;
  • Calcestruzzi, sia preconfezionati che prodotti in cantiere;
  • Prodotti prefabbricati in calcestruzzo;
  • Materiali in acciaio e legno;
  • Murature miste e in pietrame;
  • Tubazioni in materiali ceramici e plastici;
  • Barriere antirumore.

Il capitolo 2.3 del Decreto introduce nuove disposizioni riguardanti i materiali utilizzati nelle costruzioni stradali, enfatizzando la circolarità e l'impiego di materiali riciclati. Per assicurare un miglior impatto ambientale, viene stabilito che i materiali per rilevati e sottofondi stradali debbano contenere una percentuale minima di materiali recuperati o sottoprodotti, mantenendo prestazioni equivalenti ai materiali vergini. La percentuale richiesta varia a seconda del tipo di materiale.

  

(Crediti: Istituto Giordano)

 

Percentuali minime per i materiali riciclati, recuperati, sottoprodotti

Le nuove regole prevedono che nei progetti di costruzione e manutenzione stradale sia utilizzato un contenuto minimo di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti, calcolato sul peso del prodotto finito. Nei casi di interventi su strade esistenti, si privilegia l'uso di materiali recuperati direttamente dal sito di intervento. Ecco i requisiti principali:

  • Corpo stradale e sottofondi: almeno il 70%;
  • Strati di fondazione o basi in pavimentazione flessibili e semirigide: almeno il 50%;
  • Conglomerati bituminosi: percentuali variabili dal 10% al 35%, a seconda del tipo di strato;
  • Pavimentazioni rigide in calcestruzzo: minimo 5% di materiali recuperati.

  

Calcestruzzi e prefabbricati: obblighi e incentivi

Per i calcestruzzi utilizzati nei progetti stradali, il decreto richiede l'integrazione di almeno il 5% di materiali riciclati o sottoprodotti, con possibilità di incentivazioni per chi supera questa soglia. I prefabbricati in calcestruzzo devono contenere almeno il 5%, mentre per i blocchi in calcestruzzo aerato la soglia sale al 7,5%.

 

Uso di acciaio e legno con specifiche ecologiche

I prodotti in acciaio devono contenere una percentuale minima di materia recuperata, riciclata, sottoprodotto, che varia dal 12% per l'acciaio da ciclo integrale al 75% per l'acciaio da forno elettrico. Per i materiali in legno, si richiede che provengano da fonti sostenibili o contengano almeno il 70% di legno riciclato.

 

Regole per altri materiali: murature, tubazioni e barriere antirumore

Le murature devono essere realizzate esclusivamente con materiali di recupero, mentre le tubazioni devono contenere percentuali minime: 30% per il gres ceramico e 20% per il materiale plastico.

Le barriere antirumore sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, secondo quanto previsto nei criteri per i rispettivi materiali utilizzati nella loro realizzazione.

Per quanto riguarda altri materiali di utilizzo corrente nella realizzazione di barriere antirumore, valgono i seguenti limiti percentuali in peso di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti:

  • Alluminio: 70%;
  • PVC: 40%;
  • Lana di vetro: 60%;
  • Lana di roccia: 15%;
  • Fibre di poliestere o altri materiali sintetici: 50%

Per quanto riguarda i materiali isolanti costituiti da lane minerali, queste sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

  

Certificazioni e dichiarazioni ambientali

Per i prodotti da costruzione che necessitano di marcatura CE, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il Regolamento prodotti da costruzione (UE) N. 305.

Per quanto riguarda invece il contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, il documento che l’appaltatore deve fornire alla direzione lavori può essere uno dei seguenti:

  • Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP o EPD) conformi a norme specifiche (UNI EN 15804 e UNI EN ISO 14025 verificate da un organismo di parte terza accreditato);
  • Certificazioni di prodotto come "REMADE®" o "ReMade in Italy®" o "Plastica seconda vita";
  • Altri marchi specifici per prodotti in PVC, come il marchio VinylPlus Product Label;
  • Certificazioni di prodotto basate sul bilancio di massa o su prassi specifiche (es. UNI/PdR 88) o su uno specifico schema, verificate da un organismo di parte terza accreditato;
  • Certificazioni Made green in Italy verificate da organismi accreditati;
  • Per i prodotti di legno o a base legno, si fa riferimento a criteri specifici elencati nel decreto al punto 2.3.5.

 

Requisiti delle certificazioni

Ogni certificato deve essere rilasciato da un organismo di parte terza accreditato e deve riportare, fra le altre informazioni, i valori percentuali delle frazioni di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti. Per i sottoprodotti deve essere fatta distinzione tra sottoprodotto esterno o interno.

Ogni certificato di prodotto deve riportare dettagli specifici come il numero identificativo, il nome del prodotto, la data di scadenza e i valori percentuali delle frazioni di materiali riciclati, recuperati o sottoprodotti. Per i sottoprodotti deve essere fatta distinzione tra sottoprodotto esterno interno.

Sono accettate certificazioni emesse prima dell’entrata in vigore del documento, fino alla loro naturale scadenza. Le autodichiarazioni conformi alla norma UNI EN ISO 14021 validate da organismo di parte terza prima del 4 dicembre 2022 rimangono valide fino alla scadenza della convalida o per un massimo di un anno dalla data di emissione.
Questo insieme di indicazioni mira a garantire che i materiali utilizzati rispettino standard di sostenibilità e tracciabilità, supportati da mezzi di prova validi e certificati.

 

Implicazioni per le imprese

L'adeguamento ai nuovi requisiti implicherà per le aziende del settore un adattamento delle pratiche produttive e dei processi di approvvigionamento. Alcune imprese potrebbero dover investire in nuove tecnologie o in aggiornamenti delle proprie linee di produzione per soddisfare i criteri ambientali minimi. Tuttavia, questi cambiamenti potrebbero anche aprire nuove opportunità di mercato. Ad esempio, l'incremento della domanda di materiali riciclati potrebbe incentivare l'innovazione nel settore del riciclo e del trattamento dei rifiuti.

Le aziende che saranno in grado di certificare i propri prodotti secondo i nuovi standard avranno un vantaggio competitivo, sia per quanto riguarda l'accesso alle gare d'appalto pubbliche sia per il miglioramento della propria immagine aziendale. Inoltre, il decreto prevede incentivi per le imprese che adottano pratiche sostenibili, sotto forma di agevolazioni fiscali e priorità nei bandi pubblici.

  

I servizi di Istituto Giordano per i CAM Strade in qualità di organismo accreditato ACCREDIA

L'Istituto Giordano, organismo accreditato ACCREDIA, offre diversi servizi per garantire la conformità ai requisiti del Decreto CAM Strade, tra cui:

  • Certificazioni REMADE® e Remade in Italy®;
  • Certificazioni ai sensi della UNI/PdR 88:2020;
  • Certificazione secondo la UNI EN ISO 14001;
  • Certificazioni e prove ai fini della Marcatura CE secondo il Reg. 305/2011;
  • Test di laboratorio: prove sui materiali per verificarne le proprietà fisiche e meccaniche.

 

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Marco Sarti

Direttore Commerciale Istituto Giordano settore certificazione – Auditor – Esaminatore

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