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Decreto Antifrodi bonus edilizi con retroattività parziale! I chiarimenti del Fisco su visti e asseverazioni

Agenzia delle Entrate: i nuovi obblighi imposti dal decreto Antifrodi, ovvero l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità dei prezzi, non si applicano ai contribuenti che hanno optato prima del 12 novembre 2021 per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Li avevamo chiamati, sono prontamente arrivati: l'Agenzia delle Entrate nel tardo pomeriggio del 22 novembre ha infatti pubblicato le risposte alle domande sul nuovo obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito previste dal Decreto Antifrodi (decreto-legge 157/2021, che dovrà essere convertito in legge).

Vediamo qui sotto un riepilogo di tutti i chiarimenti principali forniti dal Fisco.

 

Retroattività parziale: salvo solo chi ha già pagato le fatture ma non ha ancora comunicato l'opzione

Il chiarimento più importante è sicuramente quello che esclude la retroattività.

Letteralmente, le Entrate chiariscono che è meritevole di tutela unicamente la casistica che riguarda i contribuenti che hanno "ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021".

Significa che l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura, previsto dal decreto, non sussiste per il contribuente che ha pagato le fatture del fornitore in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto, non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione.

Cerchiamo di chiarire meglio:

  • non c'è obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre (il giorno prima dell'entrata in vigore del decreto) per le quali l'Agenzia ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento;
  • i crediti oggetto delle comunicazioni per 12/11 possono essere ulteriormente ceduti anche dopo l'11 novembre senza necessità di visto e asseverazioni (fatta salva la nuova procedura di controllo preventivo e sospensione);
  • i nuovi obblighi restano comunque - e quindi sono reatroattivi - per tutti i contribuenti che non hanno finalizzato le operazioni di cessione sottoscrivendo i contratti con i cessionari o in caso di sconto in fattura che non hanno pagato il corrispettivo indicato sul documento ricevuto al netto del credito incamerato dal fornitore.

Le Entrate, a livello operativo, precisano anche che, al momento, la piattaforma telematica non consente di effettuare il tipo di comunicazioni che escludono il visto. Per consentire ai contribuenti di trasmetterle, allora, «le relative procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre».

Entro venerdì prossimo, quindi, saranno sbloccate anche queste ultime comunicazioni semplificate, relative, lo ribadiamo, a chi ha già pagato le fatture ma ancora non ha provveduto all'invio telematico dell'opzione.

Decreto Antifrodi bonus edilizi con retroattività parziale! I chiarimenti del Fisco su visti e asseverazioni

Valori massimi: per ora fa fede il DM Requisiti Tecnici

In attesa di un nuovo decreto coi prezzi/parametri aggiornati, ci si riferisce al DM Requisiti Tecnici.

Le Entrate, infatti, chiariscono che, per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in vista del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri, come stabilito dal DL Rilancio (articolo 119, comma 13-bis).

 

Bonus edilizi diversi dal Superbonus: asseverazione delle spese obbligatoria

Per gli interventi relativi alle agevolazioni diverse dal Superbonus, indicate nell’art.121, comma 2 del DL 34/2020 (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica) è necessario far asseverare la sola congruità delle spese, come indicato nell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020, aggiunto proprio dal DL Antifrodi.

 

Superbonus nella Dichiarazione dei Redditi

Se un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, il visto di conformità deve essere richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

 

Chi assevera cosa: 'all in' per i professionisti tecnici

I tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni relative ai lavori rientranti nel Superbonus possono asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute, prevista dal DL Antifrodi.

 

Bonus Facciate: l'asseverazione non attesta la realizzazione dei lavori

Un'altra, sottile ma piuttosto importante conseguenza delle FAQ appena pubblicate 'salva' chi pagherà, entro il 31/12, il 10% dell'importo complessivo per il Bonus Facciate.

Le Entrate, di recente, avevano comunicato la possibilità, per i soggetti che sostengono queste spese entro il 31/12/2021, di poter saldare la fattura prescindendo totalmente dallo stato dei lavori.

In pratica si potranno completare i lavori anche dopo il pagamento e, in definitiva, nel caso in cui il contribuente ha avviato lavori, ricevuto la fattura entro fine anno e pagato entro il 31/12 il 10% a suo carico, eseguendo l’opzione entro il 16 marzo 2022, beneficierà della detrazione del 90% (e non del 60, che sarà il nuovo sconto dal 2022 stante la prossima Finanziaria) anche se i lavori termineranno dopo la fine del 2021.

Le Entrate ricordano che l'art.121 del DL Rilancio prevede espressamente che i tecnici abilitati "asseverano la congruità delle spese sostenute", ma non l'effettiva realizzazione. È solo a questo elemento che deve riferirsi, allora, la nuova attestazione richiesta.

In assenza di verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori, si potrà usare lo sconto in fattura da parte dell’impresa, per le operazioni, per esempio, di Bonus Facciate (ma anche degli altri bonus ordinari), pagando con bonifico anche solo il 10% dell’importo complessivo.

Grazie al principio di cassa, infatti, l’intera spesa si considera sostenuta nel corso del 2021.


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