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Decreto Agosto, ecco la bozza! Novità per indennità 1000 euro, edilizia scolastica, ricostruzione, lavoro

Cartelle esattoriali bloccate, proroga CIG, stop ai licenziamenti, risorse per edilizia scolastica, aiuti alle imprese: le novità del Decreto Agosto che sarà domani in Consiglio dei Ministri

Cartelle esattoriali bloccate, proroga CIG, stop ai licenziamenti, risorse per edilizia scolastica, aiuti alle imprese: le novità del Decreto Agosto che sarà in Consiglio dei Ministri in settimana

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Lavoro, scuola, enti locali, fisco e rilancio dell'economia. Sono queste le direttrici prioritarie della bozza del Decreto Agosto (91 articoli, la bozza datata 4 agosto è scaricabile in fondo), che il Governo dovrebbe varare entro la settimana corrente.

Nel pomeriggio di oggi 5 agosto, come anticipato dall'Ansa, il testo dovrebbe andare al vaglio del preconsiglio. Vediamo le principali novità che interessano edilizia, urbanistica, imprese, lavoro e fisco.

Stop riscossione cartelle esattoriali

  • viene prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stop alla riscossione delle cartelle esattoriali. Ad ora la sospensione della coattiva è prevista fino al 31 agosto: la proroga coprirebbe tutto il periodo dello stato d'emergenza.

CIG (cassa integrazione ordinaria e in deroga)

  • la seconda tranche di nove settimane è riconosciuta a chi abbia già fatto richiesta per la prima tranche di nove settimane e abbi registrato un calo del fatturato;

  • i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo addizionale a seconda della perdita di fatturato tra il primo semestre 2019 e lo stesso periodo 2020. Nessun contributo è previsto invece per le imprese che hanno avuto una perdita di fatturato pari o oltre il 20% o che hanno avviato l’attività al primo gennaio 2019.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui all’art.1 per la cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e ss.mm.ii., ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Indennità 1.000 euro professionisti

L'art.10 della bozza è fondamentale perché riguarda le indennità per i professionisti iscritti alle Casse private, quindi anche ingegneri e architetti. Nello specifico:

  • ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro;

  • con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l’accesso all’indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto.

Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021

  • Il fondo di cui all’articolo 235 del DL 34/2020 - Rilancio è incrementato di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa;
  • quota parte dell’incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021, è destinata:
    • a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
    • b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all’articolo 19 della legge 8 novembre 2000,  n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Edilizia scolastica: tutti i contributi in aumento

Si segnala l'incremento delle risorse per:

  • la progettazione degli enti locali;
  • la messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali;
  • le piccole opere;
  • le scuole di province e città metropolitane;
  • ponti e viadotti di province e città metropolitane;
  • rigenerazione urbana;
  • fondo progettualità enti territoriali.

Disposizioni in materia di sisma

Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Inoltre, si segnalano le norme relative a:

  • compenso professionisti: il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministero Giustizia n° 140 del 20 luglio 2021 concernente gli interventi privati;

  • zone franche urbane;
  • cronoprogramma della spesa per la ricostruzione

Proroga moratoria per le PMI ex art. 56 DL 18/2020

Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria al 31 gennaio 2021 (dal 30 settembre 2020) opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.

LA BOZZA (NON ANCORA IN VIGORE, PROVVISORIA) DEL DECRETO AGOSTO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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