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Decreti attuazione legge 90 e nuovo APE 2015

Il 26 giugno 2015 son stati pubblicati 3 decreti di attuazione della legge 90/2013. Con essi “nasce” il nuovo APE 2015, che segna una radicale svolta rispetto al passato.

 

Il 26 giugno 2015 son stati pubblicati 3 decreti di attuazione della legge 90/2013. Con essi “nasce” il nuovo APE 2015, che segna una radicale svolta rispetto al passato.
 
I 3 decreti interministeriali del 26 giugno 2015, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:
1.      decreto requisiti minimi, contenente le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
2.      linee guida nuovo APE 2015, che sostituisce il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 e contiene le nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
3.      decreto relazione tecnica di progetto, contenente in allegato schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto.

I provvedimenti entreranno in vigore il 1 ottobre 2015, consentendo così all’Italia di adeguarsi completamente alle direttive europee in materia energetica.
Il decreto requisiti minimi definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli elementi costituenti l’involucro edilizio, delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati,.
Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:
  1. ristrutturazioni importanti di primo livello
  2. ristrutturazioni importanti di secondo livello
Si definiscono interventi di riqualificazione energetica di un edificio quelli non riconducibili ai casi precedenti e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.
Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o in altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore.
 

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