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Danno ambientale: linee Guida UE su prevenzione e risarcimento! Operatori, termini, scadenze, adempimenti

Le Linee guida pubblicate dalla Commissione UE in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale forniscono indicazioni utili e comuni ai fini dell'applicazione del Codice ambientale

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La Commissione UE ha pubblicato le nuove linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’art.2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

 

Danno ambientale: il termine

Il termine «danno ambientale» è fondamentale nell’impianto della direttiva, ed è utilizzato per definirne lo scopo generale.

Quando un danno ambientale si verifica o minaccia di verificarsi, per gli operatori scatta l’obbligo di adottare misure di prevenzione o riparazione, così come scattano obblighi connessi per le autorità competenti, ferma restando la facoltà per altre persone di richiedere l’adozione di interventi.

Il termine, inoltre: 

  • reca conseguenze per gli operatori finanziari che forniscono garanzie finanziarie per coprire le responsabilità ai sensi della direttiva;
  • ricopre quindi un ruolo potenzialmente cruciale nella protezione dell’ambiente, poiché contribuisce a determinare se i danni ambientali siano prevenuti e riparati o meno.

 

Operatori: chi sono e cosa c'entra la PA

Chi può essere definito operatore? In linea generale - si evince dal documento - tutti i soggetti a cui sia imputabile il danno potenziale o materiale devono adottare precise misure di precauzione, prevenzione e ripristino, prevedendo il potere sostitutivo della PA in caso di inerzia e la conseguente responsabilità degli interessati al risarcimento per equivalente.

Gli operatori che svolgono determinate attività professionali ad alto rischio (ad.es. stabilimenti chimici, trasporto di merci pericolose, etc.) rispondono del danno a titolo oggettivo, ossia sulla base del solo nesso di causalità tra attività professionale esercitata e l’evento negativo cagionato; chiunque altro invece provochi un analogo danno ne risponde qualora vi sia anche l'elemento soggettivo.

I primi possono comunque superare la presunzione di responsabilità dimostrando che il danno è stato causato da un terzo e che si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; oppure che è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori di una Autorità pubblica.

 

La struttura delle linee guida

Le linee guida:

  • delineano innanzitutto il contesto giuridico e il contesto normativo più ampio nel quale si applica la definizione;
  • analizzano in seguito la definizione di «danno» e la formulazione completa della definizione «danno ambientale», per poi esaminare nel dettaglio le tre categorie distinte di danno ambientale ricomprese nella definizione, vale a dire «danno alle specie e agli habitat naturali protetti», «danno alle acque» e «danno al terreno»;
  • presentano le conclusioni generali.

Dato che l’obiettivo delle linee guida è fornire un’interpretazione comune della definizione, il loro contenuto è analitico e dettagliato.

Sebbene non siano concepite a uso esclusivo di destinatari specifici, saranno utili in particolare ai seguenti soggetti, che ricoprono tutti un ruolo nel quadro della direttiva: Stati membri, autorità competenti (tra i quali i comuni), operatori, persone fisiche e giuridiche e fornitori di garanzie finanziarie.

Le linee guida mirano ad affrontare nel modo più esaustivo possibile le difficoltà di interpretazione che si sono già presentate o che potrebbero ragionevolmente sorgere in futuro. A tal fine analizzano a fondo la definizione di «danno ambientale», in tutte le sue parti, soffermandosi soprattutto sulle considerazioni dettagliate che è possibile dedurre dalla formulazione e dal contesto giuridico e normativo, e facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea («la CGUE» o «la Corte»), che può contribuire a chiarire vari aspetti della definizione, direttamente o per analogia.

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